Impianti trattamento rifiuti – piano emergenza interna entro 04/03/2019

La circolare n. 2730/2019 ha confermato che tutti i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, devono predisporre il piano di emergenza interna entro il 4 marzo 2019, secondo quanto stabilito dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e dall’art. 26-bis della legge n. 132/2018.

04/mar/2019

Suggerimento n. 124/36 del 25 febbraio 2019

Precedenti comunicazioni in materia

Suggerimento n. 22/2019

 

Informiamo le imprese associate che il Ministero dell’Ambiente e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco hanno pubblicato la circolare n. 2730 del 13/02/2019 contenente le disposizioni attuative in merito all’art. 26-bis  della Legge 132/2018 (vedi allegato).

Ricordiamo che l’art. 26-bis aveva introdotto l’obbligo di predisporre entro il 4 marzo 2019 un apposito piano di emergenza interna (PEI) per tutti i gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, indipendentemente dal tipo di rifiuti trattati (pericolosi, non pericolosi, infiammabili e non), dalle operazioni svolte, dalla dimensione e dal regime autorizzativo dell’impianto (AIA, ordinario o semplificato).

La recente circolare n. 2730/2019 non ha escluso da questo adempimento nessun tipo di impianto, ma ha confermato che, anche per il nostro settore, i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti da costruzione e demolizione (ad esempio inerti e/o fresato di asfalto) non ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015 (c.d. Seveso III), esistenti o di nuova costruzione, dovranno predisporre il piano di emergenza interna entro il 4 marzo 2019, secondo quanto contemplato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico della Sicurezza) e dal comma 1 dell’art. 26-bis dalla legge n. 132/2018, nonché fornire ogni altro elemento utile per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (PEE) da parte del Prefetto competente.

In particolare, per quanto riguarda le informazioni da trasmettere al Prefetto, i gestori degli impianti sono tenuti ad effettuare una descrizione dell’impianto fornendo le seguenti specifiche:

- Ragione sociale e indirizzo dell’impianto;

 - Nominativo e recapiti del gestore dell’impianto e del responsabile per la sicurezza;

 - Descrizione dell’attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti;

 - Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;

 - Planimetria generale dalla quale risultino l'ubicazione dell’attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità;

 - Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all’aperto utilizzate per le attività recanti l’indicazione degli elementi caratteristici: layout dell’impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica;

 - Relazione tecnica contenente almeno i seguenti elementi:

1.quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita. Nel caso l’impianto gestisca rifiuti pericolosi, indicare le relative caratteristiche di pericolo e specificare le modalità di gestione adottate;

2.descrizione degli impianti tecnici;

3.descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in relazione alla gestione dell’impianto.

Con riferimento al punto 1, segnaliamo ai gestori di riportare nel piano di emergenza interna le quantità già indicate negli atti autorizzativi degli impianti di trattamento rifiuti. Le misure di sicurezza e protezione di cui al punto 3 possono essere ricavate dal documento di valutazione dei rischi, con particolare riguardo alla parte di gestione delle emergenze.

- Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;

In merito a questo punto ovvero ai possibili effetti cagionati da incendio, consigliamo alle imprese di evidenziare che i rifiuti inerti da costruzione e demolizione, trattati negli impianti per produrre aggregati riciclati, non hanno effetti nocivi sulla salute umana e l’ambiente in quanto:

- sono sistematicamente nebulizzati nelle fasi di stoccaggio e movimentazione (secondo le prescrizioni degli Enti autorizzativi);

- non sono né pericolosi, né nocivi, né cancerogeni, né infiammabili, né fermentescibili, né soggetti a rischio di scoppio, né soggetti ad autocombustione e neppure, per loro composizione, possono originare possibili rischi di natura chimico-biologica, pertanto non sussistono pericoli di incendio;

- la locuzione “inerte” e la relativa definizione individua la caratteristica di inattività e quindi di non reagire a contatto con un altro composto.

- Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;

 Le misure adottate per prevenire gli incidenti in un impianto di trattamento di rifiuti inerti possono essere ricavate dagli atti autorizzativi degli impianti e dal documento di valutazione dei rischi, indicando, ad esempio, la nebulizzazione con acqua (comprensiva della loro raccolta e convogliamento in fognatura), le misure di prevenzione adottate nelle fasi di movimentazione dei rifiuti e di utilizzo di autocarri e attrezzature, ecc…

 - Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente;

Suggeriamo di considerare questo ambito anche nel piano di emergenza interna evidenziando che la tipologia di rifiuto non potrà cagionare inquinamento.

 - Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.).

Tale elenco di informazioni è da considerarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in quanto i Prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, eventuali informazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per l’elaborazione del Piano di Emergenza Esterna (PEE) a cura delle Prefetture e degli Enti.

Diversamente, tutti gli impianti che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs n. 105/2015 (c.d. Seveso III) in quanto aziende a rischio di incidente rilevante (RIR), dovranno predisporre il Piano di Emergenza Interna (PEI) in modo conforme al D.Lgs n. 105/2015 e non sono pertanto soggette al regime previsto dall’art. 26-bis.

Pensando di fare cosa gradita, riportiamo di seguito i contatti delle Prefetture di nostra competenza territoriale, alle quali i gestori degli impianti di trattamento rifiuti devono trasmettere il piano di emergenza interna tramite PEC o raccomandata r/r, entro il 4 marzo 2019.

 

Prefettura di Milano

corso Monforte, 31 – 20122 Milano

protocollo.prefmi@pec.interno.it 

 

Prefettura di Monza e Brianza

via Prina, 17 – 20900 Monza

protocollo.prefmb@pec.interno.it

 

Prefettura di Lodi

Corso Umberto I, 40 – 26900 Lodi 

protocollo.preflo@pec.interno.it  

 

Per gli indirizzi delle Prefetture esterne alle zone di nostra competenza territoriale, si rimanda al link seguente: http://www.prefettura.it/portale/generali/15227.htm.

Infine, cogliamo l’occasione per trasmettere copia della circolare ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” la quale sostituisce la precedente circolare n. 4064 del 15/03/2018 trasmessa con il Suggerimento n. 22/2019 (vedi allegato).

Per ulteriori approfondimenti in merito si rimanda agli allegati al presente Suggerimento, mentre gli Uffici restano comunque a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento.