D.L. n. 9/2020 - Sospensione dei termini per contributi e premi nella “zona rossa”- Istruzioni operative INPS e INAIL

Gli Istituti in oggetto hanno emanato le indicazioni operative necessarie per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi nella c.d. “zona rossa”, di cui al decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020.

Importante | Suggerimento n. 181/35 del 18 marzo 2020


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 120 del 3 marzo 2020, per comunicare che l’INPS, con circolare n. 37/2020, e l’INAIL, con circolare n. 7/2020, hanno diramato le istruzioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, disposta dal D.L. n. 9/2020 e riguardante solamente i Comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (Per la Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. Per il Veneto:).

Di seguito forniamo una sintesi degli aspetti di maggior rilevanza per le imprese interessate, rimandando alle predette circolari per eventuali approfondimenti.

 

ADEMPIMENTI E VERSAMENTI INPS

  • Soggetti destinatari della sospensione contributiva

I destinatari della sospensione sono i seguenti soggetti, regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni sopra individuati:

  •  i datori di lavoro privati;
  •  i lavoratori autonomi (artigiani);
  •  i committenti e i liberi professionisti che versano i contributi alla Gestione separata INPS.

Gli adempimenti e i contributi previdenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e versamento nell’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

La sospensione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei Comuni della “zona rossa” ed in relazione ai soli lavoratori che operino nei Comuni di tale zona.

I datori di lavoro sono anche esentati fino al 30 aprile 2020 dall’adempimento e versamento contributivo della quota a carico del lavoratore dipendente. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia operato la trattenuta è obbligato al versamento della stessa alle ordinarie scadenze legali.

La sospensione trova applicazione anche con riferimento alla decadenza di sei mesi prevista dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015 (conguaglio autorizzazione CIGO), qualora il relativo termine scada durante il periodo di sospensione.

Nella sospensione sono ricompresi anche i versamenti relativi ai piani di ammortamento emessi sulle dilazioni già concesse dall’istituto. Pertanto, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientri nell’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

 

  • Modalità di sospensione per le imprese con dipendenti

L’INPS attribuirà in automatico alle aziende operanti nel territorio dei comuni sopra citati il codice di autorizzazione “7H”, avente il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto legge n. 9/2020, Art. 5”.

Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteaCredito>, <CausaleACredito> il nuovo codice “N966”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 5”

Il risultato dei “DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (F24) ovvero un credito azienda o un saldo a zero.

La sospensione prevista dal citato Decreto Legge n. 9/2020 riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens.

Nell’ipotesi di aziende aventi sedi operative sia nei Comuni sopra riportati che al di fuori delle predette aree, la sospensione opera soltanto in relazione ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori colpiti dall’emergenza epidemiologica.

Pertanto, per le suddette aziende, la denuncia Uniemens deve essere compilata in maniera completa, denunciando sia i lavoratori appartenenti alle unità operative colpite dall’evento in trattazione sia quelli operanti al di fuori dei predetti territori, e trasmessa nei termini consueti, restando sospeso unicamente il versamento dei contributi per i soli lavoratori impiegati nelle aree sopra indicate.

La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al “Fondo di Tesoreria INPS”. Pertanto, qualora il datore di lavoro - durante il periodo di sospensione - debba liquidare il trattamento di fine rapporto o eventuali anticipazioni, ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva, mentre sono escluse le partite oggetto di sospensione contributiva.

 

  • Modalità di recupero dei contributi sospesi

Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali sospesi saranno effettuati a far data dal 1° maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il pagamento potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Con la stessa decorrenza dovranno essere versate, in un’unica soluzione, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata sempre a far data dal 1° maggio 2020.

L’Istituto, peraltro, si riserva ulteriori successive istruzioni relative al recupero dei contributi sospesi.

 

  • Sospensione dei termini di versamento dei carici affidati agli Agenti della riscossione

Nel territorio dei Comuni della “zona rossa” sono sospesi anche i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione nonché da Avvisi di addebito.

