IMPIANTI FISSI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - COMPILAZIONE APPLICATIVO WEB O.R.SO. ENTRO IL 30 APRILE 2011
Entro il 30 aprile 2011 devono essere comunicati i dati anno 2010 dei rifiuti gestiti da impianti fissi di trattamento e smaltimento. La D.G.R. n. 8/10619 del 25 novembre 2009 (3° Suppl. Straordinario al n. 48 del 3 dicembre 2009) ha definito le modalità, i contenuti e le tempistiche di compilazione dell’applicativo web predisposto dall’Osservatorio Rifiuti SOvraregionale (O.R.SO.).
29/apr/2011
Newsletter n.18/34 del 21 aprile 2011
Facciamo seguito alla nostra Newsletter n. 16/44 del 9 aprile 2010 per informare i gestori degli impianti fissi di recupero e/o smaltimento rifiuti che, entro il 30 aprile 2011, devono comunicare i dati sull’attività svolta nell’anno 2010 (quantità in tonnellate e percentuali di materiali recuperati) utilizzando esclusivamentel’applicativo web predisposto dall’Osservatorio Rifiuti SOvraregionale“O.R.SO.” (http://weborso.arpalombardia.it).
Detto adempimento è previsto dall’articolo 18, comma 3 della Legge Regionale n. 26/2003 e s.m.i..
Con la D.G.R. n. 8/10619 del 25 novembre 2009 (3° Suppl. Straordinario al n. 48 del 3 dicembre 2009) sono state definite modalità, contenuti e tempistiche di compilazione dell’applicativo web.
Ricordiamo alle imprese che il D.M. 17 dicembre 2009 ha introdotto il sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti SISTRI che per i soggetti obbligati,a partire dal 1° giugno 2011 salvo ulteriori proroghe/modifiche,sostituirà l'attuale sistema cartaceo del “formulario” di identificazione dei rifiuti, del “registro di carico e scarico” e del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (“MUD”).
Tuttavia per l’anno 2010, nonostante l’introduzione del SISTRI, permane ancora per i soggetti interessati l’obbligo di compilazione dell’applicativo web O.R.SO. Sarà nostra cura tenere informate le imprese delle modifiche che saranno eventualmente introdotte per gli anni futuri.
Come lo scorso anno quindi, la Regione Lombardia ha stabilito che la compilazione dell’applicativo web O.R.SO. dovrà avvenire secondo le seguenti tempistiche:
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DELL’APPLICATIVO O.R.SO
COMPILAZIONE DELL’APPLICATIVO WEB(modalità, contenuti e tempistiche)
Per accedere al software è necessario collegarsi al sito internet:http://weborso.arpalombardia.it.
L’accesso all’applicativo O.R.SO avviene attraverso l’inserimento di una “username” corrispondente al nome dell’impianto e ad una prima password per l’inserimento, modifica o lettura dei dati mentre per la validazione dei dati inseriti è necessaria una seconda password.
Sia username che prima/seconda password sono inviate ai gestori degli Impianti dalla Province di competenza (cioè dalle Provincia nel cui territorio è ubicato l’impianto)tramite apposita lettera di accompagnamento.
Qualora i gestori dei citati Impianti non avessero ancora ricevuto detta lettera sono tenuti a contattare i seguenti uffici:
I gestori degli impianti devono inserire i seguenti dati obbligatori e minimali secondo la frequenza di compilazione indicata nella tabella:
La validazione dei dati inseriti avviene dal compilatore entro il 30 aprile di ogni anno per i dati relativi all’anno precedente. Detta validazione avviene attraverso un’altra password (seconda password).
Per accedere al software, inserire e convalidare i dati, è necessario attenersi alle medesime modalità precedentemente descritte per coloro che devono utilizzare la procedura ordinaria.
La procedura semplificata si discosta da quella ordinaria in quantoi soggetti che effettuano solo operazioni di stoccaggio di rifiuti prodotti da terzi (R13 e/o D15)dovranno limitarsi a compilare solo alcune parti dell’applicativo e più precisamente:
Si ricorda che gli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. definiscono:
R13:messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni di recupero/riciclo indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti).
D15:deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
SOGGETTI ESCLUSI DA O.R.SO.
Non sono tenuti alla compilazione dell’applicativo O.R.SO.:
Si coglie l’occasione per chiarire la differenza tra “stoccaggio” e “deposito” di rifiuti.
