Rimborso accise gasolio autotrazione per i consumi di dicembre 2022 – scadenza 31 gennaio 2023

Entro il 31 gennaio 2023 è possibile presentare all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli territorialmente competente le istanze di rimborso “Accise Gasolio” utilizzato per autotrazione esclusivamente per il periodo dal 1° al 31 dicembre 2022.

31/gen/2023

Suggerimento n. 1/1 del 2 gennaio 2023

Segnaliamo alle imprese che la circolare n. 598868/RU del 22 dicembre 2022 dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha stabilito che riprende efficacia dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 il rimborso accise per il gasolio utilizzato per autotrazione.

Ricordiamo infatti alle imprese che a seguito della variazione dell’aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante per autotrazione, a partire dal secondo trimestre 2022 era stata sospesa la possibilità di presentare l’istanza di rimborso accise gasolio per autotrazione. 

Ora, a seguito del ripristino della misura fiscale, è possibile presentare il rimborso ma limitato esclusivamente ai litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 1° dicembre 2022 e la fine della giornata del 31 dicembre 2022 ed imputabili, pertanto, al solo mese di dicembre.

Restano esclusi dall’agevolazione e non vanno computati nella dichiarazione di rimborso i litri di gasolio consumati e imputabili a prelievi da distributore stradale o a partite consegnate a distributori privati tra il 1° ottobre 2022 e la fine della giornata del 30 novembre 2022.

La dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale può essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2023.

L’entità del beneficio, ai sensi delle disposizioni vigenti indicate in premessa, è pari a: 0,06418 euro per litro di gasolio consumato per autotrazione nel periodo tra il 1° dicembre ed il 31 dicembre 2022 compreso.

Possono beneficiare di questa agevolazione solo le imprese aventi in disponibilità autocarri o complessi veicolari (motrici con rimorchio o con semirimorchio) con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe Euro 5 e seguenti, che effettuano il trasporto merci in regime di conto proprio o in regime di conto terzi.

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

L’Agenzia delle Dogane rende disponibile il software per la compilazione e la trasmissione in via telematica della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi dal 1° al 31 dicembre 2022. Il software (previa abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.) è scaricabile al link seguente:

https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-4-c2-b0-trimestre-2022

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale, le domande di rimborso possono essere presentate agli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite invio con raccomandata r/r della modulistica cartacea (vedi allegato) e relativa copia dei dati su supporto informatico (CD, DVD, chiavetta USB).

 

1° TRIMESTRE 2022

MODALITA’ E TERMINI ENTRO CUI OTTENERE IL CREDITO

Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione delle istanze, le medesime si considerano accolte.

I crediti possono essere ottenuti alternativamente con le seguenti modalità:

  • in compensazione tramite il Modello F24 (codice tributo 6740);
  • con rimborso inserendo nella modulistica le coordinate bancarie.

I crediti sorti con riferimento al 1° trimestre 2022 (1° gennaio – 21 marzo 2022) potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023.

Dopo il 31 dicembre 2023, la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2024.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare n. 598868/RU del 22 dicembre 2022 dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli in allegato.

 

SANZIONI

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o fa uso di dette dichiarazioni nei casi previsti dal D.P.R. n. 76/2000, è punito ai sensi dell’articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) con la reclusione fino a due anni, e dell’articolo 496 c.p. (false dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri) con la reclusione fino ad un anno e con la sanzione amministrativa fino a 516,50 euro.

Inoltre, se l’impresa esercente l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio o in conto terzi) sia stata ammessa alla fruizione dei benefici fiscali sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si deve applicare la disposizione di cui all’articolo 75 del sopracitato decreto con conseguente decadenza per l’impresa dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

Infine, ricordiamo alle imprese che, in base all'art. 4, comma 2, del D.P.R n. 277/2000, quando l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procederà al controllo delle dichiarazioni presentate, potrà annullare con provvedimento motivato l'atto di assenso formatosi a seguito del silenzio-assenso.