Prospetto riepilogativo carburanti – invio entro il 28 febbraio 2025
Gli esercenti autorizzati di impianti/serbatoi/cisterne di carburanti per uso privato e aventi capacità volumetrica globale superiore a 5 mc e fino a 10 mc devono inviare il prospetto riepilogativo carburanti entro il 28 febbraio 2025.
28/feb/2025
Suggerimento n. 67/19 del 30 gennaio 2025
Ricordiamo alle imprese associate che entro il 28 febbraio 2025, gli esercenti autorizzati di impianti/serbatoi/cisterne di carburanti per uso privato e aventi capacità volumetrica globale superiore a 5 mc e fino a 10 mc devono inviare tramite PEC all’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) territorialmente competente il prospetto riepilogativo carburanti.
Il prospetto si riferisce ai dati relativi alle movimentazioni dei vari carburanti effettuate nell’intero anno solare 2024.
Il documento, da predisporre su carta intestata dell’impresa e da trasmettere esclusivamente tramite PEC all’Agenzia delle Dogane e Monopoli territorialmente competente, dovrà contenere le seguenti informazioni:
- la ragione sociale, partita IVA e indirizzo della ditta/società nonché indirizzo (se diverso dalla sede amministrativa) dell’impianto/deposito;
- il codice identificativo dell’impianto/deposito;
- il numero di iscrizione alla CCIAA;
- l’indirizzo e-mail e PEC dell’impresa;
- il numero di telefono della ditta/società.
Per la suddivisione precisa dei Comuni e dei relativi Uffici ADM con gli indirizzi PEC di riferimento, si rimanda al seguente link.
I dati dei carburanti da indicare nel prospetto riepilogativo devono essere ricavati dal registro di carico e scarico dei prodotti petroliferi.
In particolare, nel prospetto riepilogativo da trasmettere all’ADM, il titolare gestore dell’impianto/deposito autorizzato dovrà riportare, oltre ai dati dell’impresa e al codice identificativo dell’impianto, anche le seguenti informazioni per ciascun prodotto carburante:
- la giacenza contabile al 1° gennaio;
- il totale del carico cioè la somma di tutti gli e-DAS o DAS cartacei (Documento di Accompagnamento Semplificato) o altri documenti ricevuti nell’anno e utilizzati a scorta del prodotto;
- le eventuali eccedenze riscontrate in sede di verifica;
- il totale dello scarico;
- le mancanze attribuite a cali naturali o dispersioni rilevate autonomamente dall’esercente (riferite all’intero quantitativo mancante) nonché quelle riscontrate in sede di verifica;
- la giacenza contabile al 31 dicembre.
Il registro di carico scarico carburanti, le copie stampate degli e-DAS o i DAS cartacei o altri documenti a scorta del prodotto petrolifero pervenuto presso l’impianto, le relative fatture di acquisto ed i prospetti riepilogativi annuali con le unite PEC di trasmissione devono essere conservati dall’esercente presso l’impianto per 5 anni successivi alla data di ultima scritturazione.
L’esercente ha l’onere di esibire il registro di carico e scarico dei prodotti petroliferi e la documentazione a corredo, in occasione di verifiche fiscali e su richiesta degli organi preposti al controllo.
Ricordiamo infine alle imprese associate che è attiva la convenzione con la società Tecno Accise Srl del Gruppo Tecno, siglata da Ance Lombardia per offrire alle imprese del sistema ANCE in Lombardia (tra cui figura anche Assimpredil Ance) un valido riferimento per i servizi di consulenza in tema di agevolazioni fiscali sulle accise carburanti e adempimenti connessi, tra cui il prospetto riepilogativo carburanti.
Per approfondimenti in merito alla convenzione si rimanda al seguente link.