Limitazioni regionali traffico veicolare dal 15/10/2015 al 15/04/2016

Dal 15 ottobre 2015 al 15 aprile 2016 sono in vigore le limitazioni regionali del traffico per i veicoli più inquinanti. Non potranno circolare da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, gli autoveicoli Euro 0 (benzina o diesel), Euro 1 ed Euro 2 diesel nonché gli autoveicoli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel per trasporti specifici e per uso speciale.

15/apr/2016

Suggerimento n.429/111 del 1 ottobre 2015

Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 451/2014 per ricordare che dal 15 ottobre 2015 al 15 aprile 2016, come ogni anno, sono in vigore le limitazioni del traffico veicolare per gli autoveicoli più inquinanti (secondo quanto stabilito dalla D.g.r. n. 2578 del 31/10/2014).

Con riferimento alla zonizzazione del territorio regionale per la qualità dell’aria nei Comuni della Zona A (Fascia 1 e Fascia 2) non potranno circolare da lunedì a venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30:

  • gli autoveicoli a benzina Euro 0 (anche detti pre-Euro 1);
  • gli autoveicoli diesel (cioè alimentati a gasolio) Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 (omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE).

Rientrano nel divieto di circolazione anche i trasporti specifici (ad es. autobetoniere) o per uso speciale (ad es. autoveicoli gru) diesel Euro 0, diesel Euro 1 e diesel Euro 2. 

Inoltre a partire dal 15 ottobre 2015, per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0, è istituito il fermo permanente della circolazione in tutte le zone del territorio regionale da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00.

Per l’elenco dei Comuni soggetti a tali disposizioni si rimanda all’Allegato 2 della D.g.r. n. 2578 del 31/10/2014 (vedi allegati).

Precisazione

AUTOCARRI DIESEL EURO 3 NEL COMUNE DI MILANO

Ricordiamo alle imprese associate che nella ZTL Cerchia dei Bastioni del Comune di Milano è attiva Area C; pertanto, gli autocarri diesel Euro 3 (sia superiori sia inferiori a 7,5 m) sebbene siano esclusi dalle citate limitazioni regionali, possono circolare nell’Area C del Comune di Milano previo pagamento del ticket d’ingresso e con l’avvenuta trasmissione dell’apposito moduloDeroga Euro 3 trasporto cose” senza attendere alcun atto di accoglimento da parte del Comune. Salvo ulteriori modifiche, la deroga è valida fino al 31/12/2015.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito:

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/mobilita/Area_C.

ESCLUSIONI AL DIVIETO REGIONALE

Non si applica il fermo della circolazione alle seguenti tipologie di strade:

  • autostrade;
  • strade d’interesse regionale R1 (D.g.r. 7/19709 del 3 dicembre 2004), comprese le varianti stradali alle stesse;
  • tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici oppure delle stazioni ferroviarie.

Sono inoltre esclusi dalle presenti limitazioni regionali i veicoli di seguito indicati:

  1. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
  2. veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
  3. veicoli diesel (cioè alimentati a gasolio), dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione.

(N.B. Per "efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili" s’intende un sistema FAP in grado di garantire un valore di emissione del particolato pari o inferiore al limite fissato per gli Euro 3). Per ulteriori approfondimenti vedi nostro Suggerimento n.319/2015.

  1. veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici.
  2. veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del Decreto legislativo 285/1992;
  3. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre-Euro 1. I motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 non possono circolare (allegato 1 alla D.G.R 9958/09), mentre le restanti tipologie di ciclomotori e motocicli a due tempi possono circolare.
  4. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  • veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  • veicoli di pronto soccorso sanitario;
  • scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007 e n. 6418 del 27/12/2007;
  • veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  • autovetture targate CD e CC

DEROGHE AL DIVIETO REGIONALE

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

  • veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
  • veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
  • veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
  • veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
  • veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
  • veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
  • veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
  • veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
  • veicoli con a bordo almeno tre persone (c.d. “car pooling”);
  • veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
  • veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

Attenzione

Si precisa che i Comuni non possono più concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale.

SPEGNIMENTO MOTORI

Si applicano su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre 2015 al 15 aprile 2016 i seguenti obblighi:

  • lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
  • lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

SANZIONI

La violazione delle disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 75,00 € a 450,00 € (art. 27, comma 11 della L.R n. 24/2006).

Nel caso in cui i Comuni emettano specifiche ordinanze per la limitazione della circolazione nei centri abitati, può trovare applicazione la sanzione di cui al comma 13-bis dell’art. 7 del Codice della Strada che prevede una sanzione amministrativa da 159,00 € a 639,00 € e sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni in caso di reiterazione della violazione nel biennio.

INCENTIVI REGIONALI PER INSTALLAZIONE FILTRI ANTI-PARTICOLATO

Ricordiamo infine che la Regione Lombardia ha prorogato fino al 30 dicembre 2015 il bando per l’assegnazione di contributi per acquisto e installazione di dispositivi anti-particolato su autocarri diesel Euro 2 ed Euro 3 (vedi Suggerimento n. 319/2015 per ulteriori approfondimenti).