INPS - Contributi sospesi per COVID-19 - Modalita’ di versamento rateale

L’INPS ha emanato le indicazioni operative necessarie per versare ratealmente, a partire dal 16 settembre 2020, il 50% dei contributi il cui pagamento era stato sospeso a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Suggerimento n. 685/139 dell'11 settembre 2020


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 591, n. 627 e n. 656/2020, per comunicare che l’INPS, con messaggio n. 3274/2020, ha illustrato le modalità da seguire per effettuare i versamento rateale, a partire dal 16 settembre 2020, del 50% dei contributi il cui pagamento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 era stato sospeso a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, riservandosi di fornire con successivo messaggio le istruzioni per il pagamento del restante importo.

In proposito, ricordiamo che, a seguito della pubblicazione del D.L. n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), le possibilità di rateazione dei contributi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 sono state ulteriormente incrementate, per cui ad oggi le imprese possono scegliere di versare l’importo complessivo dei contributi sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante una delle seguenti modalità:

 a) versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
 b) dilazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il giorno 16 dei tre mesi seguenti;
 c) versamento del 50% delle somme oggetto di sospensione in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e saldo del restante 50% mediante una dilazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021;
 d) versamento del 50% delle somme oggetto di sospensione in quattro rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il giorno 16 dei tre mesi seguenti e saldo del restante 50% mediante una dilazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

 

Con il messaggio n. 3274/2020, l’INPS - in relazione all’ipotesi d) - precisa che le modalità di richiesta della rateazione e di versamento restano quelle stabilite con il messaggio n. 2871/2020 (v. il nostro Suggerimento n. 591/2020 sopra citato), e quindi:

  • il titolare o il legale rappresentante o gli intermediari abilitati delle imprese che intendono fruire della facoltà di rateizzazione in parola devono preventivamente trasmettere all’INPS, esclusivamente in via telematica, la comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione stessa, avendo cura di riportare nella comunicazione l’importo totale dei contributi oggetto di sospensione;
  • i codici da riportare nel modello F24 e le modalità di versamento sono gli stessi indicati nel messaggio n. 2871/2020 e da noi dettagliati nel Suggerimento n. 591/2020 in relazione alle varie ipotesi di sospensione derivanti dalle specifiche situazioni aziendali.

Ricordiamo che l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00.

 

Ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto

Ricordiamo che nella sospensione contributiva disposta dai provvedimenti emanati per l’emergenza epidemiologica COVID-19 sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateizzazione concessi dall’INPS.

In proposito, l’Istituto conferma che, entro la scadenza del 16 settembre 2020, dovranno essere anche versate, in unica soluzione, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

 


Referenti

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Tags: Coronavirus