Gestori discariche: dichiarazione annuale entro 31 gennaio 2012 (anno di imposta 2011)

Entro il 31 gennaio 2012 i gestori di discariche di rifiuti solidi devono presentare alla Regione Lombardia la consueta dichiarazione annuale delle quantità e tipologie dei rifiuti ritirati/smaltiti nel corso dell’anno 2011. Detta dichiarazione deve contenere anche gli importi incassati dalla discarica a titolo di “tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi” (art. 53 L.R. 14 luglio 2003, n. 10) suddivisi per trimestre di riferimento unitamente alle date di versamento effettuate da detti gestori a favore della Regione Lombardia.

30/gen/2012

Suggerimento n.369/96 del 21 dicembre 2012

Con riferimento al Suggerimento n. 19 del 20 gennaio 2011 ricordiamo, ai soli gestori di discariche autorizzate che, entro il 31 gennaio 2012, è obbligatorio presentare alla Regione Lombardia la consueta dichiarazione annuale (anno di imposta 2011) delle quantità e tipologie dei rifiuti ritirati/smaltiti (compresi i corrispondenti scarti e/o rifiuti sovvalli) nel corso dell’anno 2011 e degli importi incassati dalla discarica a titolo di "tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi" (art. 53 legge regionale 14 luglio 2003, n. 10) suddivisi per trimestre di riferimento con l’indicazione delle date di versamento effettuate da detti gestori a favore della Regione Lombardia.

La dichiarazione annuale deve essere effettuata esclusivamente con apposita modulistica pubblicata sul portale dei tributi regionali http://www.tributi.regione.lombardia.it (ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 10/2003 e d.d.u.o. Tributi n. 21937  del 2 dicembre 2004) cliccando al link “Ecotassa Discariche”.

La citata modulistica è allegata inoltre alla sola versione telematica del presente Suggerimento.

Ricordiamo che i dati riportati nella dichiarazione corrispondono alle registrazioni dei conferimenti effettuati nell’anno 2011.

PAGAMENTO DEL TRIBUTO IN MISURA RIDOTTA

In caso di “rifiuti sovalli” prodotti da Impianti di trattamento rifiuti mediante selezione meccanica, i conferitori (cioè i gestori degli impianti di trattamento) possono usufruire del pagamento del tributo speciale in misura ridotta per detti rifiuti (ai sensi del comma 9 della D.g.r. 19 dicembre 2007 n. 8/6235).

I rifiuti sovvalli infatti sono la frazione rimanente di un’operazione di trattamento e recupero di rifiuti. Detta frazione risulta quindi essere un rifiuto non più recuperabile e deve pertanto essere necessariamente conferito in discarica.

Tuttavia pur rimanendo sempre dei rifiuti possono avvalersi di una riduzione del 20% dell’importo del tributo qualora il gestore dell’impianto di trattamento scelga di avvalersi del pagamento del tributo in misura ridotta.

In questo caso detti soggetti devono inviare alla Regione Lombardia e più precisamente alla D.G Reti e Servizi di Pubblica utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O Regolazione del mercato e programmazione e alla presidenza D.C. Programmazione Integrata – U.O. Autonomia Finanziaria (ai sensi del comma 9 della D.g.r. 19 dicembre 2007 n. 8/6235) l’apposito modulo Allegato II contenente la richiesta per l’iscrizione nell’elenco regionale degli impianti soggetti al pagamento del tributo speciale in misura ridotta.

A seguito di tale richiesta i soggetti interessati, in grado di raggiungere gli obiettivi di recupero stabiliti dall'Allegato I alla D.g.r. 19 dicembre 2007 n. 8/6235, saranno poi inseriti in un apposito elenco regionale.

Segnaliamo che per i rifiuti inerti gli impianti di selezione meccanica e/o riciclaggio (dedicati ad una sola frazione omogenea di rifiuto o a più frazioni destinate al recupero di materia) devono conseguire una percentuale di recupero non inferiore al 70% dei rifiuti in ingresso.

Ai fini della verifica del raggiungimento delle percentuali di recupero i soggetti interessati inseriti nell'elenco sono tenuti all'invio trimestrale della documentazione di cui all' Allegato III della DGR 6235 alla Direzione Centrale Programmazione Integrata U.O. Entrate Regionali e Federalismo Fiscale - Struttura Gestione Tributi Regionali.

In allegato alla sola versione telematica del presente Suggerimento trasmettiamo copia della D.g.r 19 dicembre 2007 n. 8/6235 e dell’Allegato III.

Vi ricordiamo che il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cosiddetta ecotassa), è stato istituito con la legge del 28 dicembre 1995, n. 549. La finalità del tributo è quella di favorire la minore produzione dei rifiuti, disincentivare lo smaltimento in discarica, ma soprattutto sollecitare il recupero degli stessi.

