MUD 2018: nuova modulistica
Entro il 30 aprile 2018 i soggetti obbligati devono presentare il MUD 2018 (modello unico di dichiarazione ambientale) in modalità esclusivamente telematica, anche per la comunicazione MUD semplificata.
30/apr/2018
Suggerimento n. 51/ 17 del 25 gennaio 2018
Precedenti comunicazioni in materia
Informiamo le imprese associate che è stato pubblicato il DPCM 28 dicembre 2017 (sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2017,vedi allegato) contenente la nuova modulistica e le relative istruzioni per la presentazione del MUD 2018 (modello unico di dichiarazione ambientale).
I soggetti obbligati alla presentazione del MUD dovranno pertanto utilizzare solo la procedura telematica e la modulistica prevista dal DPCM 28 dicembre 2017.
Il MUD dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2018 ed è riferito alle quantità e alle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, in giacenza, smaltiti o gestiti nel corso del 2017.
NOVITÀ – MUD SEMPLIFICATO TELEMATICO
La principale novità riguarda le modalità di presentazione della comunicazione MUD semplificata che, a differenza degli anni scorsi, dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l’apposita applicazione telematica disponibile al seguente portale web: http://mudsemplificato.ecocerved.it/.
A seguito delle modifiche apportate non è più possibile trasmettere la comunicazione MUD semplificata in formato cartaceo.
Il decreto prevede, in particolare, che tale comunicazione semplificata debba essere firmata dal dichiarante, trasformata in formato pdf e quindi successivamente trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it.
Per il nostro settore, possono avvalersi del MUD semplificato solo le imprese che, nell’anno 2017, nella propria unità locale, hanno prodotto non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali (per approfondimenti si rimanda alle successive note di dettaglio).
SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE IL MUD
Sono obbligati a presentare il MUD i seguenti soggetti:
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i trasportatori professionali di rifiuti in regime di conto terzi;
- le imprese e gli enti che effettuano con impianti autorizzati (fissi o mobili) operazioni di recupero e/o gestiscono impianti autorizzati di smaltimento di rifiuti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, per esempio rimozione di: manufatti in cemento-amianto (CER 170605*); terre contaminate provenienti da bonifiche (CER 170503*); filtri dell’olio (CER 160107*); filtri gasolio (CER 160107*); oli minerali esausti (CER 130205*); oli sintetici esausti (CER 130206*); batterie al piombo esauste (CER 160601*);
- le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi fino a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (obbligo di iscrizione in categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali “procedura semplificata”);
- le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi oltre i 30 chilogrammi o 30 litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (obbligo di iscrizione in categoria 5 dell’Albo Gestori Ambientali);
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs 152/06 e s.m.i che hanno più di dieci dipendenti:
c) i rifiuti da lavorazioni industriali (cioè impianti fissi);
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
SOGGETTI ESCLUSI dal MUD
Sono escluse dalla presentazione del MUD le imprese edili che:
- producono rifiuti speciali NON pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo (di cui all’articolo n. 184, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- producono e trasportano in conto proprio i rifiuti speciali NON pericolosi (di cui all’articolo n. 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).
Detta esclusione riguarda tutti i rifiuti speciali non pericolosi, indipendentemente dal codice CER, che sono prodotti in cantiere, come ad esempio 17.09.04 (rifiuti misti da costruzione e demolizione), 15.01.06 (imballaggi misti), 20.02.01 (rifiuti biodegradabili- sfalci verde).
PRECISAZIONI MUD SEMPLIFICATO
Per il nostro settore, possono avvalersi del MUD semplificato solo le imprese che, nel corso dell’anno 2017:
- hanno prodotto da 1 ad un massimo di 7 rifiuti pericolosi provenienti dall’attività di manutenzione del parco veicolare (olio esausto, filtri, batterie, ecc…);
- hanno prodotto i rifiuti nella stessa “unità locale” (cioè magazzino/deposito con proprio numero di iscrizione REA) a cui si riferisce la dichiarazione MUD;
- per ogni rifiuto prodotto, hanno impiegato non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.
