Proroghe adempimenti ambientali – conversione in legge D.L. Cura Italia

È stata pubblicata la legge n. 27/2020 di conversione del D.L. Cura Italia la quale ha confermato la proroga al 30 giugno 2020 per la presentazione del MUD e il pagamento dei diritti annuali Albo Gestori Ambientali e previsto disposizioni in deroga per il deposito temporaneo di rifiuti in cantiere.

Suggerimento n. 355/79 del 4 maggio 2020


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 178/2020

 

Informiamo le imprese associate che è stata pubblicata la legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione del D.L. 18/2020 c.d. Cura Italia (pubblicato sulla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020).

Per quanto riguarda gli adempimenti ambientali nelle note seguenti vengono indicate le misure di interesse per il settore costruzioni previste dalla legge di conversione.

 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI IN SCADENZA (art. 103, commi 1 e 2)

Tutti i certificati, attestati, permessi, e concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Attualmente lo stato di emergenza è fissato fino al 31 luglio 2020 (come disposto dalla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020); pertanto la validità degli atti amministrativi è da considerare efficace fino al 29 ottobre 2020.

In tale norma sono da ricomprendere anche tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate.

 

PROROGA SCADENZE AMBIENTALI (art. 113)

La legge di conversione ha confermato la proroga al 30 giugno 2020 per le seguenti scadenze ambientali:

- presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale);

- versamento diritti annuali di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ad esempio per il nostro settore categoria 2-bis pari a 50,00 euro).

Segnaliamo alle imprese che il pagamento del diritto annuale per i recuperatori di rifiuti autorizzati in procedura semplificata (art. 214 e 216 D.Lgs 152/2006) non rientra tra quelli oggetto di proroga indicati nella conversione in legge del D.L. Cura Italia; pertanto, la scadenza risulta confermata 30 aprile 2020 senza modifiche, come già segnalato dal Suggerimento n. 258/2020.  

 

DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI EFFETTUATO NEL LUOGO DI PRODUZIONE (art. 113-bis)

Nella conversione in legge è stato introdotto il nuovo art. 113-bis, che modifica il deposito temporaneo dei rifiuti (previsto dall’art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/2006) e più precisamente:

- il quantitativo per i rifiuti speciali non pericolosi è stato portato da 30 m3 a 60 m3;

- il quantitativo per i rifiuti speciali pericolosi è stato portato da 10 m3 a 20 m3;

- il limite temporale dei 3 mesi è stato raddoppiato a 6 mesi dall’ordinanza n. 520/2020 di Regione Lombardia;

- il limite temporale massimo è stato esteso da un anno a 18 mesi.

Ricordiamo alle imprese che il deposito temporaneo di rifiuti deve essere effettuato solo sul luogo di produzione dei rifiuti, cioè in cantiere in quanto è vietato effettuare il trasporto a magazzino/deposito dell’impresa dei rifiuti prodotti in cantiere.

 

Terre e rocce da scavo gestite come “rifiuti”

La norma inoltre non interviene sui limiti previsti per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo gestite come “rifiuti” (ovvero smaltite presso impianti di trattamento-recupero o discariche e non riutilizzate) che, ai sensi dell’art. 23 del DPR 120/2017, possono essere avviate a recupero o smaltimento ogni tre mesi, indipendentemente dalle quantità in deposito temporaneo in cantiere, oppure quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4.000 m³, di cui non oltre 800 di rifiuti classificati come pericolosi.

In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore a 12 mesi (un anno).

Diversamente le terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotti non soggiacciono a tali limiti volumetrici come regolamentato dal DPR 120/2017.

 

Per quanto riguarda le altre proroghe ambientali fissate da Regione Lombardia relative alla compilazione di ORSO, al versamento Ecotassa e alle disposizioni in deroga in vigore dal 2 aprile al 31 agosto 2020 (ad esempio impianti fissi e mobili di smaltimento e recupero rifiuti, bonifiche di siti contaminati) si rimanda ai Suggerimenti n. 244/2020 e n. 317/2020.   

 

PROROGA ENTRATA IN VIGORE DIRETTIVE ECONOMIA CIRCOLARE (art.1, comma 3 della legge 27/2020)

Viene disposto che l’adozione dei decreti legislativi, tra cui quelli di recepimento delle Direttive Europee in materia di economia circolare, con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, è prorogata di 3 mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi.

Pertanto, con riferimento al Suggerimento n. 356/2018 riguardante il pacchetto economia circolare (demolizione selettiva, cernita, ecc…) e la responsabilità estesa del produttore, la data del 5 luglio 2020, termine ultimo per il recepimento delle direttive, è prorogata al 5 ottobre 2020, salvo ulteriori modifiche.

Gli uffici sono a disposizione per eventuali chiarimenti.


Referenti

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