L’obbligo di richiedere l’autorizzazione per effettuare lo “stoccaggio” dei propri rifiuti non pericolosi scatta solo quando il produttore dei medesimi non rispetta le condizioni previste dall’articolo 183 c.1 lettera m) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Pertanto il deposito temporaneo dei propri rifiuti non pericolosi effettuato presso il luogo di produzione (cioè presso il cantiere edile ove è avvenuta la produzione) è consentito senza richiedere preventive autorizzazioni se si rispettano tutte le citate condizioni.
SANZIONI
Come previsto dall’articolo 54 comma 2 lettera 0a) della L.R. 26/2003, come modificato dalla L.R. 10/2009 nota come “Collegato Ordinamentale”, in merito all’applicativo web O.R.SO. ha introdotto una sanzione pari ad un importo compreso tra €1.000,00 e € 10.000,00per:
Per effetto dell’articolo 16 della L. 689/1981 la sanzioneminima applicabile è pari a € 2.000,00.
PRECISAZIONE
Si coglie l’occasione per ricordare che la comunicazione O.R.SO. non deve essere confusa con la Dichiarazione Sistri (ex MUD cioè Modello Unico di Dichiarazione ambientale).
La dichiarazione Sistri (ex MUD) infatti per i soggetti obbligati (vi ricordiamo che le imprese ediliche producono rifiuti speciali non pericolosiderivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo sono escluse dalla compilazione del MUD, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.), deve essere presentata anche quest’anno entro il 30 aprile.
ALLEGATO
Detto adempimento è previsto dall’articolo 18, comma 3 della Legge Regionale n. 26/2003 e s.m.i..
Con la D.G.R. n. 8/10619 del 25 novembre 2009 (3° Suppl. Straordinario al n. 48 del 3 dicembre 2009) sono state definite modalità, contenuti e tempistiche di compilazione dell’applicativo web.
Ricordiamo alle imprese che il D.M. 17 dicembre 2009 ha introdotto il sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti SISTRI che per i soggetti obbligati,a partire dal 1° giugno 2011 salvo ulteriori proroghe/modifiche,sostituirà l'attuale sistema cartaceo del “formulario” di identificazione dei rifiuti, del “registro di carico e scarico” e del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (“MUD”).
Tuttavia per l’anno 2010, nonostante l’introduzione del SISTRI, permane ancora per i soggetti interessati l’obbligo di compilazione dell’applicativo web O.R.SO. Sarà nostra cura tenere informate le imprese delle modifiche che saranno eventualmente introdotte per gli anni futuri.
Come lo scorso anno quindi, la Regione Lombardia ha stabilito che la compilazione dell’applicativo web O.R.SO. dovrà avvenire secondo le seguenti tempistiche:
• |
per i COMUNI entro il 31 marzo di ogni anno per i dati relativi all’anno precedente, ad esclusione dei dati relativi alla sezione costi, che eventualmente possono essere inseriti entro il 30 giugno; |
• | per gli IMPIANTI entro il 30 aprile di ogni anno per i dati relativi all’anno precedente. |
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DELL’APPLICATIVO O.R.SO
- |
i gestori di impianti fissi di recupero e/o smaltimento rifiuti (con procedura O.R.SO. ordinaria vedi istruzioni riportate di seguito); |
- | i gestori di impianti che effettuano solo operazioni di stoccaggio di rifiuti di terzi R13 e/o D15 (con procedura O.R.SO. semplificata, vedi istruzioni riportate di seguito). |
COMPILAZIONE DELL’APPLICATIVO WEB(modalità, contenuti e tempistiche)
Ø |
procedura ordinaria |
Per accedere al software è necessario collegarsi al sito internet:http://weborso.arpalombardia.it.
L’accesso all’applicativo O.R.SO avviene attraverso l’inserimento di una “username” corrispondente al nome dell’impianto e ad una prima password per l’inserimento, modifica o lettura dei dati mentre per la validazione dei dati inseriti è necessaria una seconda password.
Sia username che prima/seconda password sono inviate ai gestori degli Impianti dalla Province di competenza (cioè dalle Provincia nel cui territorio è ubicato l’impianto)tramite apposita lettera di accompagnamento.
