Recuperatori rifiuti - pagamento diritto annuale entro il 30 aprile 2022
I gestori di impianti di trattamento rifiuti, autorizzati in procedura semplificata (art. 214 e 216 D.Lgs. 152/2006), hanno l’obbligo di effettuare entro il 30 aprile 2022 il pagamento del diritto annuale per l’iscrizione al Registro Recuperatori Rifiuti.
30/apr/2022
Suggerimento n. 253/60 del 8 aprile 2022
Ricordiamo alle imprese iscritte al Registro Recuperatori Rifiuti non pericolosi in procedura semplificata che, entro il 30 aprile 2022, è obbligatorio pagare il diritto annuale al fine di mantenere attiva l’iscrizione al Registro e conservare quindi i requisiti necessari per esercitare l’attività di recupero in procedura semplificata dei rifiuti.
I gestori di impianti in procedura ordinaria (ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06) sono invece esclusi da questo adempimento, mentre rientrano tra i soggetti obbligati al rispetto della compilazione di O.R.S.O., prorogata dal 30 aprile 2022 al 21 maggio 2022, in coerenza con la scadenza del MUD fissata anch’essa al 21 maggio 2022 (vedi Suggerimento n. 201/2022 e Suggerimento n. 70/2022).
Ricordiamo che il diritto annuale di iscrizione per il recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata deve essere versato a favore della Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente (cioè dove è ubicato l’impianto) e più precisamente a quella a cui è stata trasmessa la comunicazione di inizio attività.
Gli importi dei diritti annuali per l’anno 2022 non sono variati rispetto a quelli dello scorso anno. In allegato, trasmettiamo un prospetto con gli importi, gli estremi dei conti correnti postali, le indicazioni di causale, indirizzi postali, PEC e numeri di fax delle Province/Città Metropolitana di nostra competenza.
Dopo aver effettuato il versamento, è obbligatorio scansionare/fotocopiare la ricevuta di pagamento e trasmetterla tramite PEC/fax alla Città Metropolitana/Provincia territorialmente competente (dove è ubicato l’impianto).
Il mancato pagamento comporta la sospensione dell’esercizio dell’attività di recupero, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare (comma 3, art. 3 del decreto n. 350/1998).