Ecotassa discariche – dichiarazione annuale entro il 31 gennaio 2019
Entro il 31 gennaio 2019 i gestori di discariche di rifiuti solidi devono presentare alla Regione Lombardia la dichiarazione annuale delle quantità e tipologie di rifiuti ritirati/smaltiti nel corso dell’anno 2018. Gli importi sono invariati rispetto allo scorso anno.
31/gen/2019
Suggerimento n. 42/12 del 14 gennaio 2019
Precedenti comunicazioni in materia
Segnaliamo alle imprese associate che la Regione Lombardia ha reso disponibile la modulistica per la dichiarazione annuale discariche (vedi allegato).
Pertanto, entro il 31 gennaio 2019, i gestori di discariche autorizzate devono presentare alla Regione Lombardia la consueta dichiarazione annuale (anno di imposta 2018) delle quantità e tipologie di rifiuti ritirati/smaltiti (compresi i corrispondenti scarti e/o rifiuti sovvalli) nel corso dell’anno 2018.
Detta dichiarazione deve contenere anche gli importi accettati dalla discarica a titolo di tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (c.d. Ecotassa Discariche) suddivisi per trimestre di riferimento, con l’indicazione delle date di versamento effettuate da detti gestori a favore di Regione Lombardia.
Ricordiamo che i dati riportati nella dichiarazione corrispondono alle registrazioni dei conferimenti effettuati nell’anno 2018.
DICHIARAZIONE ANNUALE ENTRO IL 31 GENNAIO 2019
Entro il 31 gennaio 2019 i gestori di discariche/inceneritori sono obbligati a trasmettere a Regione Lombardia, per ciascun impianto, una dichiarazione in duplice copia utilizzando il modulo allegato.
La dichiarazione deve essere presentata alla competente struttura tributaria della Regione Lombardia tramite PEC (presidenza@pec.regione.lombardia.it) oppure invio postale (fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante) al seguente indirizzo:
Regione Lombardia
D.G. Presidenza – D.C. Bilancio e Finanza - U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali
piazza Città di Lombardia 1
20124 - Milano
Le dichiarazioni presentate, prive di sottoscrizioni del legale rappresentante, sono da considerare omesse se, entro 60 giorni dalla presentazione, ovvero dalla notifica dell’avviso per la conseguente regolarizzazione, il soggetto obbligato non provvede a sanare la relativa inadempienza.
ECOTASSA DISCARICHE - ANNO D’IMPOSTA 2019
Soggetti obbligati al pagamento Ecotassa
Sono obbligati al versamento del tributo Ecotassa i seguenti soggetti:
- i gestori di attività di stoccaggio definitivo di rifiuti (discariche);
- i gestori di impianti di incenerimento per i rifiuti smaltiti tal quali, senza recupero di energia.
I gestori di cui sopra hanno l’obbligo di rivalsa nei confronti delle imprese edili che effettuano il conferimento dei rifiuti solidi in detti impianti.
L’importo dell’Ecotassa deve essere indicato in fattura in modo separato.
Esenzioni pagamento Ecotassa
Le imprese edili che scelgono di conferire i propri rifiuti solidi presso i gestori di impianti di trattamento/recupero di rifiuti o presso gestori di attività di messa in riserva di rifiuti (cioè la fase preliminare di stoccaggio prima dell’avvio al recupero) non sono soggette al pagamento di detto tributo.
IMPORTI ECOTASSA ANNO 2019
La L.R. n. 10/2003 e s.m.i. ha fissato gli importi per l’Ecotassa, cioè il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, diversificando l’ammontare dell’imposta sulla base della tipologia di discarica alla quale viene conferito il rifiuto (rifiuti inerti, non pericolosi, pericolosi).
Pertanto, indipendentemente dal settore di provenienza dei rifiuti, il tributo è da corrispondere dal conferente al gestore della discarica in funzione della tipologia di quest’ultima a cui si conferisce il rifiuto.
La Regione Lombardia ha lasciato invariati gli importi del tributo Ecotassa pertanto, per tutto l’anno 2019, si continuano ad applicare gli importi già in vigore nel 2017 e nel 2018, come da tabella allegata.
Segnaliamo che l’ammontare dell’imposta di tale tributo speciale è fissato con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo (ai sensi dell’art.53, comma 2, della L.R. n. 10 del 14 luglio 2003 e s.m.i.).
MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO ECOTASSA
Il tributo è versato a favore della Tesoreria della Regione Lombardia dai soggetti passivi (cioè i gestori delle discariche e degli impianti di incenerimento) entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.
Il versamento del tributo deve essere effettuato da parte del gestore della discarica tramite bonifico su conto corrente bancario IBAN IT02 A030 6909 7901 0000 0300 050 intestato alla Tesoreria della Regione Lombardia – piazza Città di Lombardia 1 – 20124 - Milano.
