INPS - D.l. n. 23/2020 - Sospensione dei termini di versamento dei contributi per i soggetti con ricavi non superiori o superiori a cinquanta milioni di euro - Istruzioni operative

L’INPS ha emanato prime indicazioni operative necessarie per indicare nel flusso Uniemens la sospensione dei versamenti contributivi di cui al decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020.

Suggerimento n. 333/69 del 30 aprile 2020


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 264 e n. 292/2020, per comunicare che l’INPS, con messaggio n. 1754/2020 ha fornito le prime istruzioni relative alla sospensione dei versamenti contributivi disposta dall’articolo 18 del D.L. n. 23/2020 e riguardante i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori (commi 1 e 2) ovvero superiori (commi 3 e 4) a 50 milioni di euro nel periodo di imposta nel periodo di imposta 2019.

Requisito fondamentale per poter fruire della sospensione dei versamenti è l’aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi per una percentuale non inferiore a quella prevista dal D.L. n. 23/2020 nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del 2019.

In proposito, l’Istituto evidenzia che le disposizioni di cui all’articolo 18, commi 1 e 2 e commi 3 e 4, del decreto-legge n. 23/2020, relative alla verifica della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, operano disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020. Pertanto, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.

Di seguito forniamo una sintesi degli aspetti di maggior rilevanza per le imprese interessate, rimandando al messaggio dell’Istituto per eventuali approfondimenti.

 

Oggetto della sospensione

Sono sospesi i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria che scadono nei mesi di aprile e di maggio 2020.

In sostanza, si tratta dei contributi previdenziali ed assistenziali INPS inerenti le retribuzioni dei dipendenti ed i compensi dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS relativi ai periodi “marzo 2020” e “aprile 2020”.

Anche se non espressamente indicato nel messaggio n. 1754/2020, riteniamo che, come previsto dall’INPS per le sospensioni previste dai precedenti decreti legge n. 9/2020 e n. 18/2020, la sospensione dovrebbe riguardare anche il versamento della quota contributiva a carico del lavoratore dipendente, anche se già trattenuta dalla busta paga (v. nostro Suggerimento n. 219/2020). In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata secondo le regole previste per il recupero dei contributi sospesi.

A tal fine, le aziende e i committenti dovranno utilizzare sul modello F24 i codici contributo ordinari (ad esempio, DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla Gestione separata).

 

Modalità di sospensione per le imprese con dipendenti

Le aziende, mediante l’inserimento dei codici di sospensione sotto indicati all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 23/2020. L’Istituto provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione 7G”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i codici di nuova istituzione sotto riportati:

  • “N970”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 1 e 2”;
  • “N971”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3 e 4”.

La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al “Fondo di Tesoreria INPS”. Pertanto, qualora il datore di lavoro - durante il periodo di sospensione - debba liquidare il trattamento di fine rapporto o eventuali anticipazioni, ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva, mentre sono escluse le partite oggetto di sospensione contributiva.

Per le modalità inerenti i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, rimandiamo al messaggio n. 1754/2020.

 


Referenti

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Tags: Coronavirus