TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI: VERSAMENTO ENTRO IL 30 APRILE 2011 DEI DIRITTI ANNUALI D’ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Le imprese edili iscritte all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei propri rifiuti dovranno effettuare il versamento dei diritti annuali d'iscrizione, pari a 50,00 euro, entro il 30 aprile 2011.

29/apr/2011

Suggerimento n. 108/31 dell'8 aprile 2011

Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 147 del 2 aprile 2010 e n. 102 del 31 marzo 2011, per ricordare alle imprese associate che continuano ad utilizzare i propri autocarri per il trasporto dei propri rifiuti che, entro il 30 aprile 2011, le medesime essendo iscritte con la procedura semplificata all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i) devono versare i diritti annuali d'iscrizione a favore della Sezione Regionale dell'Albo Lombardia (che ha sede presso la CCIAA di Milano).
 
Il diritto annuale non è variato rispetto all’anno scorso pertanto l’importo da versare è pari a 50,00 euro.
 
Il versamento dei diritti d’iscrizione all’Albo deve essere effettuato utilizzando il bollettino precompilato che le imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali riceveranno direttamente dalla Camera di Commercio di Milano (sezione Albo Regionale Gestori Ambientali) entro il 30 aprile 2011. Si invitano le imprese iscritte ad effettuare il pagamento esclusivamente tramite tale bollettino.
 
Qualora le imprese non dovessero ricevere entro il 30 aprile 2011 il bollettino postale precompilato, il diritto annuale di iscrizione deve essere pagato tramite bollettino postale a due sezioni:
  • conto corrente postale n. 54828207;
  • intestato alla Camera di Commercio di Milano - Albo Gestori Ambientali;
  • alla voce "eseguito da": scrivere la ragione sociale dell’impresa per la quale si esegue il versamento;
  • nella causale indicare “diritto annuale anno 2011”.
La ricevuta del versamento non deve essere inviata alla Sezione Regionale dell’Albo, pertanto l’impresa tratterrà i due cedolini (originale della ricevuta e dell’attestazione di versamento). La verifica del versamento viene infatti effettuata sulla base dei tabulati che perverranno dagli Uffici Postali alla Sezione Regionale dell’Albo.
 
PROCEDURA SEMPLIFICATA (TRASPORTO PROPRI RIFIUTI)
 
Vi ricordiamo che le imprese che producono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, nonché quelli pericolosi in quantità non eccedenti i 30 chilogrammi o litri al giorno, devono essere iscritte in un’apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali con procedura semplificata (ai sensi dell'articolo n. 212, comma 8 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.).
 
Si precisa che per avvalersi della possibilità di trasportare in conto proprio rifiuti speciali pericolosi nei limiti sopracitati è inoltre obbligatorio iscriversi al Sistri (ai sensi dell’art. 3 del D.M. 17 dicembre 2009).
 
Con il Suggerimento n. 102 del 31 marzo 2011 abbiamo comunicato l’obbligo di aggiornare i provvedimenti di iscrizione rilasciati entro il 14 aprile 2008 e quindi privi degli estremi delle targhe degli autocarri e dei codici CER dei rifiuti prodotti. L’istanza di aggiornamento completa deve essere inoltrata agli uffici della sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali (presso la CCIAA di Milano) possibilmente entro il 30 giugno 2011 al fine di ottenere detto aggiornamento nei termini di legge stabiliti (cioè entro il 25 dicembre 2011).
 
Tuttavia, indipendentemente da tale aggiornamento, le imprese sono comunque tenute a versare i diritti annuali di iscrizione entro il 30 aprile 2011, pari a 50,00 euro.
 
Si fa presente che, a seguito delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 205/2010l’iscrizione con procedura semplificata deve essere rinnovata ogni 10 anni.
 
CANCELLAZIONE DALL’ALBO TRASPORTO PROPRI RIFIUTI
 
Se un’impresa che effettua il trasporto dei propri rifiuti intende cancellarsi dall'Albo Gestori Ambientali perché sceglie, per detto trasporto, di avvalersi di un autotrasportatore professionale terzo munito delle necessarie autorizzazioni, deve presentare a detto Ente, entro il 31 dicembre, la domanda di cancellazione che avrà effetto per l'anno successivo.
 
L’istanza deve essere predisposta compilando l’apposito modello di variazione che trasmettiamo in allegato al presente Suggerimento ed è inoltre scaricabile dal seguente sito: http://www.mi.camcom.it/show.jsp?page=273394
 
Attenzione
Nel caso di richiesta di cancellazione dall'Albo nell’anno 2011 l'impresa è comunque tenuta, per l'anno in corso, al pagamento del diritto annuale entro il 30 aprile p.v..
 
 
OBBLIGO TENUTA REGISTRO CARICO-SCARICO RIFIUTI
 
Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 441 e n. 443 del 2010per ricordare alle sole imprese iscritte all’Albo in procedura semplificata (cioè che trasportano con i propri autocarri i rifiuti speciali non pericolosi prodotti) che, salvo ulteriori proroghe e/o modifiche, dal 1° giugno 2011 scatterà l’obbligo di acquisto, vidimazione e tenuta (presso ogni singolo cantiere, indipendentemente dalla durata di quest’ultimo) del “registro di carico-scarico dei rifiuti”.
 
La compilazione di detto registro consiste nell’obbligo di annotare sui medesimi, entro 10 giorni dalla data di produzione del rifiuto, le caratteristiche qualitative (codici CER Rifiuti) e quantitativedeirifiuti (ai sensi dell’art. 16, comma 1 del D.Lgs. n. 205/2010).
 
Mancando di norma in cantiere un “sistema di pesatura” le quantità dovranno necessariamente essere “stimate”.
 
Sull’argomento vi terremo tempestivamente informati sugli sviluppi delle azioni intraprese da Assimpredil Ance ai fini di ottenere l’esclusione di detto obbligo. Infatti la sopracitata impossibilità di corretta quantificazione dei rifiuti, non solo vanifica lo scopo della tenuta del registro stesso ma, di fatto, rende il nuovo obbligo un aggravio procedurale senza alcun beneficio in termini di tracciabilità del ciclo dei rifiuti.

SANZIONI (ai sensi dell’art. 258, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Fatte salve le disposizioni previste dell'art. 260 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dall'art. 36 del D.Lgs. n. 205/2010, i produttori di rifiuti speciali non pericolosi che
  • omettano di tenere il registro di carico e scarico
  • tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 Euro a 15.500,00 Euro. 
 

Per effetto delle disposizioni dell’articolo 16 della legge 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione, o, se più favorevole, pari al doppio del minino.
Pertanto per il mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra, la sanzione minima applicabile è pari a 5.166,00 euro.
 
Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nei registri di carico-scarico consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 1550,00 € (sanzione minima 516,00 €).
 
La stessa pena si applica in caso di mancata conservazione dei registri di carico-scarico rifiuti e ricordiamo è di 5 anni.
 
ALLEGATO
modello di cancellazione dall’Albo per il trasporto dei propri rifiuti