Causale versamento: Ecotassa – Nome Azienda – n° trimestre di riferimento (I,II,III o IV) – anno.
PAGAMENTO DEL TRIBUTO IN MISURA RIDOTTA
In caso di rifiuti sovvalli (cioè la frazione di rifiuti rimanente da un’operazione di trattamento e recupero di rifiuti) prodotti da impianti di trattamento rifiuti mediante selezione meccanica, i conferitori (in questo caso, i gestori degli impianti di trattamento) possono usufruire del pagamento del tributo speciale in misura ridotta per detti rifiuti.
Infatti i rifiuti sovvalli non essendo più recuperabili dovranno necessariamente essere smaltiti in discarica. Tuttavia pur rimanendo sempre dei rifiuti sono soggetti ad una riduzione del 20% dell’importo del tributo, qualora il gestore dell’impianto di trattamento scelga di avvalersi del pagamento del tributo in misura ridotta.
In questo caso i soggetti interessati che intendono usufruire dell'applicazione del tributo in misura ridotta devono inviare, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - U.O. Attività Estrattive, Rifiuti e Bonifiche - Struttura Attività Tecnico Pianificatoria e di Programmazione in materia di rifiuti e alla Direzione Centrale Programmazione Integrata e Finanza - U.O. Fiscalità e Federalismo Fiscale, la dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà contenente la richiesta di usufruire della riduzione del tributo (Allegato III della D.g.r. 4274 del 25 ottobre 2012).
A seguito di tale richiesta i soggetti interessati, in grado di raggiungere gli obiettivi di recupero stabiliti dalla citata delibera regionale, saranno poi inseriti in un apposito elenco regionale che verrà pubblicato entro il 31 marzo di ogni anno.
Segnaliamo che per i rifiuti inerti (cioè ad esempio i rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione) gli impianti di selezione meccanica e/o riciclaggio (dedicati ad una sola frazione omogenea di rifiuto o a più frazioni destinate al recupero di materia) devono conseguire una percentuale di recupero non inferiore al 70% dei rifiuti in ingresso.
Ai fini della verifica del raggiungimento delle percentuali di recupero i soggetti interessati inseriti nell'elenco sono tenuti all'invio trimestrale della documentazione prevista dalla sopracitata delibera.
Per ulteriori approfondimenti in merito al pagamento del tributo in misura ridotta, si rimanda alla D.g.r. 4274 del 25 ottobre 2012 e alla pagina web dedicata al servizio Ecotassa sul sito web istituzionale di Regione Lombardia: http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/tributi-e-canoni-per-le-imprese/ecotassa/ecotassa-/ecotassa
SANZIONI
L’articolo 57 della L.R. n. 10/2003 e s.m.i. prevede le seguenti sanzioni amministrative:
- per il gestore che non presenta la dichiarazione annuale, da 103,29 a 516,46 euro;
- per il gestore che presenta la dichiarazione annuale con dichiarazioni infedeli, da 103,29 a 516,46 euro;
- per il gestore che presenta la dichiarazione oltre il mese successivo alla scadenza dell’ultimo trimestre di ciascun anno, da 51,65 a 258,23 euro;
- per il gestore che ha omesso o registrato infedelmente operazioni di conferimento in discarica, sanzione da due a quattro volte il tributo relativo all’operazione, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme;
- per il gestore che versa il tributo dopo la scadenza: oltre al pagamento del tributo evaso, si applica la sanzione pari al 30% dell’importo non versato e gli interessi moratori nella misura fissata per l’interesse legale a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile;
- per il gestore che nega l’accesso ai funzionari provinciali addetti ai controlli tributari (come previsto dall’art. 56, comma 1, della L.R. n. 10/2003), da 516,00 a164,00 euro.
Con riferimento agli importi delle sanzioni sopra riportate, si precisa che per effetto delle disposizioni di cui all’art. 16 della L. 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, pari al doppio del minimo.
E’ fatta salva l’applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
Si segnala, infine, che l’articolo 58 della sopracitata legge regionale prevede alcune presunzioni quando non è possibile, per gli organi addetti al controllo, determinare:
1.il momento del conferimento in discarica;
2. il quantitativo dei rifiuti conferiti;
3. la qualità dei rifiuti.
Pertanto:
1. il momento del conferimento in discarica viene presunto alla data di redazione del processo verbale;
2. il quantitativo dei rifiuti conferiti viene presunto sulla base del volume dei rifiuti rapportato a un fattore di conversione peso/volume pari a 1.2;
3. qualora sia impossibile da determinare la qualità dei rifiuti, agli stessi si applica l’imposta unitaria massima vigente per tonnellata.