Modello Unico Dichiarazione Ambientale (MUD) - Scadenza 30 aprile 2014

Entro il 30 aprile 2014 i soggetti obbligati ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. devono presentare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) utilizzando la modulistica telematica o cartacea prevista dal DPCM 12 dicembre 2013.

30/apr/2014

Suggerimento n. 180 /49 del 10 aprile 2014

Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 130 del 4 marzo 2013 per ricordare che i soggetti obbligati alla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) dovranno ottemperare a detto adempimento utilizzando la modulistica (telematica o cartacea) prevista dal DPCM 12 dicembre 2013 (G.U. n. 302 del 27/12/2013 - vedi allegato).

Il MUD dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2014 ed è riferito alle quantità e alle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, in giacenza, smaltiti o gestiti nel corso del 2013.

 

SOGGETTI ESCLUSI dal MUD

-

le imprese edili che producono rifiutispeciali NON pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo (di cui all’articolo n. 184, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);

   

-

le imprese edili che producono e trasportano in conto proprio irifiutispeciali NON pericolosi (di cui all’articolo n. 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

L’elenco dei rifiuti speciali più frequenti per il nostro settore è allegato al presente Suggerimento.

Con le precedenti disposizioni si potevano denunciare i rifiuti pericolosi prodotti nei cantieri e generati dalle seguenti attività:

-

demolizioni;

-

costruzioni;

-

scavi;

-

manutenzioni;

-

bonifica (mancando una specifica di bonifica erano ricompresi tutti i tipi di bonifica);

conseguentemente, era possibile compilare:

-

una sola Scheda SA1- scheda anagrafica “sede unità locale” (indicando per quest’ultima la sede amministrativa dell’impresa e il relativo codice REA);

   

-

una sola Scheda RIF, barrando necessariamente il riquadro “rifiuto prodotto FUORI dall’unità locale” in quanto detti rifiuti si producono nei cantieri;

   

-

tanti moduli RE – rifiuti speciali prodotti fuori dall’unità locale - in relazione al Comune dove il rifiuto pericoloso è stato prodotto (pertanto si poteva compilare un solo modulo RE per più cantieri ubicati nel medesimo Comune).

NOVITA’

Con le nuove disposizioni si possono denunciare tramite il Modulo RE – “rifiuti prodotti fuori dall’unità locale” – SOLO i rifiuti pericolosi prodotti nei cantieri e generati da:

-

manutenzioni;

-

assistenza sanitaria;

-

attività di bonifica dei beni contenenti amianto iscritti alla categoria 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Limitatamente ai casi sopracitati, le imprese dovranno compilare:

-

una sola Scheda SA1 - scheda anagrafica “sede unità locale” (indicando per quest’ultima la sede amministrativa dell’impresa e il relativo codice REA);

   

-

una sola Scheda RIF - Rifiuti, barrando necessariamente rifiuto prodotto FUORI dall’unità locale” nel riquadro “origine rifiuto”, in quanto detti rifiuti si producono nei cantieri;

   

-

tanti moduli RE – rifiuti speciali prodotti fuori dall’unità locale - in relazione al Comune dove il rifiuto pericoloso è stato prodotto (pertanto si può compilare un solo modulo RE per più cantieri ubicati nel medesimo Comune).

Diversamente per le seguenti attività, che hanno originato rifiuti pericolosi:

-

demolizioni;

-

costruzioni;  

-

bonifica di siti contaminati iscritti alla categoria 9 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, indipendentemente dalla tecnica di bonifica utilizzata in sito e fuori sito (ad esempio rimozione tramite scavi oppure trattamento per rimuovere i contaminanti oppure messa in sicurezza permanente);

non è più possibile, purtroppo, compilare il sopracitato modulo RE e quindi le imprese sono obbligate a compilare un MUD telematico per singolo cantiere che ha originato i rifiuti pericolosi (non potendosi avvalere della comunicazione rifiuti semplificata cartacea, in quanto quest’ultima è da utilizzare per rifiuti prodotti presso la stessa unità locale).

