Recuperatori rifiuti - pagamento diritto annuale entro il 30 aprile 2023

I gestori di impianti di trattamento rifiuti, autorizzati in procedura semplificata (art. 214 e 216 D.Lgs. 152/2006), hanno l’obbligo di effettuare entro il 30 aprile 2023 il pagamento del diritto annuale per l’iscrizione al Registro Recuperatori Rifiuti.

30/apr/2023

Suggerimento n. 220/42 del 5 aprile 2023

Ricordiamo alle imprese iscritte al Registro Recuperatori Rifiuti non pericolosi in procedura semplificata che, entro il 30 aprile 2023, è obbligatorio pagare il diritto annuale al fine di mantenere attiva l’iscrizione al Registro e conservare quindi i requisiti necessari per esercitare l’attività di recupero in procedura semplificata dei rifiuti.

I gestori di impianti in procedura ordinaria (ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06) sono invece esclusi da questo adempimento, mentre rientrano tra i soggetti obbligati al rispetto della compilazione di O.R.S.O., prorogata dal 30 aprile 2023 al 8 luglio 2023, in coerenza con la scadenza del MUD fissata anch’essa al 8 luglio 2023.

Ricordiamo che il diritto annuale di iscrizione per il recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata deve essere versato a favore della Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente (cioè dove è ubicato l’impianto) e più precisamente a quella a cui è stata trasmessa la comunicazione di inizio attività.

Gli importi dei diritti annuali per l’anno 2023 non sono variati rispetto a quelli dello scorso anno. In allegato, trasmettiamo un prospetto con gli importi, gli estremi dei conti correnti postali, le indicazioni di causale, indirizzi postali, PEC e numeri di fax delle Province/Città Metropolitana di nostra competenza.

Dopo aver effettuato il versamento, è obbligatorio scansionare/fotocopiare la ricevuta di pagamento e trasmetterla tramite PEC/fax alla Città Metropolitana/Provincia territorialmente competente (dove è ubicato l’impianto).

Il mancato pagamento comporta la sospensione dell’esercizio dell’attività di recupero, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare (comma 3, art. 3 del decreto n. 350/1998).