Decreto Agosto - Disposizioni fiscali
Sintesi delle principali misure fiscali introdotte dal Decreto Agosto.
Suggerimento n. 656/93 del 3 settembre 2020
Il Decreto Legge 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” (Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020), recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, entrato in vigore il 15 agosto, in corso di conversione in legge, introduce alcune disposizioni e proroghe fiscali di interesse per il settore, che si riassumono di seguito.
CREDITO DI IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI USO NON ABITATIVO
Esteso anche per il mese di giugno (oltre che per i mesi di marzo, aprile e maggio) il credito di imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività di impresa e di lavoro autonomo introdotto dall’articolo 28 del D.L 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio”. In particolare, il credito di imposta è calcolato applicando al canone di locazione relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 una percentuale pari al 60% in caso di contratto di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività e del 30% in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo ed è comunque commisurato all’importo versato nel periodo di imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi. Il credito compete alle imprese e lavoratori autonomi che hanno avuto ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.
VERSAMENTI SOSPESI RELAVITI AI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020
Come è noto, il Decreto rilancio aveva stabilito, per taluni soggetti, la sospensione dei versamenti delle ritenute Irpef di lavoro dipendente e relative addizionali regionali e comunali all’Irpef, dell’iva, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali, riferiti ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, prevedendo la ripresa dei versamenti il 16 settembre 2020.
Al riguardo, il c.d. “Decreto Agosto” accorda ai contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni per la sospensione dei suddetti versamenti, un periodo di tempo più ampio per il versamento, stabilendo che lo stesso potrà avvenire con le seguenti modalità:
- il 50% delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, con un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- il restante 50% delle somme dovute, mediante rateizzazione in un numero massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI
È disposta la rivalutazione dei beni di impresa (ad esclusione degli “immobili merce”) e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 a favore delle società di capitali che non adottano i principi contabili internazionali. La norma ricalca in larga parte la previsione inserita nella Legge di Bilancio 2020 ma prevede condizioni più favorevoli.
A differenza della legge di rivalutazione 2019 il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita a condizione che sia effettuato il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura del 3% senza distinzione che si tratti di beni ammortizzabili o non ammortizzabili (la precedente rivalutazione prevedeva il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili). L’imposta sostitutiva può essere versata in un massimo di tre rate di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è eseguita la rivalutazione (in via ordinaria il 30 giugno 2021). Le rate successive sono versate entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dei periodi di imposta successivi.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio 2020) e può essere effettuata distintamente per ciascun bene (e non per categorie omogenee) e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali, pari al 10%.
PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA
E’ differito dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della Riscossione, dei piani di dilazione, degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro.
Sono pertanto sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e dunque entro il 30 novembre 2020.
RINVIO SECONDO ACCONTO IRPEF/IRES e IRAP PER I SOGGETTI ISA
E’ prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti “solari”).
Sono interessati alla proroga i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e i contribuenti forfetari, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
QUORUM DELIBERE ASSEMBLEARI SUPERBONUS 110%
Le deliberazioni condominiali aventi ad oggetto l’approvazione degli interventi che danno diritto ad usufruire del Superbonus 110% sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell’edificio. Al riguardo si segnala inoltre che ciascun condomino può scegliere autonomamente se utilizzare direttamente la detrazione oppure optare per la cessione/sconto in fattura.
FRINGE BENEFIT - BENI IN NATURA
Per il solo anno 2020 è disposto l’innalzamento da 258,23 euro a 516,46 euro del limite di esenzione relativo alle erogazioni di beni e servizi prestati dal datore di lavoro, che non concorre al reddito di lavoro dipendente.
Si ricorda che la soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente, fatto salvo per il rimborso di spese sostenute nell'esclusivo interesse dal datore di lavoro.
La modifica della soglia di esenzione, intervenuta in corso d'anno, comporta per il sostituto d'imposta la necessità di intervenire in sede di conguaglio per verificare il concorso alla formazione del reddito dei benefit erogati nel corso del 2020 e, nell'ambito delle diverse forme di welfare aziendale, l'adeguamento dei parametri di esenzione per l'anno 2020, al fine di consentire agli utenti di fruire del maggior beneficio fiscale.
AUMENTO IMU IN SOSTITUZIONE MAGGIORAZIONE TASI
A decorrere dall’anno 2020, le Amministrazioni comunali possono deliberare un aumento dell’aliquota massima dell’IMU dello 0,08%, in sostituzione della maggiorazione TASI, nella medesima misura deliberata per l'anno 2015 e confermata fino al 2019.