O.R.SO impianti fissi di trattamento e smaltimento rifiuti - Compilazione applicativo web O.R.SO. entro il 30 aprile 2012

Entro il 30 aprile 2012 devono essere comunicati i dati anno 2011 dei rifiuti gestiti da impianti fissi di trattamento e smaltimento. La D.g.r. n. IX/2513/2011 ha definito modalità, contenuti e tempistiche di compilazione dell’applicativo web predisposto dall’Osservatorio Rifiuti SOvraregionale “O.R.S.O.”.

29/apr/2012

Suggerimento n.155/43 del 13 aprile 2012

Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 341 del 5 dicembre 2011 per informare i gestori degli impianti fissi di recupero e/o smaltimento rifiuti che, entro il 30 aprile 2012, devono comunicare i dati sull’attività svolta nell’anno 2011 (quantità in tonnellate e percentuali di materiali recuperati) utilizzando esclusivamente l’applicativo web predisposto dall’Osservatorio Rifiuti SOvraregionale “O.R.S.O.” (http://weborso.arpalombardia.it).

Detto adempimento è previsto dall’articolo 18, comma 3 della Legge Regionale n. 26/2003 e s.m.i. Con la D.G.R. n. IX/2513/2011 del 16 novembre 2011 (BURL n. 47 del 21 novembre 2011, di modifica della precedente delibera n. 8/10619/2009) sono state definite modalità, contenuti e tempistiche di compilazione dell’applicativo web O.R.S.O. (vedi allegato).

Ricordiamo alle imprese che il D.M. 17 dicembre 2009 ha introdotto il sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti SISTRI che per i soggetti obbligati, a partire dal 30 giugno 2012 salvo ulteriori proroghe/modifiche, sostituirà l'attuale sistema cartaceo del “formulario” di identificazione dei rifiuti, del “registro di carico e scarico” e del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (“MUD”).

Tuttavia per l’anno 2012 (dati 2011), nonostante il sistema SISTRI, permane ancora per i soggetti interessati l’obbligo di compilazione dell’applicativo web O.R.S.O. Sarà nostra cura tenere informate le imprese delle modifiche che saranno eventualmente introdotte per gli anni futuri.

Come lo scorso anno quindi, la Regione Lombardia ha stabilito che la compilazione dell’applicativo web O.R.S.O. dovrà avvenire secondo le seguenti tempistiche:

-

per gli IMPIANTI (vedi soggetti obbligati indicati di seguito) entro il 30 aprile 2012 per i dati relativi all’anno 2011. 

ATTENZIONE

Comunicazione dati sanzionabili mancanti anno 2011

Considerato che alcuni dati mancanti sono sanzionabili  (vedi nostro Suggerimento n. 341 del 5 dicembre 2011), vi invitiamo a prestare particolare attenzione nella compilazione dell’applicativo web O.R.S.O. Qualora si riscontrassero degli errori di compilazione è consentito, sempre entro il 30 aprile 2012, rettificare quanto precedentemente segnalato.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DELL’APPLICATIVO O.R.S.O

-
i gestori di impianti fissi di recupero e/o smaltimento rifiuti (con procedura O.R.S.O. ordinaria vedi istruzioni riportate di seguito);
-
i gestori di impianti che effettuano solo operazioni di stoccaggio di rifiuti di terzi R13 e/o D15 (con procedura O.R.S.O. semplificata, vedi istruzioni riportate di seguito).

COMPILAZIONE DELL’APPLICATIVO WEB (modalità, contenuti e tempistiche) 

-

procedura ordinaria

Per accedere al software è necessario collegarsi al sito internet:http://weborso.arpalombardia.it.

L’accesso all’applicativo O.R.S.O. avviene attraverso l’inserimento di una “username” corrispondente al nome dell’impianto e ad una prima password per l’inserimento, modifica o lettura dei dati mentre per la validazione dei dati inseriti è necessaria una seconda password.

Sia username che prima/seconda password sono inviate ai gestori degli Impianti dalla Province di competenza (cioè dalle Provincia nel cui territorio è ubicato l’impianto) tramite apposita lettera di accompagnamento.

Qualora i gestori dei citati Impianti non avessero ancora ricevuto detta lettera sono tenuti a contattare i seguenti uffici:

- 
per la Provincia di Milano:
dott.ssa Panzeri, tel. 02.77402867 oppure 02.77403705, fax 02.77403570, e-mail osservatorio_rifiuti@provincia.milano.it
- 
per la Provincia di Monza e Brianza:
dott. Lombardi, tel. 02.69666333, e-mail osservatoriorifiuti@arpalombardia.it
- 
per la Provincia di Lodi:
dott.ssa Brambilla,  tel./fax. 0371.426978, e-mail osservatorio@ealspa.it

I gestori degli impianti devono inserire i seguenti dati obbligatori e minimali secondo la frequenza di compilazione indicata nella tabella seguente.

