Rimborso accise gasolio autotrazione 4° trimestre 2019 – scadenza 31 gennaio 2020

Entro il 31 gennaio 2020 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente le istanze di rimborso “Accise Gasolio” utilizzato per autotrazione nel 4° trimestre 2019, per i consumi effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2019.

31/gen/2020

Suggerimento n. 6/4 del 3 gennaio 2020

Segnaliamo alle imprese che entro il 31 gennaio 2020 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente un’apposita istanza per richiedere il rimborso delle accise per i consumi di gasolio per autotrazione effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2019 (vedi allegata nota Agenzia delle Dogane n. 224124/RU del 19/12/2019).

L’entità del beneficio è pari a: 0,21418 euro per litro di gasolio consumato per autotrazione nel periodo tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2019 (4° trimestre).

Possono beneficiare di questa agevolazione solo le imprese aventi in disponibilità autocarri o complessi veicolari (motrici con rimorchio o con semirimorchio) con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe Euro 3 e seguenti, che effettuano il trasporto merci in regime di conto proprio o in regime di conto terzi.

Si precisa che il momento di effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il parametro per imputare il consumo al corrispondente periodo; pertanto, la data del rifornimento del gasolio costituirà il criterio per imputare i consumi al trimestre solare di pertinenza.

 

KM PERCORSI - NOVITÀ A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2020

L’art. 8 della legge n. 157/2019 (di conversione del D.L. n. 124/2019) ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

Pertanto, a decorrere dalla presentazione della prossima dichiarazione trimestrale (1° gennaio – 31 marzo 2020) dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “Km percorsi” del Quadro A-1. Per quanto sopra evidenziato, il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancora di più un valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.

Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.

 

CLASSI EURO DEI VEICOLI

Ricordiamo alle imprese che l'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 28154/2016 (vedi Suggerimento n. 8/2019) ha stabilito che l'installazione di sistemi per la riduzione del particolato (filtri FAP) su autocarri di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2 non comporta, limitatamente ai fini del rimborso accise sul gasolio, l'equiparazione di tali mezzi a quelli di categoria Euro 3 o superiore, nonostante sulla carta di circolazione sia stato riconosciuto il salto di classe “emissiva” ad Euro 3.

Pertanto, tali autocarri Euro 0, Euro 1 o Euro 2, sebbene dotati di filtri FAP, non possono comunque usufruire del credito di imposta sui carburanti.

 

ESCLUSIONI DAL BENEFICIO

Sono esclusi dal beneficio del rimborso delle accise i consumi di gasolio utilizzato per macchine operatrici e/o macchinari privi di “misuratori fiscali” e gli autocarri di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate.

Segnaliamo alle imprese che l’art. 1, comma 233, della legge n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) e soprattutto l’art. 1, comma 645, della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) hanno ristretto il campo di applicazione dell’agevolazione “rimborso accise gasolio per autotrazione” escludendo il gasolio consumato da veicoli di categoria Euro 0 o inferiore, Euro 1 ed Euro 2, caratteristica che preclude l’accesso al trattamento agevolato.

Considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire dalla classe Euro 1, risultano pertanto identificabili nella classe Euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea.

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

L’Agenzia delle Dogane rende disponibile il software per la compilazione e la  trasmissione in via telematica della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del 4° trimestre 2019. Il software è scaricabile al link seguente: https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-4-trimestre-2019

L’invio telematico richiede che gli utenti siano già in possesso dell’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.. Le imprese non ancora autorizzate a detto utilizzo possono richiedere l’abilitazione tramite il seguente sito web: https://www.adm.gov.it/portale/.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale, le domande di rimborso possono essere presentate agli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite:

- consegna a mano della modulistica cartacea (vedi allegato) e relativa copia dei dati su supporto informatico (CD, DVD, chiavetta USB);

- invio con raccomandata r/r della modulistica cartacea (vedi allegato) e relativa copia dei dati su supporto informatico (CD, DVD, chiavetta USB).

Per ulteriori approfondimenti in merito alla compilazione della domanda di rimborso accise si rimanda alle indicazioni trasmesse in allegato.