INPS e INAIL - Sospensione dei termini di versamento dei contributi e dei premi ai sensi dei decreti legge n. 9, n. 18 e n. 23/2020 - Ulteriori indicazioni

Gli Istituti hanno emanato ulteriori indicazioni operative in merito alle diverse tipologie di sospensione dei versamenti contributivi introdotte dai decreti in oggetto.

Suggerimento n. 358/71 del 5 maggio 2020


Facciamo seguito all’incontro tenutosi il 15 aprile u.s. in webinar sul tema della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi nonché, in particolare, ai nostri Suggerimenti n. 181, n. 219, n. 274 e n. 333/2020, per comunicare che l’INPS, con messaggio n. 1789/2020, e l’INAIL, con istruzione operativa del 30 aprile 2020, hanno emanato ulteriori istruzioni relative alle varie sospensioni degli adempimenti e dei versamenti dei contributi e dei premi previste dai decreti legge n. 9, n. 18 (convertito in legge n. 27/2020) e n. 23/2020.

Di seguito forniamo una sintesi degli aspetti di maggior rilevanza per le imprese interessate, rimandando alle due comunicazioni sopra citate per eventuali approfondimenti.

Provvediamo, altresì, ad allegare al presente Suggerimento la scheda di sintesi utilizzata nel corso del webinar del 15 aprile 2020, aggiornata con le ultime disposizioni legislative ed amministrative.

 

MESSAGGIO INPS N. 1789/2020

L’Istituto prevede la possibilità per le imprese di sistemare, tramite la ritrasmissione entro il 20 maggio 2020 della sola sezione aziendale del flusso Uniemens, i codici eventualmente non indicati nei flussi precedenti e necessari per godere della proroga dei versamenti contributivi.

Più precisamente, le imprese interessate alla sospensione dei versamenti contributivi per i dipendenti ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 (v. il nostro Suggerimento n. 274/2020), in relazione ai periodi di paga aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020 senza aver potuto indicare il codice importo da riferire alla sospensione previsto dalla circolare INPS n. 52/2020 (codice “N969”), potranno provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.

L’Istituto rammenta che l’importo da indicare in corrispondenza del codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

Per le indicazioni relative ai committenti obbligati al versamento della contribuzione alla Gestione separata INPS rimandiamo al messaggio in parola.

Per le imprese interessate alla sospensione dei versamenti contributivi per i dipendenti ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 23/2020 (v. i nostri Suggerimenti n. 264 e n. 333/2020), concernente la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, che abbiano già inviato il flusso Uniemens relativo al mese di marzo 2020 senza il codice importo relativo alla sospensione previsto dal messaggio n. 1754/2020 (codice “N970” o “N971”) potranno provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.

Anche in questo caso l’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

Per le indicazioni relative ai committenti obbligati al versamento della contribuzione alla Gestione separata INPS rimandiamo al messaggio in parola.

L’INPS, da ultimo, precisa che le operazioni di ritrasmissione della sola denuncia aziendale per i lavoratori dipendenti e dei flussi Uniemens in riferimento alla Gestione separata consentiranno di individuare correttamente gli importi sospesi che saranno oggetto di successivo versamento alle scadenze e con le modalità previste dai decreti legge n. 18 e n. 23/2020.

 

ISTRUZIONE OPERATIVA INAIL DEL 30 APRILE 2020

L’Istituto precisa due aspetti particolari relativi alle sospensioni dei termini introdotte dai decreti legge n. 9/2020 e n. 18/2020, riservandosi successive istruzioni per l’applicazione della sospensione dei versamenti prevista dal D.L. n. 23/2020.

D.L. n. 9/2020 (sospensione di adempimenti e versamenti per il periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, riferiti alle sole attività svolte nei Comuni della “zona rossa” ed in relazione ai soli lavoratori che operino nei Comuni di tale zona)

Dopo aver confermato che i soggetti previsti dalle predette norme usufruiscono della sospensione dei seguenti termini, la cui scadenza era fissata al 2 marzo 2020:

 - il termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020;
 - il termine per la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi,  unitamente alla documentazione probante l’attuazione degli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2019,

l’INAIL precisa che, al fine di poter effettuare gli adempimenti, al termine del periodo di sospensione e comunque entro il 20 maggio 2020 (anziché il 15, come previsto in precedenza), gli interessati devono trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio “Alpi online”, mentre le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione con la relativa documentazione probante, vanno inoltrate esclusivamente tramite il servizio online “Riduzione per prevenzione”.

Inoltre, gli interessati che hanno applicato la sospensione degli adempimenti devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni 2019 e le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione senza presentare contestualmente il modulo di sospensione (v. allegato al nostro Suggerimento n. 181/2020).

D.L. n. 18/2020 (articolo 62, comma 2, lettera c) – sospensione dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019)

L’Istituto evidenzia che la sospensione in parola si applica anche ai premi dovuti all’INAIL, indipendentemente dal fatto che il loro accertamento derivi o meno dall’autoliquidazione 2019/2020.

Inoltre, tale sospensione riguarda anche i versamenti delle rate mensili derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni da parte dell’Istituto.

Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate tutte nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese.

In attesa del servizio online di comunicazione delle sospensioni, è necessario che i beneficiari comunichino di avere i requisiti per usufruire della sospensione ai sensi dell’articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto legge 18/2020 convertito dalla legge 27/2020, tramite PEC alla Sede competente.

 

 


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