Le imprese che producono rifiuti pericolosi in cantiere, non possono compilare il MUD semplificato. Il divieto è legato al fatto che dette imprese producono i rifiuti pericolosi “fuori dall’unità locale” (cioè presso il cantiere) che è effettivamente il luogo di produzione, ma che non si può configurare come unità locale da denunciare all’Agenzia delle Entrate ai fini IVA.
Per il settore edile, infatti, l’unità locale deve riferirsi solo ed esclusivamente alla sede amministrativa dell’azienda e/o magazzino–deposito, in quanto solo questi ultimi sono soggetti all’obbligo di denuncia ai fini IVA, all’Agenzia delle Entrate. Solo per i cantieri edili per i quali è stato installato un ufficio vendite immobiliari, sussiste l’obbligo di comunicazione, ai fini IVA, all’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dall’apertura del cantiere.
Conseguentemente a tale divieto, le imprese sono pertanto obbligate a presentare il MUD telematico ordinario (e non quello semplificato) per i rifiuti pericolosi prodotti nei cantieri, compilando anche il modulo RE (che è stato previsto appositamente per la denuncia dei rifiuti pericolosi prodotti fuori dall’unità locale, cioè prodotti nei cantieri).
Diversamente, per le imprese che producono rifiuti pericolosi nelle proprie officine meccaniche (purché detti magazzini/depositi risultino denunciati all’Agenzia delle Entrate) dove avviene l’attività di manutenzione del parco veicolare con produzione di rifiuti pericolosi (ad esempio olio nero esausto), è possibile compilare il MUD semplificato qualora le imprese ricadano nelle tre condizioni previste dalla norma.
MODALITA’ DI TRASMISSIONE
La modalità di presentazione del MUD 2018 è esclusivamente telematica; anche per la comunicazione MUD semplificata, non è più possibile presentare il MUD in formato cartaceo.
Le comunicazioni MUD effettuate con modalità diverse da quelle prescritte saranno considerate inesatte, con le relative possibili sanzioni di cui all’art. 258 del D.Lgs. 152/2006.
Gli strumenti telematici per la compilazione e trasmissione del MUD sono accessibili dai seguenti portali web:
http://mudsemplificato.ecocerved.it/
Eventuali modifiche o integrazioni alle dichiarazioni MUD già presentate possono essere comunicate unicamente attraverso la presentazione di una nuova comunicazione rifiuti completa anche dei dati già dichiarati, da inviare con le stesse modalità utilizzate per la prima comunicazione. La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta al nuovo pagamento dei diritti di segreteria e nel caso sia presentata oltre il termine di scadenza, alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
DIRITTI DI SEGRETERIA
Il diritto di segreteria per l’invio del MUD telematico è di 10,00 euro mentre per la trasmissione della comunicazione MUD semplificata è di 15,00 euro.
SANZIONI
In caso di mancato rispetto dell’obbligo di trasmissione del MUD sono possibili le seguenti sanzioni:
- mancata presentazione del MUD: sanzione pari a € 5.167,00;
- presentazione MUD incompleta o inesatta: sanzione pari a € 5.167,00;
- i dati contenuti nel MUD risultano incompleti o inesatti, ma sono comunque ricostruibili in base alle informazioni riportate nei registri di carico e scarico, nei formulari di trasporto o nelle altre scritture contabili tenute per legge: sanzione pari a € 517,00;
- presentazione MUD in ritardo, cioè dopo il 30 aprile 2018, ma entro il 29 giugno 2018: sanzione pari a € 52,00;
- presentazione MUD dopo il 29 giugno 2018: sanzione pari a € 5.167,00.
Gli importi sopra evidenziati sono legati all’applicazione dell’art. 16 della legge 689/1981 per cui è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, pari al doppio del minimo.