Recuperatori rifiuti - pagamento diritto annuale entro il 30 aprile 2020

I gestori di impianti di trattamento rifiuti, autorizzati in procedura semplificata (art. 214 e 216 D.Lgs 152/2006) hanno l’obbligo di effettuare entro il 30 aprile 2020 il pagamento del diritto annuale per l’iscrizione al Registro Recuperatori Rifiuti. Nelle prossime settimane, la scadenza potrebbe essere soggetta a proroga in relazione alla situazione di emergenza Covid-19 in essere.

30/apr/2020

Suggerimento n. 258/62 del 8 aprile 2020

Ricordiamo alle imprese iscritte al Registro Recuperatori Rifiuti non pericolosi in procedura semplificata che, entro il 30 aprile 2020, è obbligatorio pagare il diritto annuale al fine di mantenere attiva l’iscrizione al Registro e conservare quindi i requisiti necessari per esercitare l’attività di recupero in procedura semplificata dei rifiuti.

I gestori di impianti in procedura ordinaria (ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06) sono invece esclusi da questo adempimento, mentre rientrano tra i soggetti obbligati al rispetto della compilazione di O.R.S.O., prorogata dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020, a causa dell’emergenza Covid-19 (vedi Suggerimento n. 243/2020).

Segnaliamo alle imprese che il pagamento del diritto annuale per i recuperatori di rifiuti non rientra tra quelli oggetto di proroga indicati nel D.L. Cura Italia e nelle delibere e ordinanze di Regione Lombardia, tuttavia da indicazioni ricevute per vie brevi dalla Città Metropolitana di Milano, anche tale scadenza potrebbe essere soggetta a proroga nelle prossime settimane, in relazione alla situazione di emergenza Covid-19 in essere.

Pertanto ad oggi, la scadenza risulta confermata al 30 aprile 2020, gli Uffici stanno monitorando la situazione e qualora dovessero esserci aggiornamenti, sarà nostra cura comunicarli tempestivamente alle imprese associate.

Ricordiamo che il diritto annuale di iscrizione per il recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata deve essere versato a favore della Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente (cioè dove è ubicato l’impianto) e più precisamente a quella a cui è stata trasmessa la comunicazione di inizio attività.

Gli importi dei diritti annuali per l’anno 2020 non sono variati rispetto a quelli dello scorso anno. In allegato, trasmettiamo un prospetto con gli importi, gli estremi dei conti correnti postali, le indicazioni di causale, indirizzi postali, PEC e numeri di fax delle Province/Città Metropolitana di nostra competenza.

Dopo aver effettuato il versamento, è obbligatorio scansionare/fotocopiare la ricevuta di pagamento e trasmetterla tramite PEC/fax alla Città Metropolitana/Provincia territorialmente competente (dove è ubicato l’impianto).

Il mancato pagamento comporta la sospensione dell’esercizio dell’attività di recupero, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare (comma 3, art.3 del decreto n.350/1998).

Per ulteriori approfondimenti in merito agli adempimenti ambientali oggetto di proroghe a seguito dell’emergenza Covid-19, si rimanda alla sezione FAQ Coronavirus costantemente aggiornata e presente sul sito web dell’Associazione al seguente link: https://portale.assimpredilance.it/coronavirus-faq.