Calendario rinnovi autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
Il 31/12/2013 scade il termine per le istanze di rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti autorizzati (in forma esplicita o tacita ai sensi ex art. 12 del D.P.R. n. 203/1998) nel periodo dal 01/01/1996 al 31/12/1999.
30/dic/2013
Suggerimento n. 558/118 dell' 11 dicembre 2013
Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 495 del 17 dicembre 2012 per ricordare ai gestori di impianti fissi di:
- |
produzione di conglomerati cementizi; |
- |
trattamento e stoccaggio di rifiuti e materiali inerti; |
- |
produzione di conglomerati bituminosi; |
- |
lavorazioni di materiali lapidei in genere; |
che le Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza hanno adottato, con apposite Delibere di Giunta Provinciale (rispettivamente n. 2779 del 29/03/2011; n. 2234 del 22/12/2010, n. 253 del 22/12/2010) il calendario per la presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera SOLO per gli impianti fissi autorizzati in forma esplicita o tacita ai sensi dell’ex art. 12 del D.P.R. n. 203/1998, nel periodo dal 01/01/1996 al 31/12/1999.
Diversamente gli impianti fissi autorizzati dopo il 2006 non soggiacciono a dette scadenze (vedi tabella sotto riportata) in quanto i medesimi hanno l’obbligo di rinnovare le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera secondo i termini fissati dall’art. 208, comma 12, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. entro 10 anni dalla data di emissione dell’autorizzazione per gli impianti. Detto rinnovo dovrà avvenire con la procedura di AUA (vedi note successive).
NOVITA’: NUOVA PROCEDURA RINNOVO AUTORIZZAZIONI
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 inerentela disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), a partire dal 13 giugno 2013 è obbligatorio presentare le istanze di rinnovo dell’autorizzazionealle emissioni in atmosfera tramite la modulistica prevista per l’AUA (vedi note successive e Suggerimento n. 469/2013).
Si ricorda che la mancata presentazione della domanda di rinnovo comporta la decadenza dell'autorizzazione precedente e che la mancanza di autorizzazione o l’esercizio dell’attività con autorizzazione scaduta è un reato.
Per le Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza il rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni segue le seguenti scadenze:
PRESENTAZIONE DOMANDA DI RINNOVO entro il |
AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA RILASCIATA |
|
- |
31 dicembre 2013 |
dal 01/01/1996 al 31/12/1999 |
- |
31 dicembre 2014 |
dal 01/01/2000 al 31/12/2002 |
- |
31 dicembre 2015 |
dal 01/01/2003 al 29/04/2006 |
Vi segnaliamo che, come previsto dall’art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, per l’esercizio dei citati impianti (stabilimenti) che producono emissioni in atmosfera devono essere rilasciate apposite autorizzazioni dalla Provincia nel cui territorio è ubicato l’impianto.
In passato tali autorizzazioni erano rilasciate in forma tacita mentre oggi è necessario attendere una risposta esplicita al rinnovo da parte delle Province territorialmente competenti.
Vi ricordiamo che le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera sono di due tipi, e più precisamente:
- |
ordinarie semplificate, autorizzazioni relative a 15 attività appositamente individuate dalla Regione Lombardia con la circolare del 6.06.2006 e descritte nelle D.G.R 20/12/02 n. 11667, DGR 23/01/2004 n.7/16103 e D.G.R 22/06/2005 N. 8/196, il cui procedimento è disciplinato dall’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; |
- |
ordinarie, autorizzazioni per gli stabilimenti indicati nell’art. 269 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i e pertanto non compresi tra le 15 sopracitate per le quali è prevista la procedura semplificata. |
ESCLUSIONI
Gli impianti mobili di trattamento-recupero rifiuti inerti oppure gli impianti mobili che effettuano la sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di costruzione, demolizione e scavo (installati momentaneamente in cantiere), sono esclusi dalle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art 208 comma 15 del D.Lgs. 1852/06 e s.m.i..
Come EFFETTUARE IL RINNOVO
Come già segnalato con il Suggerimento n. 469/2013 e anticipato nelle note precedenti, dal 13 giugno 2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 inerentela disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Per presentare le istanze di rinnovo dell’autorizzazionealle emissionii gestori di stabilimenti soggetti a rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni dovranno utilizzare sia il nuovo modulo di richiesta AUA sia la modulistica settoriale precedentemente utilizzata (art. 269 D.Lgs 152/2006 per la procedura ordinaria o semplificata oppure art. 272 D.Lgs 152/2006 per le autorizzazioni in deroga) e inviare il tutto per via telematica tramite PEC allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente.
Nella compilazione del modulo di istanza AUA si dovrà inoltre indicare se il soggetto richiedente è titolare di altre autorizzazioni (che sono sostituite da AUA), allegando tutta la documentazione necessaria per il rinnovo del titolo relativo alle emissioni in atmosfera e per tutti gli altri necessari (es. autorizzazione agli scarichi, ecc…).
Attenzione
In sintesi, gli impianti sono soggetti ad AUA perché necessitano di rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ma l’istanza di AUA dovrà essere predisposta inserendo, oltre alla citata autorizzazione alle emissioni, anche tutti gli altri titoli ambientali ricompresi nell’AUA (anche se non sono ancora in scadenza).
L'Autorizzazione Unica Ambientale avrà durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio, potrà essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito e ricomprenderà automaticamente anche tutte le altre autorizzazioni previste dall’AUA.
Pertanto, le naturali scadenze delle altre autorizzazioni ricomprese nell’AUA verranno prorogate di 15 anni e avranno tutte analoga scadenza, coincidente con quella del primo titolo soggetto a rinnovo (in questo caso con l’autorizzazione alle emissioni).
Per quanto sopra indicato, e nel rispetto di quanto stabilito dal combinato disposto della L. 241/90 e del D.P.R. 59/2013, le comunicazioni eventualmente presentate alle Province a partire dal 13/06/2013 verranno respinte, specificando al gestore dell’impianto che il soggetto abilitato alla ricezione delle istanze è il SUAP territorialmente competente.
Si segnala che i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto 59/2013 saranno invece conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio degli stessi.
Per ulteriori approfondimenti in merito alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale si rimanda al nostro Suggerimento n. 469/2013.
Invitiamo inoltre le imprese a prendere visione delle pagine tematiche relative alle emissioni in atmosfera predisposte sui siti istituzionali delle Province di nostra competenza:
Provincia di Milano |
Provincia di Monza e Brianza |
Provincia di Lodi |
http://www.provincia.lodi.it/template.php?pag=288&id_newsdettaglio=176 |
SANZIONI
Ai sensi dell’art. 279 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., chi esercita un’attività in assenza della prescritta autorizzazione o continua l’esercizio dell’impianto/dell’attività con autorizzazione scaduta, è punito con la pena dell’arresto da 2 mesi a 2 anni o dell’ammenda da 258,00 a 1032,00 euro (sanzione minima 344,00 euro per effetto dell’art. 16 della legge n. 689/81).
Per visionare l’elenco delle 15 attività per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in procedura ordinaria semplificata e le attività in procedura ordinaria si rimanda al citato Suggerimento n. 495 del 17 dicembre 2012.