Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2022 – scadenza 2 maggio 2022

Entro il 2 maggio 2022 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente le istanze di rimborso “Accise Gasolio” utilizzato per autotrazione nel 1° trimestre 2022 (1° gennaio – 31 marzo 2022). Per gli effetti del D.L. n. 21/2022 correlato alla crisi ucraina, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale non trova applicazione a decorrere dal 22 marzo 2022.

02/mag/2022

Suggerimento n. 246/56 del 5 aprile 2022

Segnaliamo alle imprese che il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, all’art. 1, commi 1 e 2, ha disposto una variazione dell’aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante per autotrazione, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 21 aprile 2022, riducendola da 617,40 euro ad euro 367,40 per mille litri di prodotto.

Per il periodo di vigenza della descritta rideterminazione (cioè dal 22 marzo al 21 aprile 2022) allo scopo di non pregiudicarne gli effetti, l’art. 1, comma 3, del D.L. 21/2022 ha stabilito la disapplicazione dell’aliquota di accisa sul gasolio commerciale (ex art. 24-ter del TUA pari ad euro 403,22 per mille litri di prodotto di cui al punto 4-bis della Tabella A), in quanto meno favorevole per la categoria di esercenti dei settori del trasporto di merci e del trasporto di persone.

Pertanto, ai sensi delle norme vigenti, i litri consumati di gasolio per autotrazione agevolabili e riferiti al primo trimestre 2022 ricomprendono in via generale quelli riforniti entro la fine della giornata del 21 marzo 2022, anche se impiegati dai mezzi di trasporto nel residuo periodo dello stesso trimestre solare, quali risultanti:

  • dalla descrizione dell’operazione nella fattura emessa dall’esercente dell’impianto di distribuzione stradale di carburante;
  • dalle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati riportate nella fattura ad emissione differita (di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72) anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;
  • nel caso di impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, dalla data di ricezione del gasolio comprovata dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente del deposito speditore, a prescindere dalla data successiva di ripartizione del prodotto tra i mezzi di cui ha la disponibilità.

Nel “Frontespizio” della dichiarazione di rimborso del primo trimestre 2022 il periodo di riferimento viene confermato nella sua interezza (1° gennaio – 31 marzo 2022) mentre il campo dei “Litri consumati agevolabili” è ristretto solo al periodo temporale dal 1° gennaio al 21 marzo 2022.

Sono esclusi dall’agevolazione i litri di gasolio consumati imputabili a rifornimenti da distributore stradale o riferibili a carburante consegnato ad apparecchi di distribuzione per uso

privato tra l’inizio della giornata del 22 marzo e la fine della giornata del 31 marzo 2022.

Per ulteriori dettagli in merito alla compilazione dei “Quadri A1 e B” si rimanda alla allegata circolare dell’Agenzia delle Dogane.

La dichiarazione di rimborso “Accise Gasolio per autotrazione” necessaria alla fruizione del beneficio fiscale può essere presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dal 1° aprile al 2 maggio 2022 (vedi allegata nota Agenzia delle Dogane n. 142124 del 31/03/2022).

L’entità del beneficio, ai sensi delle disposizioni vigenti indicate in premessa, è pari a:

0,21418 euro per litro di gasolio consumato per autotrazione nel periodo tra il 1° gennaio ed il 21 marzo 2022 compreso.

Possono beneficiare di questa agevolazione solo le imprese aventi in disponibilità autocarri o complessi veicolari (motrici con rimorchio o con semirimorchio) con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe Euro 5 e seguenti, che effettuano il trasporto merci in regime di conto proprio o in regime di conto terzi.

Come già segnalato, si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dal rimborso i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore.

Tale esclusione è determinata per effetto dell’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che ha disposto una progressiva riduzione dell’ambito di operatività dell’art. 24-ter in materia di gasolio commerciale.

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

L’Agenzia delle Dogane rende disponibile il software per la compilazione e la trasmissione in via telematica della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del 1° trimestre 2022. Il software (previa abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.) è scaricabile al link seguente:

https://www.adm.gov.it/portale/software-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2022

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale, le domande di rimborso possono essere presentate agli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite invio con raccomandata r/r della modulistica cartacea (vedi allegato) e relativa copia dei dati su supporto informatico (CD, DVD, chiavetta USB).

 

1° TRIMESTRE 2022

MODALITA’ E TERMINI ENTRO CUI OTTENERE IL CREDITO

Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione delle istanze, le medesime si considerano accolte.

I crediti possono essere ottenuti alternativamente con le seguenti modalità:

  • in compensazione tramite il Modello F24 (codice tributo 6740);
  • con rimborso inserendo nella modulistica le coordinate bancarie.

Analogamente ai precedenti trimestri, i termini entro cui utilizzare i crediti sorti nel 1° trimestre 2022 saranno individuati dalla prossima circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in occasione del 2° trimestre 2022.

 

4° TRIMESTRE 2021

TERMINI DI UTILIZZO DEL CREDITO MATURATO

I crediti sorti con riferimento al 4° trimestre 2021 (1° ottobre – 31 dicembre 2021) potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023.

Dopo il 31 dicembre 2023, la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2024.

 

Attenzione

ADEMPIMENTI PREORDINATI ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL 2° TRIMESTRE (1° APRILE – 30 GIUGNO 2022)

In vista della compilazione della prossima dichiarazione di rimborso riguardante il 2° trimestre 2022, e in particolare della colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)” del Quadro A1, si segnala quanto segue: l’esercente attività di trasporto procederà all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo (o delle ore di effettivo funzionamento dell’impianto del mezzo speciale) computandoli a partire dalla lettura del contachilometri (conta ore) all’inizio della giornata del 22 aprile 2022 o comunque della giornata del primo rifornimento di gasolio per autotrazione successivo alla predetta data, tenendo conto delle indicazioni riportate in premessa.

Analogamente, nella compilazione del Quadro B, l’esercente dovrà tener conto solo delle fatture di acquisto del gasolio commerciale relative a consegne di prodotto effettuate a partire dall’inizio della giornata del 22 aprile 2022.

 

SANZIONI

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o fa uso di dette dichiarazioni nei casi previsti dal D.P.R. n. 76/2000, è punito ai sensi dell’articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) con la reclusione fino a due anni, e dell’articolo 496 c.p. (false dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri) con la reclusione fino ad un anno e con la sanzione amministrativa fino a 516,50 euro.

Inoltre, se l’impresa esercente l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio o in conto terzi) sia stata ammessa alla fruizione dei benefici fiscali sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si deve applicare la disposizione di cui all’articolo 75 del sopracitato decreto con conseguente decadenza per l’impresa dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

Infine, ricordiamo alle imprese che, in base all'art. 4, comma 2, del D.P.R n. 277/2000, quando l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procederà al controllo delle dichiarazioni presentate, potrà annullare con provvedimento motivato l'atto di assenso formatosi a seguito del silenzio-assenso.