Trasporto rifiuti in Conto Proprio, scadenza del 24/12/2011

Sabato 24 dicembre 2011 scade il termine per la presentazione alla Sezione Regionale dell'Albo della richiesta di “aggiornamento” dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (“Trasporto Propri Rifiuti” art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Si precisa che l’obbligo di aggiornamento riguarda solo le Imprese che si sono iscritte all’Albo entro il 14 aprile 2008 e che sono quindi in possesso di provvedimento di iscrizione privo di codici CER ed elenco delle targhe degli autocarri adibiti al trasporto rifiuti. Attenzione: le Imprese che non presentano richiesta d’aggiornamento dell’iscrizione entro tale termine sono cancellate d’Ufficio dall’Albo.

23/dic/2011

Suggerimento n.299/72 del 9 novembre 2011

Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 102 del 31 marzo 2011 e n. 178 del 17 giugno 2011   per ricordarvi un importante adempimento da ottemperare entro il 24 dicembre 2011. 

Le Imprese che trasportano in conto proprio rifiuti speciali non pericolosi iscritte all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti (ai sensi dell’art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) entro il 14 aprile 2008 e che sono in possesso di provvedimento di iscrizione che non riporta i Codici Europei Rifiuti (CER) e l’elenco delle targhe degli autocarri adibiti al trasporto rifiuti hanno l’obbligo di presentare, entro il 24 dicembre 2011, alla Sezione Regionale dell'Albo la richiesta di “aggiornamento” dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Attenzione:

Le citate Imprese che non presentassero richiesta d’aggiornamento dell’iscrizione entro tale termine saranno cancellate d’Ufficio dall’Albo, cioè saranno depennate automaticamente dagli elenchi degli iscritti e pertanto saranno costrette a presentare una nuova domanda di iscrizione. Detta istanza ex novo comporterà quindi nuovamente i seguenti versamenti: tassa di concessione governativa una tantum pari a 168,00 euro e diritti di segreteria pari a 10,00 (ridotti a 5,00 euro per le cooperative sociali).

Per ulteriori dettagli e modulistica per l’iscrizione ex novo si rimanda al nostro Suggerimento n. 147 del 2 aprile 2010.

La cancellazione d’ufficio dall’Albo, per mancato aggiornamento dell’iscrizione, è disposta dalla recente deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali del 26 ottobre 2011 (vedi allegato alla sola versione telematica del presente Suggerimento).

Coloro che dovessero circolare con provvedimenti d’iscrizione all’Albo non aggiornati, con istanze inoltrate di aggiornamento o con istanze ex-novo ma non ancora in possesso dei relativi provvedimenti (a causa dei tempi tecnici di rilascio da parte della sezione regionale dell’Albo), non possono utilizzare i propri autocarri per il trasporto di rifiuti in quanto rischierebbero di incorrere in pesantissime conseguenze e sanzioni (v. di seguito).

Modalità di presentazione e relative scadenze (vedi dettagli di seguito):

-

Presso gli sportelli dell'Albo: il termine è venerdì 23/12/2011 (dalle ore 9.00 alle ore 12.30);

-

Tramite Posta : il termine è sabato 24/12/2011 (fa fede il timbro postale);

-

On - Line : il termine è sabato 24/12/2011 (fa fede il timbro postale).

Sono pertanto escluse da detto obbligo le Imprese in possesso di provvedimento d’iscrizione all’Albo che riporta i codici rifiuti CER e l’elenco delle targhe degli autocarri adibiti al trasporto rifiuti. Dette imprese dovranno ricordarsi di rinnovare l’iscrizione all’Albo allo scadere del 10° anno di validità del citato provvedimento (ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

AGGIORNAMENTO DELLE IMPRESE ISCRITTE ENTRO IL 14 APRILE 2008

Le imprese che si sono iscritte all’Albo entro il 14 aprile 2008 devono aggiornare l'iscrizione entro il 24 dicembre 2011. 
(articolo 212, comma 8, decreto legislativo 152/2006, come modificato dal decreto legislativo 205/2010)

NOTA: dalla lettura del provvedimento d’iscrizione rilasciato dall'Albo Gestori Ambientali è possibile verificare se l'iscrizione deve essere aggiornata: se il provvedimento non riporta i codici CER e le targhe degli autocarri adibiti al trasporto rifiuti l'impresa deve presentare domanda di aggiornamento.

Le domande devono essere presentate utilizzando apposito Modulo e più precisamente :

-

domanda di aggiornamento compilando il “Modulo” di cui all'allegato "A" della delibera del Comitato Nazionale dell'Albo, n. 432 del 15 marzo 2011, (vedi allegato alla sola versione telematica del presente Suggerimento) con applicata  “Marca da Bollo” da Euro 14,62.

-

E' possibile anche la compilazione on-line e stampa della domanda di aggiornamento accedendo all'area riservata all'impresa nel sito http://www.albonazionalegestoriambientali.it/

-

La domanda di aggiornamento deve essere sottoscritta con firma semplice dal titolare dell'impresa individuale o da tutti i legali rappresentanti della società.