Qualora i gestori dei citati Impianti non avessero ancora ricevuto detta lettera sono tenuti a contattare i seguenti uffici:
• |
per la Provincia di Milano: |
dott.ssa Panzeri, tel. 02.77402867, fax 02.77403570, e-mail osservatorio_rifiuti@provincia.milano.it | |
• | per la Provincia di Monza e Brianza: |
dott. Lombardi e d.ssa Pizzitola, tel. 02.6966333, e-mail osservatoriorifiuti@arpalombardia.it | |
• | per la Provincia di Lodi: |
dott.ssa Brambilla, tel./fax. 0371.426978, e-mail osservatorio@ealspa.it |
I gestori degli impianti devono inserire i seguenti dati obbligatori e minimali secondo la frequenza di compilazione indicata nella tabella:
DATI RICHIESTI (TONNELLATE) |
DETTAGLIO | FREQUENZA DI COMPILAZIONE |
Rifiuti in ingresso | Mensile per ogni CER | Trimestrale(entro 90 giorni dalla scadenza del periodo) |
Rifiuti in uscita | Mensile per ogni CER | Trimestrale(entro 90 giorni dalla scadenza del periodo) |
Rifiuti che non rispettano le caratteristiche di “MPS” (materie sostanze e prodotti secondari ex art. 181-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e.i.) ma che sono avviati ad altri impianti di effettivo recupero (deve essere indicata l’operazione di recupero) | Annuale | Annuale(entro il 30 aprile) |
Rifiuti avviati a effettivo recupero di energia | Annuale | Annuale(entro il 30 aprile) |
MATERIALI SOSTANZE E PRODOTTI SECONDARI (MPS) IN USCITA NELL’ANNO | ||
Materiali effettivamente recuperati come materia e che non necessitano, per il loro utilizzo, di ulteriori trattamenti | Annuale | Annuale(entro il 30 aprile) |
Eventuali perdite di processo | Annuale | Annuale(entro il 30 aprile) |
La validazione dei dati inseriti avviene dal compilatore entro il 30 aprile di ogni anno per i dati relativi all’anno precedente. Detta validazione avviene attraverso un’altra password (seconda password).
Ø |
procedura semplificata |
Per accedere al software, inserire e convalidare i dati, è necessario attenersi alle medesime modalità precedentemente descritte per coloro che devono utilizzare la procedura ordinaria.
La procedura semplificata si discosta da quella ordinaria in quantoi soggetti che effettuano solo operazioni di stoccaggio di rifiuti prodotti da terzi (R13 e/o D15)dovranno limitarsi a compilare solo alcune parti dell’applicativo e più precisamente:
- |
parte annuale; |
- |
mese di dicembre (indicando il totale annuo e riportando nel campo note la dicitura “totale annuo”). |
Si ricorda che gli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. definiscono:
R13:messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni di recupero/riciclo indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti).
D15:deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
SOGGETTI ESCLUSI DA O.R.SO.
Non sono tenuti alla compilazione dell’applicativo O.R.SO.:
- |
i gestori di impianti mobili di smaltimento o di recupero rifiuti (art. 208 c.15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.); |
- | i produttori autorizzati (R13 e/o D15) che effettuano solo lo stoccaggio dei propri rifiuti. |
Si coglie l’occasione per chiarire la differenza tra “stoccaggio” e “deposito” di rifiuti.
L’obbligo di richiedere l’autorizzazione per effettuare lo “stoccaggio” dei propri rifiuti non pericolosi scatta solo quando il produttore dei medesimi non rispetta le condizioni previste dall’articolo 183 c.1 lettera m) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Pertanto il deposito temporaneo dei propri rifiuti non pericolosi effettuato presso il luogo di produzione (cioè presso il cantiere edile ove è avvenuta la produzione) è consentito senza richiedere preventive autorizzazioni se si rispettano tutte le citate condizioni.
SANZIONI
Come previsto dall’articolo 54 comma 2 lettera 0a) della L.R. 26/2003, come modificato dalla L.R. 10/2009 nota come “Collegato Ordinamentale”, in merito all’applicativo web O.R.SO. ha introdotto una sanzione pari ad un importo compreso tra €1.000,00 e € 10.000,00per:
- |
l’inosservanza dell’obbligo di compilazione dei dati; |
- | il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti punti; |
- | la mancata comunicazione di tutti i dati e le informazioni minimali (come precisato nell’allegato alla citata deliberazione). |
Per effetto dell’articolo 16 della L. 689/1981 la sanzioneminima applicabile è pari a € 2.000,00.
PRECISAZIONE
Si coglie l’occasione per ricordare che la comunicazione O.R.SO. non deve essere confusa con la Dichiarazione Sistri (ex MUD cioè Modello Unico di Dichiarazione ambientale).
La dichiarazione Sistri (ex MUD) infatti per i soggetti obbligati (vi ricordiamo che le imprese ediliche producono rifiuti speciali non pericolosiderivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo sono escluse dalla compilazione del MUD, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.), deve essere presentata anche quest’anno entro il 30 aprile.
ALLEGATO
- |
D.G.R. n. 8/10619 del 25 novembre 2009. |