Ecotassa discariche – dichiarazione annuale entro il 31 gennaio 2022

Entro il 31 gennaio 2022 i gestori di discariche di rifiuti solidi devono presentare alla Regione Lombardia la dichiarazione annuale delle quantità e tipologie di rifiuti ritirati/smaltiti nel corso dell’anno 2021. Dal 1° gennaio 2022 sono in vigore i nuovi importi del tributo speciale in discarica.

31/gen/2022

Suggerimento n. 42/12 del 18 gennaio 2022

Segnaliamo alle imprese associate che la Regione Lombardia ha reso disponibile la modulistica per la dichiarazione annuale discariche (vedi allegati).

Pertanto, entro il 31 gennaio 2022, i gestori di discariche autorizzate devono presentare alla Regione Lombardia la consueta dichiarazione annuale (anno di imposta 2021) delle quantità e tipologie di rifiuti ritirati/smaltiti (compresi i corrispondenti scarti e/o rifiuti sovvalli) nel corso dell’anno 2021.

Detta dichiarazione deve contenere anche gli importi accettati dalla discarica a titolo di tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (c.d. Ecotassa Discariche) suddivisi per trimestre di riferimento, con l’indicazione delle date di versamento effettuate da detti gestori a favore di Regione Lombardia.

Ricordiamo che i dati riportati nella dichiarazione corrispondono alle registrazioni dei conferimenti effettuati nell’anno 2021.

 

DICHIARAZIONE ANNUALE ENTRO IL 31 GENNAIO 2022

Entro il 31 gennaio 2022 i gestori di discariche/inceneritori sono obbligati a trasmettere a Regione Lombardia, per ciascun impianto, una dichiarazione utilizzando il modulo Discariche 2021 (vedi allegati).

Solo nel caso in cui ricorrano le condizioni per l’applicazione delle addizionali e delle riduzioni d’imposta di cui alla DGR n. 738 del 5 novembre 2018 “Definizione delle modalità operative per l'individuazione dei Comuni soggetti alle addizionali e alle riduzioni del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi della L.R. 10/2003” e al DDUO n.15921 del 6 novembre 2019 “Individuazione dei Comuni soggetti per l'anno 2019 alle riduzioni del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi della L.R. 10/2003”, il gestore dell’impianto dovrà inviare anche il modulo Discariche 2021 - Allegato A (vedi allegati).

Per approfondimenti in merito all’individuazione dei Comuni soggetti alle addizionali e alle riduzioni del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi si rimanda al seguente link.

La dichiarazione deve essere presentata alla competente struttura tributaria della Regione Lombardia tramite PEC (presidenza@pec.regione.lombardia.it). Nell’impossibilità di firmare i documenti con firma elettronica si dovrà allegare anche la copia del documento di identità del gestore. Le dichiarazioni presentate, prive di sottoscrizioni del legale rappresentante, sono da considerare omesse se, entro 30 giorni dalla presentazione, ovvero dalla notifica dell’avviso per la conseguente regolarizzazione, il soggetto obbligato non provvede a sanare la relativa inadempienza.

 

ECOTASSA DISCARICHE - ANNO D’IMPOSTA 2022

Sono obbligati al versamento del tributo Ecotassa i seguenti soggetti:

-  i gestori di attività di stoccaggio definitivo di rifiuti (discariche);

-  i gestori di impianti di incenerimento per i rifiuti smaltiti tal quali, senza recupero di energia.

I gestori di cui sopra hanno l’obbligo di rivalsa nei confronti delle imprese edili che effettuano il conferimento dei rifiuti solidi in detti impianti.

L’importo dell’Ecotassa deve essere indicato in fattura in modo separato.

L’art. 24 della L.R. 6 agosto 2021 n. 15 (pubblicata sul BURL n. 32 del 10 agosto 2021) ha fissato alcune modifiche in merito alla disciplina dei tributi speciali per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (“Ecotassa”), in linea con quanto già previsto dalla precedente L.R. n.22/2016 relativamente alla finalizzazione del tributo e alla relativa determinazione delle aliquote, con l’obiettivo di favorire il recupero dei rifiuti disincentivando il loro conferimento in discarica.

A partire dal 1° gennaio 2022 verranno quindi applicate le nuove aliquote, di cui all’art. 53 della L.R. n. 10/2003 “Testo unico della disciplina regionale dei tributi”, come modificate dalla L.R. 15/2021.

In allegato, si trasmette la tabella con i nuovi importi in vigore dal 1° gennaio 2022.

 

Esenzioni pagamento Ecotassa

Le imprese edili che scelgono di conferire i propri rifiuti solidi presso i gestori di impianti di trattamento/recupero di rifiuti o presso gestori di attività di messa in riserva di rifiuti (cioè la fase preliminare di stoccaggio prima dell’avvio al recupero) non sono soggette al pagamento di detto tributo.