La sospensione opera senza che sia necessaria alcuna istanza da parte dei debitori.

Tali pagamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il mese successivo al termine del medesimo periodo di sospensione (31 maggio 2020).

 

  • Verifica della regolarità contributiva ai fini DURC

In caso di richiesta di DURC, le esposizioni debitorie relative a periodi antecedenti al 21 febbraio 2020 saranno regolarmente inserite nell’”Invito a regolarizzare”, in quanto si tratta di pagamenti aventi scadenza legale precedente al periodo di sospensione.

Non risulteranno “nell’invito a regolarizzare” debiti ricadenti nel periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 aprile 2020).

 

 

ADEMPIMENTI E VERSAMENTI INAIL

  • Sospensione dei versamenti

Non risultano versamenti per l’assicurazione obbligatoria con scadenza predeterminata ricadente nel periodo di applicazione della sospensione, vale a dire dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per i soggetti assicuranti con posizione assicurativa territoriale alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni sopra indicati.

La sospensione non si applica a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti il 23 febbraio 2020; pertanto, in tali casi, ai fini del rilascio del DURC deve essere trasmesso l'invito a regolarizzare.

Per espressa previsione normativa, non si fa luogo al rimborso dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

Per quanto riguarda le rateazioni ordinarie (cioè, quelle diverse dalla rateazione in 4 rate prevista per legge) rientrano nella sospensione i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, con scadenza ricadente nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

Le rate sospese dovranno essere versate nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese.

 

  • Sospensione degli adempimenti relativi alle denunce retributive

La sospensione si applica soltanto al termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020, che quest’anno è scaduto il 2 marzo 2020.

I soggetti assicuranti che non hanno trasmesso la dichiarazione delle retribuzioni entro il 2 marzo 2020 possono quindi usufruire della sospensione degli adempimenti se titolari di una posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni indicati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020. Per tali soggetti, il premio di autoliquidazione 2019/2020 sarà calcolato, in via transitoria, sulla base delle ultime dichiarazioni delle retribuzioni presenti in archivio.

Al fine di fruire della sospensione anzidetta, gli interessati devono trasmettere entro il 15 maggio 2020 tramite PEC alla Sede INAIL competente apposita domanda di sospensione, utilizzando il modulo allegato e trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile sul sito istituzionale www.inail.it –servizi online–autoliquidazione dal 2 al 15 maggio 2020.

 

  • Sospensione degli adempimenti relativi alla domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione

I soggetti assicuranti che non hanno presentato la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione (modello OT23) entro il 2 marzo 2020 possono usufruire della sospensione dei termini fino al 30 aprile 2020 se gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono stati realizzati nell’anno 2019, con riferimento a una posizione assicurativa attiva nei Comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020.

A partire dal 1° maggio 2020 sarà reso nuovamente disponibile il servizio INAIL online “Riduzione per prevenzione”, che consentirà agli interessati di inoltrare telematicamente, entro il 15 maggio 2020 la domanda di riduzione in argomento, unitamente alla documentazione probante gli interventi realizzati e alla domanda di sospensione dei termini degli adempimenti INAIL di cui al modulo allegato al presente Suggerimento.

 

  • Sospensione dei termini di versamento dei carici affidati agli Agenti della riscossione

Nel territorio dei Comuni della “zona rossa” sono sospesi anche i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione nonché da Avvisi di addebito.

La sospensione opera senza che sia necessaria alcuna istanza da parte dei debitori.

Tali pagamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il mese successivo al termine del medesimo periodo di sospensione (31 maggio 2020).

 

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI A VERBALI E NOTIFICAZIONE DI ILLECITI

Per i soggetti che alla data del 2 marzo 2020 sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, il Decreto Legge n. 9/2020 ha sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020, una serie di termini, tra i quali quelli di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.
Tags: Coronavirus