Le imprese dovranno quindi compilare per singolo cantiere (anche se quest’ultimo non è configurabile come sede unità locale in quanto privo di codice REA):

-

la Scheda SA1 - scheda anagrafica, indicando nel riquadro “sede unità locale” il codice REA dell’impresa e per il cantiere la Provincia, il Comune e l’indirizzo. Nella medesima scheda SA1 è necessario indicare:

 

-

codice ISTAT dell’attività prevalente dell’impresa;

 

-

addetti unità locale (indicare solo le maestranze che hanno operato nel cantiere e non tutti gli operai dell’impresa);

 

-

mesi di attività nell’anno.

   

-

nella Scheda RIF – Rifiuti, oltre a indicare il codice CER rifiuto e il relativo stato fisico, è necessario barrare, nel riquadro “origine del rifiutola voce ”rifiuto prodotto nell’unità locale” indicando per quest’ultima la quantità espressa in chilogrammi o tonnellate. Nella medesima scheda RIF - Rifiuti, l’impresa è tenuta a compilare:

 

-

il riquadro “trasporto del rifiuto” (indicando la quantità del rifiuto trasportato dal dichiarante e il numero dei moduli TE correlati al vettore a cui è stato affidato il trasporto dei rifiuti);

 

-

il riquadro “destinazione del rifiuto” (indicando la quantità del rifiuto consegnato a terzi e il numero dei moduli DR correlati al destinatario/i a cui sono stati conferiti i rifiuti);

 

-

il riquadro “operazioni di recupero e smaltimento” non deve essere compilato dalle imprese produttrici di rifiuti pericolosi.

MUD SEMPLIFICATO CARTACEO

Per il nostro settore possono avvalersi del MUD semplificato solo le imprese che, nell’anno 2013, hanno prodotto da 1 ad un massimo di 7 rifiuti pericolosi provenienti da un solo cantiere, e che per ogni rifiuto prodotto, abbiano utilizzato non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.

Il MUD semplificato cartaceo deve essere trasmesso solo tramite raccomandata postale alla Camera di Commercio dove è ubicata l’unità locale a cui la dichiarazione si riferisce.

Ogni plico dovrà contenere la comunicazione rifiuti semplificata e la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria.

GESTORI RIFIUTI - Scheda MAT

È una nuova scheda, denominata “Scheda MAT”, introdotta solo ed esclusivamente per i gestori di rifiuti (sono escluse le imprese edili che producono rifiuti pericolosi), i quali devono compilarla indicando i materiali secondari prodotti ai sensi dell’art.184-ter del D.Lgs 152/06 (cessazione della qualifica di rifiuto – c.d. “end of waste”).

 

SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE IL MUD

Sono obbligati a presentare il MUD i seguenti soggetti:

-

i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;

   

-

i trasportatori professionali di rifiuti in regime di conto terzi;

   

-

le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti (cioè gestori di Impianti autorizzati);

   

-

le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, per esempio:

   
 

-

manufatti in cemento-amianto (CER 170605* materiali da costruzione contenenti amianto);

     
 

-

terre contaminate provenienti da bonifiche (CER 170503* terra e rocce contenenti sostanze pericolose);

     
 

-

filtri di olio (CER 160107* filtri dell’olio);

     
 

-

filtri di gasolio (CER 160107* filtri dell’olio/gasolio);

     
 

-

oli minerali esausti (CER 130205* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati);

     
 

-

oli sintetici esausti (CER 130206* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione);

     
 

-

batterie al piombo esauste (CER 160601* batterie al piombo);

     

-

le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi fino a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i;

   

-

le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs 152/06 e s.m.i che hanno più di dieci dipendenti:

   
 

c)

i rifiuti da lavorazioni industriali (Impianti fissi);

     
 

d)

i rifiuti da lavorazioni artigianali;

     
 

g)

i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

   

-

i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali

 
     

-

i Comuni e i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;

 
     

-

i Consorzi che effettuano recupero degli imballaggi

 
     

-

i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

 
     
           

PRECISAZIONI

Codice ISTAT attività

L’attività dell’impresa deve essere indicata nella modulistica MUD con il codice ATECO 2007 a 6 cifree non più con il codice ATECO 2002 a 5 cifre. Detti codici sono reperibili tramite le visure camerali oppure tramite il sito internet:

http://www3.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/atecoactr.php.

Numero iscrizione REA

La modulistica MUD prevede nella sezione relativa ai dati anagrafici, l’inserimento del numero di iscrizione al REA (Repertorio Notizie Economiche ed Amministrative) dell’unità locale a cui si riferisce la dichiarazione MUD.