Cogliamo l’occasione per evidenziarvi che detto tributo speciale deve essere pagato da coloro che producono rifiuti e scelgono di smaltirli in discarica.

In sintesi:

-
i gestori delle discariche/inceneritori incassano il tributo speciale dai soggetti che portano i rifiuti in discarica. Detti gestori versano a favore della Regione Lombardia i sopracitati tributi ed effettuano la dichiarazione annuale (vedi specifiche di seguito indicate);


-
le imprese edili, che scelgono di smaltire i propri rifiuti nelle discariche, devono pagare ai gestori delle discariche, oltre ai consueti oneri di smaltimento, anche il citato tributo speciale. L’ammontare dei tributi speciali, che saranno dovuti per i rifiuti che verranno conferiti nell’anno 2012 alle discariche/impianti di incenerimento, è rimasto invariato rispetto a quello dell’anno 2011 (vedi note di seguito riportate). Per il nostro settore segnaliamo che l’ammontare del tributo speciale riferito ai rifiuti speciali non pericolosi (ad es. demolizioni) è pari a €/t 2,00 se conferiti in discarica per rifiuti inerti. Per gli altri rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal settore edilizio (ad es. sfridi di legno, ferro) il tributo speciale è pari a €/t 5,17 se conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi. Detto ultimo importo (€/t 5,17) è applicabile anche al tributo riguardante i rifiuti pericolosi prodotti nel settore edilizio (ad es. manufatti in cemento amianto)

DICHIARAZIONE ANNUALE ENTRO IL 31 GENNAIO 2012 (ANNO DI IMPOSTA 2011)

(SOLO a carico dei gestori delle discariche)

Entro il 31 gennaio 2012 i gestori delle discariche/inceneritori sono obbligati a produrre alla Regione Lombardia, per ciascun impianto, una dichiarazione in duplice copia contenente i seguenti dati:

a.
ragione sociale, sede legale e amministrativa, codice fiscale o Partita IVA della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante;


b.
ubicazione della discarica o dell’impianto di incenerimento;


c.
quantità complessive dei rifiuti conferiti nell’anno 2011, raggruppati conformemente alle tipologie di cui all’articolo 53, comma 3, lettera a), b) e c) della L.R. n. 10/2003, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell’impianto di incenerimento;


d.
liquidazione del conseguente debito d’imposta;


e.
indicazione della data e degli importi dei versamenti effettuati.

La citata dichiarazione deve essere presentata alla competente struttura tributaria della Regione Lombardia - Direzione Centrale Programmazione Integrata - U.O. Entrate Regionali e Federalismo Fiscale - Struttura Gestione Tributi Regionali, piazza Città di Lombardia n.1 - 20124 Milano, attraverso apposita modulistica (trasmessa in allegato alla sola versione telematica del presente Suggerimento). Si precisa inoltre che detta modulistica è disponibile on-line e scaricabile dal sito http://www.tributi.regione.lombardia.it/ seguendo il percorso “Ecotassa Discariche-Pagamento-Modulistica”.

La dichiarazione può essere consegnata a mano agli sportelli della struttura tributaria competente di cui sopra nei seguenti orari: da lunedì a giovedì 9.00-12.00/14.30-16.30, venerdì 9.00-12.00 oppure può essere spedita a mezzo di plico postale (fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall’Ufficio Postale accettante).

Le dichiarazioni presentate, prive di sottoscrizioni del legale rappresentante, sono da considerare omesse se, entro 60 giorni dalla presentazione, ovvero dalla notifica dell’avviso per la conseguente regolarizzazione, il soggetto obbligato non provvede a sanare la relativa inadempienza.

ESENZIONI

Le imprese edili che "scelgono" di conferire i propri rifiuti solidi presso i gestori di impianti di trattamento/recupero o presso gestori di attività di messa in riserva (cioè la fase preliminare di stoccaggio prima dell’avvio al recupero), non sono soggette al pagamento di detto tributo.

Con riferimento alle terre e rocce da scavo non contaminate provenienti da cantieri edili a seguito di scavi segnaliamo che:

-

se detti inerti sono conferiti presso cave al fine dell’utilizzo dei medesimi da parte del gestore di detti impianti per eseguire il piano approvato di ripristino o riassetto ambientale, il tributo speciale non è applicabile. Si precisa che detta ipotesi è riferita alle unità produttive di cava inserite nei rispettivi Piani Cave Provinciali, approvati dal Consiglio Regionale della Lombardia, ai sensi della legge regionale n. 14/1998, e per le quali sia stato approvato il piano di recupero dell’area degradata (detta esclusione è regolamentata ai sensi della circolare regionale 3 dicembre 2004, n. 41 che ha altresì confermato quanto già stabilito dall’articolo n. 3, comma 1, del D.M. 18 luglio 1996).



