Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2020 – scadenza 31 luglio 2020

Entro il 31 luglio 2020 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente le istanze di rimborso “Accise Gasolio” utilizzato per autotrazione nel 2° trimestre 2020 (1° aprile - 30 giugno 2020).

31/lug/2020

Suggerimento n. 532/135 del 3 luglio 2020

Segnaliamo alle imprese che entro il 31 luglio 2020 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente un’apposita istanza per richiedere il rimborso delle accise per i consumi di gasolio per autotrazione effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020 (vedi allegata nota Agenzia delle Dogane n. 201731/RU del 24/06/2020).

L’entità del beneficio è pari a:

0,21418 euro per litro di gasolio consumato per autotrazione nel periodo tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2020 (2° trimestre).

Possono beneficiare di questa agevolazione solo le imprese aventi in disponibilità autocarri o complessi veicolari (motrici con rimorchio o con semirimorchio) con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe Euro 3 e seguenti, che effettuano il trasporto merci in regime di conto proprio o in regime di conto terzi.

Si precisa che il momento di effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il parametro per imputare il consumo al corrispondente periodo; pertanto, la data del rifornimento del gasolio costituirà il criterio per imputare i consumi al trimestre solare di pertinenza.

 

KM PERCORSI DAL 1° GENNAIO 2020

Come già anticipato con le nostre circolari in merito ai precedenti trimestri, l’art. 8 della legge n. 157/2019 (di conversione del D.L. n. 124/2019) ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

Pertanto, nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “Km percorsi” del Quadro A-1. Per quanto sopra evidenziato, il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancora di più un valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.

Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.

 

CLASSI EURO DEI VEICOLI

Ricordiamo alle imprese che l'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 28154/2016 (vedi Suggerimento n. 8/2019) ha stabilito che l'installazione di sistemi per la riduzione del particolato (filtri FAP) su autocarri di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2 non comporta, limitatamente ai fini del rimborso accise sul gasolio, l'equiparazione di tali mezzi a quelli di categoria Euro 3 o superiore, nonostante sulla carta di circolazione sia stato riconosciuto il salto di classe “emissiva” ad Euro 3.

Pertanto, tali autocarri Euro 0, Euro 1 o Euro 2, sebbene dotati di filtri FAP, non possono comunque usufruire del credito di imposta sui carburanti.

 

ESCLUSIONI DAL BENEFICIO

Sono esclusi dal beneficio del rimborso delle accise i consumi di gasolio utilizzato per macchine operatrici e/o macchinari privi di “misuratori fiscali” e gli autocarri di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate.

Segnaliamo alle imprese che l’art. 1, comma 233, della legge n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) e soprattutto l’art. 1, comma 645, della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) hanno ristretto il campo di applicazione dell’agevolazione “rimborso accise gasolio per autotrazione” escludendo il gasolio consumato da veicoli di categoria Euro 0 o inferiore, Euro 1 ed Euro 2, caratteristica che preclude l’accesso al trattamento agevolato.

Considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire dalla classe Euro 1, risultano pertanto identificabili nella classe Euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea.

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

L’Agenzia delle Dogane rende disponibile il software per la compilazione e la  trasmissione in via telematica della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del 2° trimestre 2020. Il software (previa abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.) è scaricabile al link seguente: https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2020.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale, le domande di rimborso possono essere presentate agli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite invio con raccomandata r/r della modulistica cartacea (vedi allegato) e relativa copia dei dati su supporto informatico (CD, DVD, chiavetta USB).

Durante questo periodo di vigenza delle misure sanitarie legate all’emergenza sanitaria da Covid-19 consigliamo, se possibile, di preferire l’utilizzo della modalità telematica o postale e di non effettuare la consegna a mano della modulistica presso gli uffici doganali.

 

2° TRIMESTRE 2020

MODALITA’ E TERMINI ENTRO CUI OTTENERE IL CREDITO

Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione delle istanze, le medesime si considerano accolte.

I crediti possono essere ottenuti alternativamente con le seguenti modalità:

- in compensazione tramite il Modello F24 (codice tributo 6740);

- con rimborso inserendo nella modulistica le coordinate bancarie.

Analogamente ai precedenti trimestri, i termini entro cui utilizzare i crediti sorti nel 2° trimestre 2020 saranno individuati dalla prossima circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in occasione del 3° trimestre 2020.

 

1° TRIMESTRE 2020

TERMINI DI UTILIZZO DEL CREDITO MATURATO

I crediti sorti con riferimento al 1° trimestre 2020 (1° aprile –30 giugno 2020) potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021.

Dopo il 31 dicembre 2021, la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2022.

 

LICENZA FISCALE SERBATOI CARBURANTI - PROROGATA AL 1° GENNAIO 2021

Ricordiamo alle imprese associate che, a seguito degli obblighi introdotti dalla legge n. 157/2019 (c.d. Decreto Fiscale) tutte le imprese in possesso di autorizzazione comunale per l’installazione ed esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi con capacità volumetrica superiore a 5 mc e fino a 10 mc devono presentare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente la denuncia di esercizio per il rilascio della licenza fiscale (verrà assegnato apposito codice ditta).

Il D.L. Cura Italia aveva disposto una prima proroga del termine per gli obblighi correlati ai serbatoi di carburanti ad uso privato dal 1° aprile al 30 giugno 2020, riconosciuta anche dall’Agenzia delle Dogane (Determinazione Direttoriale 94214/RU del 18/3/2020).

La conversione in legge del DL Cura Italia, tramite l’art. 92, comma 4-sexies, ha disposto la nuova proroga al 1° gennaio 2021, pertanto tutti i titolari dei citati impianti privati di carburanti da tale data dovranno possedere sia la licenza fiscale rilasciata all’Agenzia delle Dogane sia il registro di carico scarico sul quale annotare la contabilizzazione dei prodotti con modalità semplificate.

Per approfondimenti si rimanda ai Suggerimenti n. 50/2020, n. 62/2020 e n. 143/2020.

 

SANZIONI

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o fa uso di dette dichiarazioni nei casi previsti dal D.P.R. n. 76/2000, è punito ai sensi dell’articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) con la reclusione fino a due anni, e con l’articolo 496 c.p. (false dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri) con la reclusione fino ad un anno e con la sanzione amministrativa fino a 516,50 euro.

Inoltre, se l’impresa esercente l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio o in conto terzi) sia stata ammessa alla fruizione dei benefici fiscali sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si deve applicare la disposizione di cui all’articolo 75 del sopracitato decreto con conseguente decadenza per l’impresa dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

Infine, ricordiamo alle imprese che, in base all'art. 4 comma 2 del D.P.R n. 277/2000, quando l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procederà al controllo delle dichiarazioni presentate, potrà annullare con provvedimento motivato l'atto di assenso formatosi a seguito del silenzio-assenso.