Recuperatori Rifiuti - Pagamento diritto annuale entro il 30 aprile 2015
I gestori di impianti di trattamento rifiuti, autorizzati in procedura semplificata (art.214 e 216 D.Lgs 152/2006) hanno l’obbligo di effettuare entro il 30 aprile 2015 il pagamento del diritto annuale per l’iscrizione al Registro Recuperatori Rifiuti.
29/apr/2015
Suggerimento n. 185/38 del 3 aprile 2015
Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 157/2014 per ricordare alle imprese iscritte al Registro Recuperatori Rifiuti non pericolosi in procedura semplificata che, entro il 30 aprile 2015, è obbligatorio pagare il diritto annuale al fine di mantenere attiva l’iscrizione a detto registro e conservare quindi i requisiti necessari per esercitare l’attività di recupero in procedura semplificata dei citati rifiuti.
I gestori di impianti in procedura ordinaria (ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06) invece sono esclusi da questo adempimento, mentre rientrano tra i soggetti obbligati al rispetto della scadenza del 30 aprile 2015 in merito alla compilazione dell’applicativo web O.R.S.O. (vedi Suggerimento n. 184/2015).
Il diritto annuale di iscrizione per il recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata deve essere versato a favore della Provincia territorialmente competente (cioè dove è ubicato l’impianto) e più precisamente a quella a cui è stata trasmessala comunicazione di inizio attività.
Gli importi dei diritti annuali per l’anno 2015 non sono variati rispetto a quelli dello scorso anno. In allegato trasmettiamo un prospetto con gli importi, gli estremi dei conti correnti postali, le indicazioni di causale, indirizzi e numeri di fax delle Province di nostra competenza.
Ricordiamo alle imprese che, dopo aver effettuato il versamento, è obbligatorio fotocopiare la ricevuta di pagamento e trasmetterla via fax alla Provincia territorialmente competente (dove è ubicato l’impianto).
Il mancato pagamento comporta la sospensione dell’esercizio dell’attività di recupero, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare (comma 3, art.3 del decreto n.350/1998).
Allegato