DATI RICHIESTI (TONNELLATE)
DETTAGLIO
FREQUENZA DI COMPILAZIONE
Rifiuti in ingresso
Mensile per ogni CER
Trimestrale (entro 90 giorni dalla scadenza del periodo)
Rifiuti in uscita
Mensile per ogni CER
Trimestrale (entro 90 giorni dalla scadenza del periodo)
Rifiuti che non rispettano le caratteristiche di “MPS” (materie sostanze e prodotti secondari ex art. 181-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e.i.) ma che sono avviati ad altri impianti di effettivo recupero (deve essere indicata l’operazione di recupero)
Annuale
Annuale (entro il 30 aprile)
Rifiuti avviati a effettivo recupero di energia
Annuale
Annuale (entro il 30 aprile)
MATERIALI SOSTANZE E PRODOTTI SECONDARI (MPS) IN USCITA NELL’ANNO
Materiali effettivamente recuperati come materia e che non necessitano, per il loro utilizzo, di ulteriori trattamenti
Annuale
Annuale (entro il 30 aprile)
Eventuali perdite di processo
Annuale
Annuale (entro il 30 aprile)

La validazione dei dati inseriti avviene dal compilatore entro il 30 aprile di ogni anno per i dati relativi all’anno precedente. Detta validazione avviene attraverso un’altra password (seconda password).

-

procedura semplificata

Per accedere al software, inserire e convalidare i dati, è necessario attenersi alle medesime modalità precedentemente descritte per coloro che devono utilizzare la procedura ordinaria.

La procedura semplificata si discosta da quella ordinaria in quanto i soggetti che effettuano solo operazioni di stoccaggio di rifiuti prodotti da terzi (R13 e/o D15) dovranno limitarsi a compilare solo alcune parti dell’applicativo e più precisamente:

-
parte annuale;
-
mese di dicembre
(indicando il totale annuo e riportando nel campo note la dicitura “totale annuo”).

Si ricorda che gli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. definiscono:

R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni di recupero/riciclo indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti).

D15: deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

SOGGETTI ESCLUSI DA O.R.S.O.

Non sono tenuti alla compilazione dell’applicativo O.R.S.O.:

-
i gestori di impianti mobili di smaltimento o di recupero rifiuti (art. 208 c.15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
-
i produttori autorizzati (R13 e/o D15) che effettuano solo lo stoccaggio dei propri rifiuti.

Si coglie l’occasione per chiarire la differenza tra “stoccaggio” e “deposito” di rifiuti.

L’obbligo di richiedere l’autorizzazione per effettuare lo “stoccaggio” dei propri rifiuti scatta solo quando il produttore dei medesimi non rispetta le condizioni previste per i depositi presso il luogo di produzione (cioè dall’articolo 183 c.1 lettera m) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Pertanto il deposito temporaneo dei propri rifiuti effettuato presso il luogo di produzione (cioè presso il cantiere edile ove è avvenuta la produzione) è consentito senza richiedere preventive autorizzazioni se si rispettano tutte le condizioni del citato articolo 183 c.1 lettera m) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (vedi anche nostro Suggerimento n. 422/105 del 16 dicembre 2010).

SANZIONI

Come previsto dall’articolo 54 comma 2 lettera 0a) della L.R. 26/2003, come modificato dalla L.R. 10/2009 nota come “Collegato Ordinamentale”, in merito all’applicativo web O.R.S.O. ha introdotto una sanzione pari ad un importo compreso tra € 1.000,00 e € 10.000,00 per:

-
l’inosservanza dell’obbligo di compilazione dei dati;
-
il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti punti;
-
la mancata comunicazione di tutti i dati e le informazioni minimali (come precisato nell’allegato alla citata delibera).

Per effetto dell’articolo 16 della L. 689/1981 la sanzione minima applicabile è pari a € 2.000,00.

PRECISAZIONE

Si coglie l’occasione per ricordare che la comunicazione O.R.S.O. non deve essere confusa con la Dichiarazione Sistri (ex MUD cioè Modello Unico di Dichiarazione ambientale).

La Dichiarazione Sistri (ex MUD) infatti per i soggetti obbligati deve essere presentata anche quest’anno entro il 30 aprile 2012.

Per le modalità di compilazione e trasmissione si rimanda al nostro Suggerimento n. 150/40 dell’11 aprile 2012.

ALLEGATO

-

D.G.R. n. IX/2513/2011 del 16 novembre 2011