Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2019 – scadenza 31 luglio 2019

Entro il 31 luglio 2019 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente le istanze di rimborso “Accise Gasolio” utilizzato per autotrazione nel 2° trimestre 2019, per i consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2019.

31/lug/2019

Suggerimento n. 332/86 del 2 luglio 2019

Segnaliamo alle imprese che entro il 31 luglio 2019 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente un’apposita istanza per richiedere il rimborso delle accise per i consumi di gasolio per autotrazione effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2019 (vedi allegata nota Agenzia delle Dogane n. 52335/RU del 26/06/2019).

L’entità del beneficio è pari a: 0,21418 euro per litro di gasolio consumato per autotrazione nel periodo tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2019 (2° trimestre).

Possono beneficiare di questa agevolazione solo le imprese aventi in disponibilità autocarri o complessi veicolari (motrici con rimorchio o con semirimorchio) con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe Euro 3 e seguenti, che effettuano il trasporto merci in regime di conto proprio o in regime di conto terzi.

Si precisa che il momento di effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il parametro per imputare il consumo al corrispondente periodo; pertanto, la data del rifornimento del gasolio costituirà il criterio per imputare i consumi al trimestre solare di pertinenza.

 

ATTENZIONE

Ricordiamo alle imprese che l'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 28154/2016 (vedi Suggerimento n. 8/2019) ha stabilito che l'installazione di sistemi per la riduzione del particolato (filtri FAP) su autocarri di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2 non comporta, limitatamente ai fini del rimborso accise sul gasolio, l'equiparazione di tali mezzi a quelli di categoria Euro 3 o superiore, nonostante sulla carta di circolazione sia stato riconosciuto il salto di classe “emissiva” ad Euro 3.

Pertanto, tali autocarri Euro 0, Euro 1 o Euro 2, sebbene dotati di filtri FAP, non possono comunque usufruire del credito di imposta sui carburanti.

 

ESCLUSIONI DAL BENEFICIO

Sono esclusi dal beneficio del rimborso delle accise i consumi di gasolio utilizzato per macchine operatrici e/o macchinari privi di “misuratori fiscali” e gli autocarri di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate.

Segnaliamo alle imprese che l’art. 1, comma 233, della legge n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) e soprattutto l’art. 1, comma 645, della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) hanno ristretto il campo di applicazione dell’agevolazione “rimborso accise gasolio per autotrazione” escludendo il gasolio consumato da veicoli di categoria Euro 0 o inferiore, Euro 1 ed Euro 2, caratteristica che preclude l’accesso al trattamento agevolato.

Considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire dalla classe Euro 1, risultano pertanto identificabili nella classe Euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea.

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

L’Agenzia delle Dogane rende disponibile il software per la compilazione e la  trasmissione in via telematica della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del 2° trimestre 2019. Il software è scaricabile al link seguente: https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2019.

L’invio telematico richiede che gli utenti siano già in possesso dell’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.. Le imprese non ancora autorizzate a detto utilizzo possono richiedere l’abilitazione tramite il seguente sito web: https://www.adm.gov.it/portale/.

Le domande di rimborso, in alternativa, possono essere presentate agli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite:

- consegna a mano della modulistica cartacea (vedi allegato) oppure della stampata della dichiarazione tramite software, unitamente ai relativi dati salvati su supporto informatico (CD, DVD, chiavetta USB);

- invio con raccomandata r/r della modulistica cartacea.

Per ulteriori approfondimenti in merito alla compilazione della domanda di rimborso accise si rimanda alle indicazioni trasmesse in allegato.