INAIL - Sospensione dei termini di versamento dei premi ai sensi dei decreti legge n. 9, n. 18 e n. 23/2020 - Circolare riepilogativa - Scheda aggiornata al D.L. n. 34/2020

L’Istituto ha emanato una circolare riepilogativa con ulteriori indicazioni operative in merito alle diverse tipologie di sospensione dei versamenti contributivi introdotte dai decreti in oggetto. Si allega la scheda di sintesi aggiornata.

Suggerimento n. 416/81 del 22 maggio 2020


Facciamo seguito all’incontro tenutosi il 15 aprile u.s. in webinar sul tema della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi nonché, in particolare, ai nostri Suggerimenti n. 181, n. 219, n. 274, n. 333 e n. 358/2020, per comunicare che l’INAIL, con circolare n. 21/2020, ha fornito un panorama generale delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti per premi conseguenti ai provvedimenti legislativi emanati a seguito dell’emergenza COVID-19 e da noi ampiamente illustrati.

Nella suddetta circolare vengono altresì fornite importanti indicazioni operative, in parte già anticipate con l’Istruzione operativa INAIL del 30 aprile 2020 (v. il nostro Suggerimento n. 358/2020 sopra citato).

Di seguito forniamo una sintesi delle indicazioni più importanti ed urgenti della circolare INAIL n. 21/2020, aggiornate al D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”), rimandando alla predetta comunicazione dell’Istituto per eventuali approfondimenti.

Con l’occasione, segnaliamo che l’INPS ha pubblicato in data 16 maggio 2020 la circolare n. 59/2020, con la quale ha sostanzialmente confermato le indicazioni operative riguardanti la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali introdotta dall’articolo 18 del D.L. n. 23/2020, indicazioni anticipate con il messaggio n. 1754/2020 e da noi illustrate nel Suggerimento n. 333/2020 sopra citato, al quale rimandiamo.

In questa sede precisiamo solamente che l’articolo 18 in parola non sospende gli adempimenti informativi (ad esempio: la trasmissione del flusso Uniemens ovvero il termine di decadenza di sei mesi previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015 per il conguaglio dell’autorizzazione CIGO, qualora scada durante il periodo di sospensione) e che nella sospensione sono compresi i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto, alle note di rettifica, agli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza le cui scadenze cadono nei mesi di aprile e maggio 2020.

Provvediamo, infine, ad allegare al presente Suggerimento la scheda di sintesi utilizzata nel corso del webinar del 15 aprile 2020 e trasmessa con il Suggerimento n. 358/2020, aggiornata, per quanto riguarda sia i contributi previdenziali che i premi assicurativi, con le ultime disposizioni legislative, ivi compreso il decreto legge n. 34/2020.

 

RIEPILOGO DEI PERIODI DI SOSPENSIONE E RELATIVI VERSAMENTI SOSPESI

Va premesso che, alla luce degli articoli 126 e 127 del D.L. n. 34/2020, per tutte le ipotesi di sospensione sotto riportate la ripresa dei versamenti va effettuata in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

Inoltre, l’INAIL precisa che i soggetti in possesso dei requisiti e delle condizioni per usufruire delle sospensioni stabilite dai decreti legge n. 9/2020, n. 18/2020, e n. 23/2020 beneficiano anche della sospensione:

  • dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni da parte dell’INAIL. Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate tutte nel mese successivo al termine della sospensione, insieme alla rata in scadenza in tale mese;
  • dei versamenti per premi e accessori richiesti a seguito delle denunce di iscrizione e variazione ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, incluse quelle tardive, presentate sia prima che durante il periodo di sospensione;
  • dei versamenti per premi e accessori richiesti dalle Sedi competenti a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa di riferimento (ad esempio: quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi, nonché eventuali differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi, ecc.).

 

1)    Sospensione dal 23 febbraio al 30 aprile 2020

Riguarda solamente i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni della c.d. “Zona rossa” (articolo 5, comma 1, del D.L. n. 9/2020 - v. il nostro Suggerimento n. 181/2020 sopra citato).