 

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO ECOTASSA

Già a partire dallo scorso anno, il versamento del tributo Ecotassa dovrà essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma pagoPA, cui si accede dal link al servizio Pagamenti in Lombardia.

Dall'elenco "Altre tipologie di pagamento", selezionare la voce "Ecotassa Rifiuti L.R. 10/2003" e, una volta inseriti i dati richiesti, scegliere la modalità di pagamento tra quelle proposte dal sistema.

 

PAGAMENTO DEL TRIBUTO IN MISURA RIDOTTA

In caso di rifiuti sovvalli (cioè la frazione di rifiuti rimanente da un’operazione di trattamento e recupero di rifiuti) prodotti da impianti di trattamento rifiuti mediante selezione meccanica, i conferitori (in questo caso, i gestori degli impianti di trattamento) possono usufruire del pagamento del tributo speciale in misura ridotta per detti rifiuti.

Infatti, i rifiuti sovvalli, non essendo più recuperabili, dovranno necessariamente essere smaltiti in discarica. Tuttavia, pur rimanendo sempre dei rifiuti sono soggetti ad una riduzione del 20% dell’importo del tributo, qualora il gestore dell’impianto di trattamento scelga di avvalersi del pagamento del tributo in misura ridotta.

In questo caso i soggetti interessati che intendono usufruire dell'applicazione del tributo in misura ridotta devono inviare, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile tramite PEC (ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it)  la dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà contenente la richiesta di usufruire della riduzione del tributo (Allegato III della D.g.r. 4274 del 25 ottobre 2012).

A seguito di tale richiesta i soggetti interessati, in grado di raggiungere gli obiettivi di recupero stabiliti dalla citata delibera regionale, saranno poi inseriti in un apposito elenco regionale che verrà pubblicato entro il 31 marzo di ogni anno.

Segnaliamo che per i rifiuti inerti (cioè ad esempio i rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione) gli impianti di selezione meccanica e/o riciclaggio (dedicati ad una sola frazione omogenea di rifiuto o a più frazioni destinate al recupero di materia) devono conseguire una percentuale di recupero non inferiore al 70% dei rifiuti in ingresso.

Ai fini della verifica del raggiungimento delle percentuali di recupero i soggetti interessati inseriti nell'elenco sono tenuti all'invio trimestrale della documentazione prevista dalla sopracitata delibera.

Per ulteriori approfondimenti in merito al pagamento del tributo in misura ridotta, si rimanda alle pagine predisposte da Regione Lombardia.

 

SANZIONI

L’articolo 57 della L.R. n. 10/2003 e s.m.i. prevede le seguenti sanzioni amministrative:

  • per il gestore che non presenta la dichiarazione annuale, da 103,29 a 516,46 euro;
  • per il gestore che presenta la dichiarazione annuale con dichiarazioni infedeli, da 103,29 a 516,46 euro;
  • per il gestore che presenta la dichiarazione oltre il mese successivo alla scadenza dell’ultimo trimestre di ciascun anno, da 51,65 a 258,23 euro;
  • per il gestore che ha omesso o registrato infedelmente operazioni di conferimento in discarica, sanzione da due a quattro volte il tributo relativo all’operazione, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme;
  • per il gestore che versa il tributo dopo la scadenza: oltre al pagamento del tributo evaso, si applica la sanzione pari al 30% dell’importo non versato e gli interessi moratori nella misura fissata per l’interesse legale a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile;
  • per il gestore che nega l’accesso ai funzionari provinciali addetti ai controlli tributari (come previsto dall’art. 56, comma 1, della L.R. n. 10/2003), da 516,00 a164,00 euro.

Con riferimento agli importi delle sanzioni sopra riportate, si precisa che per effetto delle disposizioni di cui all’art. 16 della L. 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, pari al doppio del minimo.

È fatta salva l’applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Si segnala, infine, che l’articolo 58 della sopracitata legge regionale prevede alcune presunzioni quando non è possibile, per gli organi addetti al controllo, determinare:

  1. il momento del conferimento in discarica;
  2. il quantitativo dei rifiuti conferiti;
  3. la qualità dei rifiuti.

Pertanto:

  1. il momento del conferimento in discarica viene presunto alla data di redazione del processo verbale;
  2. il quantitativo dei rifiuti conferiti viene presunto sulla base del volume dei rifiuti rapportato a un fattore di conversione peso/volume pari a 1.2;
  3. qualora sia impossibile da determinare la qualità dei rifiuti, agli stessi si applica l’imposta unitaria massima vigente per tonnellata.