SISTRI – Pagamento contributo 2015

Per i soggetti iscritti a SISTRI il pagamento del contributo annuale dovrà avvenire entro il 30 aprile 2015.

29/apr/2015

Suggerimento n. 201/44 del 16 aprile 2015

Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 111/2015 per ricordare alle imprese associate che i soggetti iscritti a SISTRI (vedi allegato)devono versare il contributo annuale 2015 entro il 30 aprile 2015, secondo quanto disposto dall’art. 7 del D.M. n. 52/2011, c.d. “Testo Unico SITRI”(per il solo anno 2014 tale scadenza era stata prorogata al 30 giugno).

Per gli importi e le modalità di pagamento, nonché per la ripartizione dei contributi in base alla categoria di appartenenza, si rimanda al sito www.sistri.it, al link “Modalità di Pagamento”.

Ricordiamo che, a partire dal 1° aprile 2015, il mancato pagamento del contributo annuale SISTRI è punito (in base all’art. 260-bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro (sanzione minima applicabile31.000 euro, per effetto dell’art. 16 della legge 689/1981).  

TRASPORTO IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI: CHIARIMENTI

Informiamo inoltre le imprese associate che la Circolare n.1/2013 del Ministero dell’Ambiente (relativa all’applicazione dell’articolo 11, legge 31 agosto 2013, n.101) presentava dei punti poco chiari per quanto riguarda il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi.

In data 9 marzo 2015, sul portale SISTRI, sotto la voce “Soggetti obbligati”, nella categoria “Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi” viene riportato che sono obbligate ad aderire a SISTRI solo le imprese che trasportano in conto proprio rifiuti pericolosi, iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5 e quindi per quantità maggiori di 30 kg/litri al giorno.

Di conseguenza, tutte le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi fino a 30 kg/litri al giorno e quindi iscritte nella categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali, non rientrano tra i soggetti obbligati a SISTRI in qualità di trasportatori, pertanto, in tali casi, le impresedovranno provvedere alla disinstallazione delle “black-box” SISTRI tramite voucher emesso dalla sezione regionale dell’Albo, mantenendo comunque l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali in categoria 2-bis (ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.Lgs 152/2006).

Si ricorda che per tali soggetti l’adesione al sistema SISTRI può avvenire in modo volontario.