  Alla domanda si deve allegare :

-

Attestazione originale dell'avvenuto pagamento del “Diritto di Segreteria” di Euro 10,00 (per le cooperative sociali Euro 5,00 in quanto gli importi sono ridotti del 50%) con bollettino postale a tre sezioni, su:

Conto corrente postale n. 54828207,
Intestato a : Camera di Commercio di Milano - Albo Gestori Ambientali 
Causale: adeguamento conto proprio comma 8)

-

Fotocopia documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare o del/dei legali rappresentanti.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA D’AGGIORNAMENTO D’ISCRIZIONE ALL'ALBO

Per le imprese con sede legale dell'attività nella Regione Lombardia la domanda dovrà essere presentata:

-
Presso gli Sportelli dell'Albo Gestori Ambientali - sezione Regionale Lombardia
indirizzo: Via Meravigli 9/A - Milano
orari: dal lunedì al giovedì 9.00 - 13-00; venerdì 9.00 - 12.30
Il pagamento del diritto di segreteria può essere eseguito anche tramite bancomat o carta di credito.
-
Tramite Posta indirizzata a: Camera di Commercio di Milano - Albo Gestori Ambientali - Via Meravigli 9/B -20123 Milano.
-
Invio on-line (vedi la già citata pagina web: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/)

 RICEVIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE SPEDIZIONE POSTALE

Se l'impresa desidera la spedizione postale del provvedimento di aggiornamento: è necessario presentare una richiesta scritta in carta semplice o intestata, con allegata attestazione originale del bollettino postale per l'importo di 14,62 Euro, conto corrente postale n. 54828207, intestato a Camera di Commercio di Milano - Albo Gestori Ambientali (Causale: ritiro provvedimento aggiornamento comma 8).

Le imprese che non richiedono la spedizione postale del provvedimento contestualmente alla presentazione della domanda di aggiornamento riceveranno un “avviso” per il ritiro del provvedimento con indicati gli importi per la/le marche da bollo e le modalità di ritiro.

Pensando di fare cosa gradita vi trasmettiamo, in allegato alla sola versione telematica del presente suggerimento, le indicazioni per la corretta compilazione del modello di aggiornamento.

CANCELLAZIONE DALL’ALBO (TRASPORTO PROPRI RIFIUTI)

Articolo 17, comma 3, decreto ministeriale 406/1998)

Se un’impresa volesse cancellarsi dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212, comma 8 - trasporto dei propri rifiuti) perché, ad esempio, sceglie di affidare i trasporti a un autotrasportatore terzo professionale munito delle necessarie autorizzazioni, deve presentare a detto Ente, entro il 31 dicembre, la domanda di cancellazione (che avrà effetto per l'anno successivo) secondo la seguente modalità:

-

Compilando apposito modulo (v. sotto) denominato “Modello di Variazione”.

-

E’ necessario barrare il campo "cancellazione dall'Albo" ( a pag. 3 del citato modello);

-

Applicare a detto modello una marca da bollo da 14,62 Euro.

A seguito della domanda di cancellazione la Sezioneregionale Albo della Lombardia cancella l'iscrizione dell'impresa dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (trasporto rifiuti conto proprio) ed invia presso la sede legale dell’Impresa il provvedimento di cancellazione.

L'impresa è comunque tenuta al pagamento del diritto annuale per l'anno nel corso del quale presenta la domanda di cancellazione, tranne nel caso di cessata attività avvenuta nell'anno precedente (regolarmente denunciata al registro imprese).

L’apposito modulo è scaricabile dal seguente sito:

ttp://www.mi.camcom.it/upload/file/1453/726806/FILENAME/modello_di_variazione_nuovo_comma_8.doc

SANZIONI

Consigliamo alle imprese associate che non avessero ancora trasmesso la propria domanda di aggiornamento di provvedere prima possibile.

Qualora l’aggiornamento dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali non venisse effettuato entro il 24 dicembre 2011 (termine ultimo) c’è il rischio di incorrere nell’eventuale reato di “trasporto di rifiuti senza autorizzazione”, in quanto il mancato aggiornamento comporta automaticamente la c.d. cancellazione d’ufficio dall’Albo.

Ai sensi dell’art. 256 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. chiunque effettua un’attività di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi senza autorizzazione è punito con l’arresto da 3 mesi ad un anno o ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro (sanzione minima applicabile 5.200,00 euro, per effetto dell’art.16 della L.689/1981).

Segnaliamo inoltre alle imprese associate che il “trasporto di rifiuti senza autorizzazione” è una violazione che potrebbe essere considerata reato ambientale secondo le recenti disposizioni dell’art. 25-undecies del D.Lgs. 121/2011 che integra/modifica il D.Lgs. 231/2001 inerente la Responsabilità Amministrativa delle Imprese.

Ne consegue che, al verificarsi dell’eventuale reato ambientale sia applicata, oltre alla sanzione amministrativa di cui sopra prevista dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., anche un procedimento penale volto ad accertare l’eventuale responsabilità amministrativa dell’Impresa.

Se il procedimento penale accerta la responsabilità dell’Impresa (cioè il reato ambientale è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’impresa stessa), potrebbe essere applicata una sanzione pecuniaria da 258,23 € (importo minimo pari a una quota) a  387.500,00 € (importo massimo pari a 250 quote). L’importo delle quote varia da un minimo di 258,23 € a un massimo di 1.500,00€).

Si precisa che, ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’Impresa nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 11, del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. l’importo della quota è fissato dal Giudice anche sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Impresa.

Alla luce quindi delle gravose e ipotizzate conseguenze, invitiamo nuovamente le imprese che non avessero ancora aggiornato i rispettivi provvedimenti d’iscrizione a inoltrare quanto prima e, comunque non oltre il 24/12/2011, le richieste di aggiornamento alla Sezione Regionale dell’Albo.

Siamo a vostra disposizione per informazioni e indicazioni sulle modalità di compilazione e trasmissione della domanda di aggiornamento (v. anche Suggerimento n. 178 del 17 giugno 2011).


Allegato

deliberazione del 26 ottobre 2011 del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali;

modulo di aggiornamento iscrizione;

indicazioni per la corretta compilazione del modello di aggiornamento.