TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI: TEMPI E MODALITA` PER L`AGGIORNAMENTO DELLE ISCRIZIONI ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Entro il 30.06.11 le imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali per trasporto dei propri rifiuti devono aggiornare i provvedimenti di iscrizione con le targhe degli autocarri e dei codici rifiuti CER prodotti
29/giu/2011
Suggerimento n. 102/29 del 31 marzo 2011
Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 134 del 7 aprile 2008, n. 147 del 2 aprile 2010 e n. 422 del 16 dicembre 2010 per informare le Imprese associate iscritte “all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Trasporto Rifiuti in CONTO PROPRIO” (ai sensi del comma 8 dell’art. 212 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i) che, con la circolare del Comitato Nazionale dell’Albo del 15 marzo 2011 prot. N. 432, sono state fornite indicazioni pratiche/operative per le istanze di “aggiornamento” dei provvedimenti di iscrizione a detto Albo.
In pratica, solo le imprese in possesso dei provvedimenti di iscrizione al citato Albo rilasciati entro il 14 aprile 2008 e privi degli estremi delle targhe autocarri e dei codici rifiuti CER hanno l’obbligo, entro il 30 giugno 2011 (al fine di rispettare i termini previsti per l’espletamento delle relative procedure entro il 25 dicembre 2011) di:
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
Per le imprese con sede legale dell'attività nella Regione Lombardia la domanda di aggiornamento completa dovrà essere presentata presso gli sportelli dell'Albo Gestori Ambientali - sezione Regionale Lombardia (via Meravigli 9/A - Milano, orari: dal lunedì al giovedì 9.00 - 13-30; venerdì 9.00 - 12.30), oppure tramite posta con raccomandata a/r indirizzata a Camera di Commercio di Milano - Albo Gestori Ambientali (Via Meravigli 9/b -20123 Milano).
NOVITA’: durata decennale dei provvedimenti
Per effetto dell’art. 25 comma 1 lettera c) del n.205/2010 i provvedimenti di iscrizione “all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Trasporto Rifiuti in CONTO PROPRIO” (ai sensi del comma 8 dell’art. 212 del D.Lgs 152/06 e s.m.i) hanno durata decennale e pertanto devono essere rinnovati ogni 10 anni.
Il Comitato Nazionale ha anche specificato che per quanto riguarda il termine decennale di durata delle iscrizioni questo inizia a decorrere:
PRECISAZIONI
Ovviamente per tutti coloro che, a seguito di acquisto di nuovi autocarri (in sostituzione/integrazione di quelli segnalati) oppure a seguito di produzione di nuovi rifiuti (non riportati nel citato provvedimento di iscrizione all’Albo) sussiste l’obbligo di provvedere all’aggiornamento del citato provvedimento tramite apposite istanze agli uffici dell’Albo.
ALLEGATI
modulo di istanza di aggiornamento (allegato A alla circolare Albo 15 marzo 2011)
elenco europeo dei codici CER dei rifiuti;
art. 2 del modello di provvedimento contenuto nell’allegato B alla Deliberazione del Comitato Nazionale 3 marzo 2008, protocollo N. 01/CN/ALBO
art. 10 comma 2 del D.M 28 aprile 1998 n. 406
In pratica, solo le imprese in possesso dei provvedimenti di iscrizione al citato Albo rilasciati entro il 14 aprile 2008 e privi degli estremi delle targhe autocarri e dei codici rifiuti CER hanno l’obbligo, entro il 30 giugno 2011 (al fine di rispettare i termini previsti per l’espletamento delle relative procedure entro il 25 dicembre 2011) di:
- presentare domanda di aggiornamento del provvedimento di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Trasporto Rifiuti in CONTO PROPRIO;
- la domanda deve essere inoltrata esclusivamente tramite apposita modulistica (vedi allegato al presente Suggerimento) con affrancatura marca da bollo del valore di 14,62 euro;
- la modulistica deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale oppure da tutti i legali rappresentanti della società unitamente alle fotocopie dei documenti d'identità in corso di validità;
-
pagare il diritto di segreteria di 10,00 euro tramite una delle seguenti modalità:
- bollettino postale a tre sezioni, sul conto corrente n.54828207, intestato alla Camera di Commercio di Milano - Albo Gestori Ambientali;
- presso gli sportelli CCIAA con bancomat o carte di credito (VISA, EUROCARD - MASTERCARD);
-
allegare alla domanda i seguenti documenti:
- fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore
- attestazione originale del bollettino postale comprovante il pagamento del diritto di segreteria;
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
Per le imprese con sede legale dell'attività nella Regione Lombardia la domanda di aggiornamento completa dovrà essere presentata presso gli sportelli dell'Albo Gestori Ambientali - sezione Regionale Lombardia (via Meravigli 9/A - Milano, orari: dal lunedì al giovedì 9.00 - 13-30; venerdì 9.00 - 12.30), oppure tramite posta con raccomandata a/r indirizzata a Camera di Commercio di Milano - Albo Gestori Ambientali (Via Meravigli 9/b -20123 Milano).
