Recuperatori rifiuti - pagamento diritto annuale entro il 30 aprile 2019

I gestori di impianti di trattamento rifiuti, autorizzati in procedura semplificata (art.214 e 216 D.Lgs 152/2006) hanno l’obbligo di effettuare entro il 30 aprile 2019 il pagamento del diritto annuale per l’iscrizione al Registro Recuperatori Rifiuti.

30/apr/2019

Suggerimento n. 202/55 del 4 aprile 2019

Ricordiamo alle imprese iscritte al Registro Recuperatori Rifiuti non pericolosi in procedura semplificata che, entro il 30 aprile 2019, è obbligatorio pagare il diritto annuale al fine di mantenere attiva l’iscrizione al Registro e conservare quindi i requisiti necessari per esercitare l’attività di recupero in procedura semplificata dei rifiuti.

I gestori di impianti in procedura ordinaria (ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06) sono invece esclusi da questo adempimento, mentre rientrano tra i soggetti obbligati al rispetto della scadenza del 30 aprile 2019 in merito alla compilazione dell’applicativo web O.R.S.O.

Il diritto annuale di iscrizione per il recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata deve essere versato a favore della Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente (cioè dove è ubicato l’impianto) e più precisamente a quella a cui è stata trasmessa la comunicazione di inizio attività.

Gli importi dei diritti annuali per l’anno 2019 non sono variati rispetto a quelli dello scorso anno. In allegato trasmettiamo un prospetto con gli importi, gli estremi dei conti correnti postali, le indicazioni di causale, indirizzi e numeri di fax delle Province/Città Metropolitana di nostra competenza.

Ricordiamo alle imprese che, dopo aver effettuato il versamento, è obbligatorio fotocopiare la ricevuta di pagamento e trasmetterla via fax alla Città Metropolitana/Provincia territorialmente competente (dove è ubicato l’impianto).

Il mancato pagamento comporta la sospensione dell’esercizio dell’attività di recupero, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare (comma 3, art.3 del decreto n.350/1998).