Nel caso di soggetti non iscritti al REA come i cantieri edili (in quanto si tratta di attività temporanee e non fisse) il dato riferito al numero di iscrizione al REA non deve essere compilato.

Obbligo comunicazione della giacenza rifiuti

E’ stato confermato l’obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti eventualmente in giacenza presso il luogo di produzione e/o gestione.

In merito alle giacenze dei rifiuti vi ricordiamo che sono consentiti i seguenti limiti massimi temporali o volumetrici:

-

presso il luogo di produzione: giacenza non oltre 30 m³ dalla data di produzione per rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell’art. 183 lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

   

-

presso il luogo di produzione: giacenza non oltre 10 m³ dalla data di produzione per rifiuti speciali pericolosi, ai sensi dell’art. 183 lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

   

-

presso il luogo di produzione : giacenza non oltre 3 mesi dalla data di produzione indipendentemente dalla quantità, ai sensi dell’art. 183 lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

   

-

qualora il quantitativo annuale non superi nell’arco dell’anno il quantitativo di 30 m³ per i rifiuti non pericolosi e 10 m³ per i pericolosi la giacenza presso il luogo di produzione non deve essere superiore a un anno dalla data di produzione (ai sensi dell’art. 183 lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.);

   

-

per impianti in procedura semplificata (art. 214-216 D.Lgs 152/06) la giacenza (c.d. messa in riserva di rifiuti) presso l’impianto di trattamento/recupero rifiuti coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell’allegato 4 del D.M. 05/02/98. La quantità massima deve essere recuperata entro un anno dalla data di ricezione presso l’impianto;

   

-

per impianti in procedura ordinaria, i limiti massimi temporali e volumetrici sono definiti nelle singole autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 208 comma 11 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

   

Invitiamo le imprese a prestare particolare attenzione a questi adempimenti, in quanto coloro che non rispettassero detti limiti di giacenza dei rifiuti potrebbero incorrere in sanzioni.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE

La modalità di presentazione del MUD 2014 è esclusivamente per via telematica.

Infatti, ad eccezione dei soggetti che possono presentare la “comunicazione rifiuti semplificata” (vedi note successive), non è più possibile presentare il MUD in formato cartaceo.

La spedizione telematica alle Camere di Commercio deve essere effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it ed è necessario che i soggetti dichiaranti siano in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart card o Carta nazionale dei servizi o Business Key) valida al momento dell’invio del MUD 2014.

Il dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate nell’Allegato 4 al DPCM 12 dicembre 2013. Il file può essere prodotto con il software messo a disposizione gratuitamente da Unioncamere, da altri Enti o con altri software purché rispettino le specifiche del citato Allegato 4.

Si precisa che ai fini di legge, non sono valide le dichiarazioni MUD inviate con altre modalità, quali ad esempio, supporti magnetici (floppy disk, CD, chiavette USB).

Il software per la compilazione e le istruzioni dettagliate per la trasmissione in via telematica del MUD sono disponibili inoltre sui seguenti siti internet:

http://www.mi.camcom.it/mud (CCIAA di Milano);

 

http://www.mb.camcom.it/show.jsp?page=35504 (CCIAA di Monza);

 

http://www.lo.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=312 (CCIAA di Lodi);

 

www.unioncamere.it;

 

www.infocamere.it;

 

www.ecocerved.it.

 

DIRITTI DI SEGRETERIA

Importi

Gli importi dei diritti di segreteria restano invariati rispetto all’anno scorso e cioè:

-

15,00 euro per ogni dichiarazione MUD presentata su supporto cartaceo;

   

-

10,00 euro per ogni dichiarazione MUD inviata per via telematica.

Invio cartaceo del MUD

I diritti di segreteria spettanti alla CCIAA territorialmente competente devono essere versati utilizzando un bollettino di conto corrente postale a 3 sezioni, indicando nella causale:

-

il codice fiscale del dichiarante (cioè l’impresa);

   

-

la dicitura “Diritti di segreteria MUD 2014 – (Legge 70/1994)”.

La sezione del bollettino postale riportante la dicitura “Attestazione in originale di versamento” deve essere allegata al MUD cartaceo. Per gli indirizzi e gli orari di sportello delle varie CCIAA di nostra competenza si rimanda alle note successive.