NOVITA’: durata decennale dei provvedimenti
Per effetto dell’art. 25 comma 1 lettera c) del n.205/2010 i provvedimenti di iscrizione “all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Trasporto Rifiuti in CONTO PROPRIO” (ai sensi del comma 8 dell’art. 212 del D.Lgs 152/06 e s.m.i) hanno durata decennale e pertanto devono essere rinnovati ogni 10 anni.
Il Comitato Nazionale ha anche specificato che per quanto riguarda il termine decennale di durata delle iscrizioni questo inizia a decorrere:
- dalla data di delibera di accoglimento dell’aggiornamento dell`iscrizione per le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008;
- dalla data del 25 dicembre 2010 (entrata in vigore del D.Lgs n.205/2010) per le iscrizioni effettuate dopo il 14 aprile 2008.
PRECISAZIONI
- L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Trasporto Rifiuti in CONTO PROPRIO consente alle Imprese di trasportare sia rifiuti speciali non pericolosi sia rifiuti speciali pericolosi in quantità non eccedente 30 Kg al giorno oppure 30 litri al giorno. Si precisa che per avvalersi della possibilità di trasportare in conto propri rifiuti speciali pericolosi nei limiti sopracitati è obbligatorio iscriversi al Sistri (ai sensi dell’art. 3 del D.M 17 dicembre 2009).
-
I rifiuti CER da indicare nella modulistica sono esclusivamente quelli correlati alla propria attività e più precisamente a quella presentata tramite denuncia di inizio attività al Registro delle Imprese (vedi elenco codici CER allegato alla sola versione telematica del presente Suggerimento). Non possono essere richiesti i codici CER contenuti nel capitolo 20inquanto rifiuti non riferiti all’attività di impresa. Per le attività complementari al nostro settore segnaliamo le seguenti eccezioni:
- attività di manutenzione del verde: tutti i CER della voce 20.02
- attività di esecuzione e riparazione di impianti elettrici ed elettronici: CER 20.01.21
- La descrizione delle tipologie di rifiuti deve essere indicata nella modulistica solo nel caso dei codici che terminano con la cifra 99 mentre è obbligatorio indicare le caratteristiche fisiche (cioè 1 per rifiuto solido polverulento, 2 per rifiuto solido non polverulento, 3 per rifiuto fangoso non palabile, 4 per rifiuto liquido).
- Il provvedimento di iscrizione aggiornato dovrà essere ritirato dalle imprese presso la sede regionale dell’Albo (via Meravigli 9/b Milano) a seguito del ricevimento di un apposito avviso trasmesso dagli uffici competenti.
- Con riferimento alle modalità di trasporto rifiuti segnaliamo che se i medesimi sono caricati sul cassone dell’autocarro è necessario sbarrare la “casella altro” e riportare: “su cassone autocarro”. Diversamente se il rifiuto è stato raccolto in cantiere tramite appositi container si dovrà sbarrare “casella altro: container scarrabile”.
Ovviamente per tutti coloro che, a seguito di acquisto di nuovi autocarri (in sostituzione/integrazione di quelli segnalati) oppure a seguito di produzione di nuovi rifiuti (non riportati nel citato provvedimento di iscrizione all’Albo) sussiste l’obbligo di provvedere all’aggiornamento del citato provvedimento tramite apposite istanze agli uffici dell’Albo.
ALLEGATI
modulo di istanza di aggiornamento (allegato A alla circolare Albo 15 marzo 2011)
elenco europeo dei codici CER dei rifiuti;
art. 2 del modello di provvedimento contenuto nell’allegato B alla Deliberazione del Comitato Nazionale 3 marzo 2008, protocollo N. 01/CN/ALBO
art. 10 comma 2 del D.M 28 aprile 1998 n. 406