-

analogamente non è applicabile detto tributo speciale anche nel caso in cui le terre e rocce da scavo non contaminate siano utilizzate secondo gli impieghi/utilizzi previsti dall’articolo n. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (vedi anche la circolare regionale 3 dicembre 2004, lett. g, consultabile on-line sul sito  http://www.tributi.regione.lombardia.it/ seguendo il percorso “Ecotassa Discariche-Pagamento-Normativa”).

Attenzione: si precisa che qualora le terre e rocce da scavo, anche non contaminate, siano conferite presso discariche autorizzate, le medesime sono assoggettate al pagamento del tributo speciale discarica, perché acquisiscono la classificazione giuridica di “rifiuto” (articolo 183 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

CHI DEVE "VERSARE" IL TRIBUTO A FAVORE DELLA TESORERIA DELLA REGIONE LOMBARDIA

-
il gestore dell’attività di stoccaggio definitivo (discarica);


-
il gestore dell’impianto di incenerimento per quei rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia.

I soggetti di cui sopra hanno "l’obbligo di rivalsa" nei confronti di coloro che effettuano il conferimento dei rifiuti in detti impianti.

AMMONTARE DEL TRIBUTO (ANNO D’IMPOSTA 2011)

Vi informiamo che la Regione Lombardia con la L.R. del 28 dicembre 2007, n. 35 pubblicata sul secondo supplemento ordinario al B.U.R.L. del 29 dicembre 2007 ha determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. L’ammontare del tributo è determinato moltiplicando il quantitativo dei rifiuti espresso in tonnellate per i seguenti importi:

I
Per i rifiuti speciali del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico si applicano i seguenti importi (ai sensi dell’art.53 c.4 della L.R 10/2003): 




a.
2,00 per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti inerti;




b.
5,17 per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi;




c.
5,17 per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti pericolosi;





Il 20 % degli importi di cui alle lettere a), b), c) nel caso in cui i rifiuti conferiti siano scarti e sovvalli derivanti da impianti di trattamento e recupero, secondo quanto la Regione Lombardia ha stabilito con D.G.R. 19 dicembre 2007, n. 8/6235 (S.O. al B.U.R.L. n. 53 del 31 dicembre 2007 per i quali, in ogni caso, è garantita una percentuale di recupero non inferiore al 50%.



II
Per i rifiuti speciali derivanti da trattamenti di rifiuti urbani si applicano i seguenti importi (ai sensi dell’art.53 c.5 della L.R. 10/2003):




a.
€ 15,49 per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti pericolosi;




b.
€ 10,50 per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi;





Il 20% degli importi di cui alle lettere a), b) nel caso in cui i rifiuti conferiti siano scarti e sovvalli derivanti da impianti di trattamento e recupero, secondo quanto la Regione Lombardia ha stabilito con D.G.R. 19 dicembre 2007, n. 8/6235 (S.O. al B.U.R.L. n. 53 del 31 dicembre 2007  fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, nel caso in cui i rifiuti provengono da comuni che conferiscono in discariche al di fuori della propria provincia, le aliquote di cui alle lettere a) e b) sono maggiorate del 100% così come disposto dal comma 3 dell’articolo 20 della L.R. n. 26/2003.



III
Per i rifiuti speciali diversi da quelli indicati sopra ai punti I e II si applicano i seguenti importi (ai sensi dell’art.53 c.6  della L.R. 10/2003):




a.
€ 6,88 per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi;




a. bis
€ 6,88 per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti pericolosi;




b.
€ 5,17 per tonnellata per i rifiuti speciali derivanti dalle operazioni di recupero di residui di incenerimento o dall’utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia;





Il 20% degli importi di cui alle lettere a), a) bis, b) e per i fanghi secondo quanto individuato dalla delibera secondo quanto la Regione Lombardia ha stabilito con D.G.R. 19 dicembre 2007, n. 8/6235 (S.O. al B.U.R.L. n. 53 del 31 dicembre 2007; allegato alla versione telematica del presente Suggerimento). Ai fanghi si applica il tributo in misura ridotta solo se essiccati, secondo percentuali di essiccamento e criteri stabiliti dalla Giunta regionale nella sopra citata D.G.R. 19 dicembre 2007, n. 8/6235.

Segnaliamo che l’articolo 53 della L.R. del 14 luglio 2003, n. 10 così come modificato dalla citata L.R. n. 35/2007 al comma 2 dispone che l’ammontare dell’imposta di tale tributo speciale è fissato con L.R. da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo. Qualora la Regione non provveda nei termini stabiliti, si intende prorogata la normativa vigente.