Trasmissione telematica del MUD

Il pagamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato mediante l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici sicuri quali carta di credito o altri sistemi messi a disposizione dalle Camere di Commercio (ad es. Telemaco Pay).

MUD presentato alla C.C.I.A.A. di MILANO

Sito: http://www.mi.camcom.it/mud

I diritti di segreteria devono essere versati su c.c.p. n. 54950209, intestato a:

CCIAA di Milano – MUD Servizio Tesoreria, Via Meravigli 9/b, 20123 Milano.

Il MUD semplificato cartaceo può essere consegnato:

-

A MANO:

     
 

-

presso la CCIAA di Milano, in via Meravigli n. 9/a, da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30;

     
 

-

presso gli uffici decentrati della CCIAA di Milano (Assago, Legnano, Magenta, Melzo, Rho Pero, Sesto S. Giovanni, vedi anche http://www.mi.camcom.it/uffici-decentrati);

     

-

PER POSTA:

con raccomandata semplice (cioè senza ricevuta di ritorno) alla CCIAA di Milano, Casella Postale 789 - 20101 Milano

MUD presentato alla C.C.I.A.A. di MONZA E BRIANZA

Sito: http://www.mb.camcom.it/show.jsp?page=35504

I diritti di segreteria devono essere versati su c.c.p. n. 84380740, intestato a:

CCIAA di Monza e Brianza – MUD 2013, Piazza Cambiaghi 9, 20900 - Monza.

Il MUD semplificato cartaceo può essere consegnato:

-

A MANO:

     
 

-

presso la CCIAA di Monza e Brianza, in Piazza Cambiaghi 9, 20900 Monza, da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

     
 

-

presso gli uffici decentrati della CCIAA di Monza e Brianza (Desio, Cesano Maderno e Vimercate, vedi anche http://www.mb.camcom.it/show.jsp?page=191060)

     

-

PER POSTA:

con raccomandata senza ricevuta di ritorno alla CCIAA di Monza e Brianza, Piazza Cambiaghi 9 - 20900 Monza.

MUD presentato alla C.C.I.A.A. di LODI

Sito: http://www.lo.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=312

I diritti di segreteria devono essere versati su c.c.p. n. 36284206 intestato a:

CCIAA di Lodi, Via Haussmann 11/15 - 26900 Lodi.

Il MUD semplificato cartaceo può essere presentato:

-

A MANO:

presso la CCIAA di Lodi – Sportello Ambiente - Via Haussmann 11/15 – Lodi nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì9.00-12.30/ mercoledì9.00-16.00

   

-

PER POSTA:

con raccomanda senza ricevuta di ritorno alla CCIAA di Lodi – Via Haussmann 11/15 – 26900 Lodi.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Eventuali modifiche o integrazioni alle dichiarazioni MUD già presentate possono essere comunicate unicamente attraverso la presentazione di una nuova comunicazione rifiuti completa anche dei dati già dichiarati, da inviare con le stesse modalità utilizzate per la prima comunicazione. La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta al nuovo pagamento dei diritti di segreteria e nel caso sia presentata oltre il termine di scadenza, alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

SANZIONI

La mancata presentazione del MUD ovvero la presentazione incompleta o inesatta sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 (sanzione che diventa pari a € 5.167,00 per effetto dell’art. 16 delle L. 689/1981).

Se il MUD viene presentato in ritardo, ma entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine (cioè entro il 29 giugno 2014) è prevista una sanzione pecuniaria da € 26,00 a € 160,00 (sanzione che diventa pari a € 52,00 per effetto dell’art. 16 delle L. 689/1981).

Oltre il 29 giugno 2014 è prevista la sanzione amministrativa da € 2.600,00 a € 15.500,00 (che diventa pari a € 5.167,00 per effetto dell’art. 16 delle L. 689/1981).

Se i dati contenuti nel MUD risultano incompleti o inesatti, ma sono comunque ricostruibili in base alle informazioni riportate nei registri di carico e scarico, nei formulari di trasporto o nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00 (diventa € 517,00 per effetto dell’art. 16 delle L. 689/1981).

Gli importi sopra evidenziati sono frutto della disposizione dell’art. 16 della L. 689/1981 per cui è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, pari al doppio del minimo.


 

Allegati

 

DPCM 12 dicembre 2013;

 

Elenco codici CER rifiuti settore edile.