INPS - Contributi sospesi per COVID-19 - Versamento in 24 rate del restante 50% delle somme oggetto di rateazione

L’INPS ha emanato le indicazioni operative necessarie per effettuare il versamento rateale, fino ad un massimo di 24 rate mensili, dell'ulteriore 50% dei contributi sospesi.

Suggerimento n. 65/13 del 19 gennaio 2021


Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia, ed in particolare ai Suggerimenti n. 591, n. 685 e n. 826/2020, per comunicare che l'Istituto, con il messaggio n. 102 del 13 gennaio 2021, ha fornito le indicazioni operative per il pagamento, fino ad un massimo di 24 rate mensili, del rimanente 50% dei contributi sospesi dalle norme emergenziali.

Si rammenta che l'accesso all'anzidetta rateazione è condizionato al versamento di almeno il 25% dei contributi sospesi entro il 30 ottobre 2020 e del rimanente 25% entro il 31 dicembre 2020.

In base all'articolo 97 del decreto legge n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020, il restante 50% delle somme dovute può essere versato tramite una rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con prima rata da versare entro il 16 gennaio 2021, ferma restando la possibilità di provvedere al pagamento in unica soluzione anche della restante parte delle somme dovute.

In considerazione del perdurare della situazione di emergenza, l’Istituto ha previsto che il versamento della prima rata del restante 50%, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sia considerato nei termini anche se effettuato entro il 31 gennaio 2021.

Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo

Per tutte le gestioni previdenziali INPS, l’importo minimo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a € 50,00.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dalla rateizzazione e sull'importo residuo saranno dovuti, con decorrenza 16 settembre 2020, gli interessi legali.

 

Modalità di versamento del restante 50% dei contributi sospesi

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice di sospensione utilizzato per la rilevazione del credito.

 Codice Sede

  Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

 Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

 

DSOS

PPNNNNNCCN9XX

mm/aaaa

mm/aaaa

 

L’impresa, nel caso in cui usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, dovrà compilare più righe dal modello “F24”, una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti. Ad esempio:

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

 

DSOS

PPNNNNNCCN9XX

03/2020

03/2020

 
     

 

 

 

 

DSOS

PPNNNNNCCN9XX

04/2020

04/2020

 

 

Per comodità delle imprese, ricordiamo i codici di sospensione di interesse per il nostro settore:

N966: sospensione degli adempimenti e dei versamenti a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - D.L. n. 9/2020, articolo 5 (imprese e/o lavoratori della c.d. “zona rossa” – v. nostro Suggerimento n. 181/2020);

N969: sospensione dei versamenti a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - D.L. n. 18/2020, articolo 62 comma 2 (datori di lavoro con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 – v. nostro Suggerimento n. 274/2020);

N970: sospensione dei versamenti a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - D.L. n. 23/2020, articolo 18 commi 1 e 2 (imprese con ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 - v. nostri Suggerimenti n. 333 e n. 416/2020);

N971: sospensione dei versamenti a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - D.L. n. 23/2020, articolo 18 commi 3 e 4 (imprese con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 - v. nostri Suggerimenti n. 333 e n. 416/2020)

 

Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Per il versamento delle rate, relative all’importo pari all’ulteriore 50 per cento delle somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i codici “F24” e le modalità riportate nel messaggio INPS n. 2871/2020, al paragrafo 2.3.


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.
Tags: Coronavirus