Quest’anno l’art. 6 comma 2 lettera e) della L.R. 3 agosto 2011 n. 11 ha introdotto nuove disposizioni finanziarie riguardanti il pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

L’ammontare dei tributi speciali dovuti per i rifiuti che verranno conferiti nell’anno 2012 alle discariche/impianti di incenerimento è quindi variato rispetto a quello dell’anno 2011, ne consegue che a partire dal 1° gennaio 2012 dovranno essere applicate le nuove tariffe.

Seguirà apposito Suggerimento contenente tutte le informazioni al riguardo.

BASE IMPONIBILE DEL TRIBUTO

I gestori delle discariche/inceneritori, per determinare la base imponibile del tributo, devono fare riferimento alle quantità di rifiuti ritirati nei propri impianti sulla base delle annotazioni che hanno effettuato nell’anno 2011 sui registri di carico/scarico dei rifiuti (tenuti in attuazione dell’articolo 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

Per l’anno 2012 il riferimento alle quantità, salvo ulteriori modifiche, dovrà invece essere ricavato dalle annotazioni riportate sul “registro cronologico SISTRI” (ex registro di carico scarico rifiuti).

Ricordiamo alle imprese che il sistema SISTRI sarà operativo dal 9 febbraio 2012 (vedi nostro Suggerimento n. 262 del 6 ottobre 2011).

MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO PER I RIFIUTI DA PARTE DEI GESTORI DELLE DISCARICHE/INCENERITORI (tariffe anno 2012)

Il tributo è versato a favore della Tesoreria della Regione Lombardia dai soggetti passivi (cioè i gestori delle discariche e degli impianti di incenerimento) entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, mediante versamento postale:


c/c postale n. 36825206


intestato a: Tesoreria Regione Lombardia - Via G.B Pirelli, 12 - 20124 Milano




Causale versamento:


tributo speciale discariche ex articolo 3, legge 549/1995 - Trimestre di riferimento.



SANZIONI

L’articolo 57 della L.R. n. 10/2003 prevede sanzioni amministrative nei seguenti casi:

-
per il gestore che non presenta la dichiarazione annuale, sanzione da 103,29 a 516,46 euro;


-
per il gestore che presenta la dichiarazione annuale con dichiarazioni infedeli, sanzione da 103,29 a 516,46 euro;


-
per il gestore che presenta la dichiarazione oltre il mese successivo alla scadenza dell’ultimo trimestre di ciascun anno, sanzione da 51,65 a 258,23 euro; 


-
per il gestore che ha omesso o registrato infedelmente delle operazioni di conferimento in discarica, sanzione da due a quattro volte il tributo relativo all’operazione, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme;


-
per il gestore che versa il tributo dopo la scadenza: oltre al pagamento del tributo evaso, si applica la sanzione pari al 30% dell’importo non versato e gli interessi moratori nella misura fissata per l’interesse legale a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile;


-
per il gestore che nega l’accesso ai funzionari provinciali addetti ai controlli tributari (come previsto dall’art. 56 comma 1 della L.R. n. 10/2003) sanzione da 516,00 a 5.164,00 euro;

Con riferimento agli importi delle sanzioni sopra riportate, precisiamo che per effetto delle disposizioni di cui all’art.16 della L. 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, pari al doppio del minimo.

E’ fatta salva l’applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

L’articolo 58 della sopracitata legge regionale regolamenta le "presunzioni" quando non è possibile, per gli organi addetti al controllo, determinare:

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il momento del conferimento in discarica;


-
il quantitativo dei rifiuti conferiti;


-
la qualità dei rifiuti.

FONTI NORMATIVE

-
istituzione tributo speciale: 

L.R. 14 luglio 2003 n. 10 di applicazione della legge 549 del 28 dicembre 1995 (art. 3 commi 24 e 28);
-
obbligo di rivalsa:

articolo 52, comma 1 L.R. 14 luglio 2003 n. 10;
-
chi deve fare la dichiarazione annuale dei rifiuti smaltiti: 

articolo 55, L.R. n. 10/2003;
-
oggetto del tributo:

articolo 51, comma 1 L.R. n. 10/2003;
-
chi deve versare il tributo speciale dei rifiuti solidi urbani a favore della Regione Lombardia:

articolo 52, L.R. n. 10/2003;
-
esenzione dal pagamento del tributo speciale dei rifiuti solidi urbani:

articolo 186, del T.U. n. 152/2006 e s.m.i.;
-
ammontare del tributo speciale dei rifiuti solidi urbani:

articolo 53, della L.R. n. 10/2003, così come modificato dalla L.R. del 28 dicembre 2007 n. 35 (legge finanziaria 2008).

Allegati

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi anno d’imposta 2011;

Modello Discariche 2011;

D.g.r 19 dicembre 2007 n. 8/6235;

Allegato III - Tributo Speciale Discariche “misura ridotta” per comunicazione trimestrale.