Recuperatori rifiuti in procedura semplificata – Pagamento del diritto annuale entro il 30 aprile 2012
Le imprese che esercitano l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sono iscritte d’ufficio dalle Province al “Registro dei Recuperatori dei Rifiuti” in procedura semplificata. Per mantenere attiva detta iscrizione è obbligatorio pagare il diritto annuale alla Provincia destinataria della comunicazione di “inizio attività” entro il 30 aprile 2012.
29/apr/2012
Suggerimento n.138/36 del 6 aprile 2012
Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 112 del 14 aprile 2011 per ricordare alle imprese iscritte al Registro dei Recuperatori dei Rifiuti non pericolosi con procedura semplificata che, entro il 30 aprile 2012, è obbligatorio pagare il “Diritto annuale” al fine di mantenere attiva l’iscrizione a detto registro e quindi conservare i requisiti necessari per poter esercitare l’attività di recupero dei citati rifiuti con procedura semplificata.
Il diritto annuale d’iscrizione per il recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata deve essere versato a favore della Provincia territorialmente competente (cioè dove è ubicato l’impianto) e più precisamente a quella a cui fu trasmessa la comunicazione di inizio attività.
Gli importi dei diritti annuali 2012 non sono variati rispetto a quelli dell’anno scorso (vedi allegato).
Precisiamo che gli importi dei diritti annuali da versare sono determinati in relazione alle attività e alle quantità dei rifiuti trattati.
Si precisa che il pagamento del Diritto annuale a favore della Provincia è dovuto solo per coloro che effettuano attività di recupero rifiuti in “procedura semplificata” (articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), rimanendo pertanto esclusi coloro che esercitano attività di recupero in “procedura ordinaria” di cui all’articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Il pagamento dovrà essere effettuato non solo per mantenere attive le attività di recupero rifiuti, ma anche in occasione della presentazione della prima comunicazione di inizio attività.
Ai sensi dell’articolo 216, comma 1, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata può essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla data di comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente (comprensiva della prevista relazione, ai sensi dell’articolo 216, comma 3) .
Se la Provincia non si pronuncia entro i termini di cui sopra, scatta l’istituto del silenzio-assenso pertanto, a partire dal 91esimo giorno, l’impresa potrà iniziare la propria attività di recupero dei rifiuti.
Ai sensi dell’articolo 216, comma 5, la comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. Il rinnovo deve essere presentato preferibilmente entro 90 giorni dalla scadenza.
Le imprese che presentano la Comunicazione per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi con procedura semplificata devono possedere tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento dell’impianto, che deve essere già realizzato. La Provincia procede con l’iscrizione al Registro recuperatori solo ai fini dell’esercizio.
Pensando di fare cosa gradita vi trasmettiamo in allegato una scheda riassuntiva con tutti i chiarimenti/informazioni necessari per poter esercitare l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime di procedura semplificata.
Allegati
Importi 2012 diritti annuali recuperatori rifiuti non pericolosi in procedura semplificata;