Fatto salvo quanto precisato in premessa per i versamenti con scadenza legale non predeterminata, poiché in tale periodo di sospensione non ricadeva alcun versamento di autoliquidazione con scadenza predeterminata, per i soggetti anzidetti era prevista la sospensione sino al 20 maggio 2020 degli adempimenti in scadenza al 2 marzo 2020, consistenti nella presentazione della dichiarazione delle retribuzioni 2019 per l’autoliquidazione 2019/2020 e nella presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (mod. OT23) per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2019.

 

2)    Sospensione dall’8 marzo al 31 marzo 2020

Si applica ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 (articolo 62, comma 2, lettera c), del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020).

L’Istituto ricorda (v. il nostro Suggerimento n. 358/2020 sopra citato) che la sospensione in parola si applica anche ai premi dovuti all’INAIL, indipendentemente dal fatto che il loro accertamento derivi o meno dall’autoliquidazione 2019/2020.

Alla ripresa dei versamenti, i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

999190 per il pagamento in unica soluzione;

999191 per il pagamento rateale.

 

3)    Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020

Si applica ai seguenti soggetti.

     a) Esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (articolo 18, commi 1 e 2, del D.L. n. 23/2020).

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

999192 per il pagamento in unica soluzione;

999193 per il pagamento rateale.

     b) Esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (articolo 18, commi 3 e 4, del D.L. n. 23/2020).

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

999194 per il pagamento in unica soluzione;

999195 per il pagamento rateale.

L’Istituto precisa che per i datori di lavoro titolari di PAT con polizza dipendenti e/o polizza artigiani (gestione Industria) che possono beneficiare delle sospensioni previste per il mese di maggio 2020, ricadono nella sospensione stessa anche i versamenti relativi alla seconda rata dell’autoliquidazione 2019/2020 in scadenza il 18 maggio 2020.

 

COMUNICAZIONE DELLE SOSPENSIONI DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI DA PARTE DEGLI INTERESSATI

Gli interessati devono comunicare all’INAIL di aver effettuato la sospensione dei versamenti, specificando la disposizione che hanno applicato e dichiarando altresì di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio, fermi restando i controlli successivi sull’effettiva sussistenza dei requisiti.

A tal fine è in corso di realizzazione un apposito servizio online, di cui sarà comunicata a breve l’operatività, che sarà reso disponibile sia ai titolari dei codici ditta che ai loro intermediari in possesso di delega. Nello stesso servizio gli utenti dovranno anche comunicare se al termine di ogni periodo di sospensione previsto dalle diverse norme applicabili intendono effettuare i versamenti in unica soluzione o mediante rateizzazione nel numero massimo di rate previsto dalle disposizioni in vigore.

In attesa del servizio online, per i casi urgenti, costituiti soprattutto dalla sospensione delle rate delle rateazioni concesse dall’Istituto, è necessario che i beneficiari trasmettano tramite PEC alla Sede competente una comunicazione dalla quale si rilevi il possesso dei requisiti per usufruire della sospensione.

Gli interessati, inclusi coloro che hanno già inviato la domanda di sospensione con la modulistica allegata alla circolare INAIL 11 marzo 2020, n. 7 (v. il nostro Suggerimento n. 181/2020), dovranno in ogni caso ripresentare la domanda con il servizio online che sarà rilasciato.

Ciò consentirà all’INAIL di individuare precisamente i versamenti da ricondurre ai diversi regimi di sospensione previsti e di comunicare con modalità automatizzate all’Agenzia delle Entrate, per le verifiche previste dalla legge, i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei premi di assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

***

SOSPENSIONE DEI TERMINI STABILITA DALL’ARTICOLO 68, COMMA 1, DEL D.L. N. 18/2020 CONVERTITO DALLA L. N. 27/2020

A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 154, comma 1, lettera a) del D.L. n. 34/2020 all’articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito dalla L. n. 27/2020, sono sospesi - per tutti i datori di lavoro - i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché da Avvisi di addebito.

La sospensione opera senza che sia necessaria alcuna istanza da parte dei debitori.

Tali versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30 settembre 2020.


Referenti

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Tags: Coronavirus