Denuncia prelievi acque pubbliche ad uso industriale entro il 31 marzo 2017
Entro il 31 marzo 2017 scade il termine per la denuncia dei volumi di acqua ad uso industriale derivati/prelevati nell’anno 2016, da effettuare alle Province territorialmente competenti.
31/mar/2017
Suggerimento n.130/35 del 3 marzo 2017
Facciamo seguito al Suggerimento n. 107/2016 per ricordare che, tutti coloro che sono concessionari di derivazione/prelievo d’acqua pubblica da corsi d’acqua superficiali, da sorgenti, da pozzi, hanno l’obbligo di denunciare entro il 31 marzo 2017 alla Provincia/Città Metropolitana nel cui territorio è ubicata la derivazione/prelievo le misurazioni riferite alle portate e ai volumi d’acqua ad uso industriale derivati/prelevati nell’anno 2016.
NUOVO TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI
Segnaliamo invece alle imprese che per effetto della modifica introdotta dall’art. 7 comma 3 della L.R. 35/2016, il nuovo termine per il pagamento anticipato dei canoni idrici demaniali anno 2017 per l’utilizzo dell’acqua pubblica è stato prorogato al 30 giugno 2017 (invece che al 31 marzo, come negli anni scorsi).
DENUNCIA ANNUALE MISURAZIONI
Tutte le imprese concessionarie di derivazione/prelievo d’acqua pubblica ad uso industriale da corsi d’acqua superficiali, da sorgenti, da pozzi hanno l’obbligo di denunciare annualmente alla Provincia/Città Metropolitana nel cui territorio è ubicata la derivazione/prelievo le misurazioni riferite alle portate nonché ai volumi d’acqua derivati/prelevati nell’anno 2016.
Scadenza denuncia
La denuncia annuale delle citate misurazioni deve essere effettuata entro il 31 marzo 2017 (termine stabilito con D.G.R. n. 7/12194 del 21 febbraio 2003).
Esclusioni
Sono esclusi dall'obbligo di presentare la denuncia annuale delle misurazioni i soggetti che derivano/prelevano acque pubbliche per uso domestico.
Per uso domestico si intende l’uso potabile, igienico, l’innaffiamento di orti e giardini, l’abbeveraggio del bestiame, purché tali utilizzi siano rivolti all’uso familiare e non configurino un’attività economica produttiva.
Destinatario denuncia
La denuncia delle misurazioni riferite alle portate e ai volumi di acqua deve essere presentata alla Provincia/Città Metropolitana nel cui territorio è ubicata la derivazione/prelievo di acqua pubblica nei termini di cui sopra ed è riferita ai quantitativi utilizzati nell’anno precedente (cioè nell’anno 2016).
Modulistica e modalità di denuncia
Trasmettiamo in allegato la modulistica da utilizzare, ai fini della denuncia annuale delle misurazioni riferite alle portate e ai volumi di acqua derivati/prelevati (allegata alla Dgr n. 7/3235 del 26 gennaio 2001 e pubblicata sul BURL S.O. n. 7 del 12 febbraio 2001).
Ad eccezione della Città Metropolitana di Milano che ha predisposto la trasmissione della denuncia per via telematica, la modulistica cartacea da utilizzare per la denuncia annuale riguarda i prelievi: da pozzo (scheda A), da sorgente (scheda B), da corso d’acqua superficiale (scheda C). Una volta compilato, il modulo cartaceo (scaricabile anche dal sito della Regione Lombardia) deve essere datato, timbrato e firmato dal proprietario o dal legale rappresentante della concessione e trasmesso all’Ufficio provinciale competente, in una delle modalità di seguito specificate.
Attenzione
La denuncia deve essere presentata anche se il prelievo è pari a zero.
Città Metropolitana di Milano (ex Provincia di Milano)
La denuncia annuale deve essere effettuata per via telematica collegandosi al sito http://inlinea.provincia.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php e cliccando successivamente il link in alto a sinistra "Autorizzazioni e Comunicazioni", scegliendo "Acque" ed infine "Denunce di prelievo".
Solo ed esclusivamente in caso di difficoltà con la compilazione/trasmissione telematica, è possibile trasmettere alla Città Metropolitana di Milano il “modulo di denuncia annuale acque pubbliche cartaceo” (vedi allegato) tramite una delle modalità alternative seguenti:
- a mano, presso l’Ufficio Protocollo Città Metropolitana di Milano, Corso di Porta Vittoria n. 27 - 20122 Milano – piano terra, in duplice copia al fine di ottenere copia timbrata per ricevuta;
- per posta (raccomandata r/r) all’indirizzo sopraindicato (fa fede la data del timbro postale di spedizione);
- tramite PEC, Servizio Risorse Idriche protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it;
- via fax al numero 02/77405427.
Provincia di Monza e Brianza
La denuncia annuale può essere presentata:
- a mano, presso Ufficio Protocollo dell'Amministrazione Provinciale di Monza, via Grigna, 13 - 20900 Monza, in duplice copia al fine di ottenere copia timbrata per ricevuta;
- per posta (raccomandata r/r) spedendo la denuncia all’indirizzo di cui sopra (fa fede la data del timbro postale di spedizione);
- tramite PEC all’indirizzo provincia-mb@pec.provincia.mb.it;
- via fax al numero 039/9462165.
Provincia di Lodi
La denuncia annuale può essere presentata:
- a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Provinciale, via Fanfulla n. 14 - 26900 Lodi, in duplice copia al fine di ottenere copia timbrata per ricevuta;
- per posta (raccomandata r/r) spedendo la denuncia all’indirizzo di cui sopra (fa fede la data del timbro postale di spedizione);
Invitiamo a prestare particolare attenzione alla compilazione del modulo, in modo subordinato al tipo di approvvigionamento idrico (da acqua superficiale, da sorgente o da pozzi), indicando la corretta codifica delle attività economiche (codice ATECO 2007).
SANZIONI
Mancata presentazione della denuncia annuale
(art. 133 comma 8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.)
Sanzione da 1.500 a 6.000 euro (minimo 2.000 euro, secondo art.16 della L.689/1981).
Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.
Utilizzo difforme da quanto previsto nel provvedimento di concessione
(art. 7 comma 1 lettera e) della L.R. 5/2007)
Sanzione da 500 a 20.000 euro (minimo 1.000 euro, secondo art.16 della L.689/1981).
Mancata installazione del misuratore di portata (ove previsto) e mancata o incompleta trasmissione dei dati di misurazione delle portate e dei volumi d’acqua
(art. 7 comma 1 lettera e) della L.R 5/2007)
Sanzione da 500 a 20.000 euro (minimo 1.000 euro, secondo art.16 della L.689/1981)
Derivazione abusiva senza concessione
(art. 96 comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.)
Sanzione da 3.000 a 30.000 euro (minimo 6.000 euro, secondo art.16 della L.689/1981). Nei casi di particolare tenuità, è applicata una sanzione da 300 a 1.500 euro (minimo 500 euro, secondo art.16 della L.689/1981).