Gasolio per autotrazione rimborso accise entro 31 luglio 2013

I consumi di gasolio per autotrazione effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2013, con autocarri aventi m.c.p.c pari o superiore a 7,5 tonnellate, possono rientrare nel c.d. “rimborso accise”. Le istanze devono essere presentate entro il 31 luglio 2013 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente.

30/lug/2013

Suggerimento n.343/72 del 10 luglio 2013

Facciamo seguito al Suggerimento n. 185 del 11 aprile 2013 per segnalare che entro il 31 luglio 2013 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un’apposita istanza per richiedere il rimborso delle accise gravanti sui consumi di gasolio per autotrazione effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2013 (c.d. 2° trimestre). 

Possono beneficiare di questa agevolazione solo le imprese aventi in disponibilità autocarri con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e che effettuano il trasporto merci, sia in regime di conto proprio sia in conto terzi.

L’entità del beneficio è pari a 0,21418609 euro per litro di gasolio consumato per autotrazione.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Le domande di rimborso possono essere presentate agli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alternativamente tramite:

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la consegna a mano della modulistica cartacea (vedi allegato) oppure della stampa tramite software della dichiarazione, unitamente ai relativi dati salvati su supporto informatico;
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l’invio con raccomandata r/r della modulistica cartacea; 
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invio telematico.

Il software di cui sopra è scaricabile dal sito:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Accise/Benefici+per+il+gasolio+da+autotrazione/Benefici+gasolio+autotrazione+II+trimestre+2013/

L’invio telematico tramite il collegamento http://www.agenziadogane.gov.it richiede che gli utenti debbano essere già in possesso dell’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.. Le imprese non abilitate possono richiedere l’abilitazione tramite il sopracitato sito.

Segnaliamo alle imprese che gli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno avuto di recente una riorganizzazione interna, con la creazione di un nuovo ufficio (Dogane Milano 3); pertanto, trasmettiamo alle imprese il nuovo organigramma per le Province di nostra competenza (vedi allegato).

2° TRIMESTRE 2013

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO

Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione delle istanze, le medesime si considerano accolte.

I crediti possono essere ottenuti alternativamente con le seguenti modalità:

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in compensazione tramite il Modello F24 (codice tributo 6740);

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con rimborso inserendo nella modulistica le coordinate bancarie.

Analogamente ai precedenti trimestri, i termini entro cui utilizzare i crediti sorti nel 2° trimestre 2013 saranno individuati dalla prossima circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli inerente il 3° trimestre 2013.

1°TRIMESTRE 2013

TERMINI DI UTILIZZO DEL CREDITO MATURATO

I crediti sorti con riferimento al 1° trimestre 2013 (1° gennaio-30 marzo 2013) potranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2014 per coloro che avevano scelto di fruire del credito 1° trimestre 2013 tramite compensazione.

Dopo il 31 dicembre 2014 le istanze di rimborso per le eccedenze non utilizzate in compensazione dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2015.

COMPILAZIONE DOMANDA DI RIMBORSO

Segnaliamo alle imprese che nella compilazione della dichiarazione è necessario indicare le fatture di acquisto del gasolio specificando il numero delle medesime, il totale in litri di gasolio e l’importo totale. In quest’ambito, essendo la fattura l’unico documento accettato per attestare i consumi, ne consegue che le “schede carburanti” non possono essere utilizzate a tale fine e, quindi, le Imprese che si riforniscono di carburante presso distributori pubblici dovranno concordare, con il gestore di detto impianto, il rilascio delle citate fatture.

Considerato che nel “quadro B” dell’istanza di rimborso vengono esplicitamente richiesti per singolo autocarro:

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targa;
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Km percorsi;
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consumo di gasolio;

ne consegue che le Imprese si devono organizzare per annotare detti dati indispensabili per la compilazione della sopracitata istanza di rimborso.

Precisiamo inoltre che per ciascun veicolo avente diritto al beneficio dovrà essere indicato il chilometraggio registrato dal contachilometri alla chiusura del periodo considerato, cioè al termine del trimestre di riferimento.

Ricordiamo, infine, che i depositi privati di gasolio non possono essere utilizzati per l’approvvigionamento di autovetture, per le quali l’unica possibilità è il rifornimento solo presso distributori pubblici (ai sensi dell’Allegato A punto 11 della Deliberazione del Consiglio Regionale del 14 luglio 1992, n. V1548).

SANZIONI

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o fa uso di dette dichiarazioni nei casi previsti dal D.P.R. n. 76/2000, è punito ai sensi dell’articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) con la reclusione fino a due anni, e con l’articolo 496 c.p. (false dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri) con la reclusione fino ad un anno e con la sanzione amministrativa fino a 516,50 euro.

Inoltre, se l’impresa esercente l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio o in conto terzi) sia stata ammessa alla fruizione dei benefici fiscali sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si deve applicare la disposizione di cui all’articolo 75 del sopracitato decreto con conseguente decadenza per l’impresa dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

Infine, ricordiamo alle imprese che in base all'art. 4 comma 2 del D.P.R n. 277/2000, quando l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procederà al controllo delle dichiarazioni presentate, potrà annullare con provvedimento motivato l'atto di assenso formatosi a seguito del silenzio-assenso.

Per la compilazione del modello F24 e per le disposizioni relative alle autorizzazioni per gli impianti di gasolio ad uso privato si rimanda al Suggerimento n. 275/2012.


Allegati

circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli RU n. 75112 del 25 giugno 2013;

modello di dichiarazione per il 2° trimestre 2013 (1° aprile - 30 giugno 2013);

uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.