Bonifica amianto - relazione annuale entro il 28 febbraio 2019

Le sole imprese che svolgono direttamente, con proprie maestranze e attrezzature, le attività di bonifica di amianto hanno l’obbligo di trasmettere on-line, entro il 28 febbraio 2019, la relazione annuale sull’attività svolta nel corso dell’anno 2018.

28/feb/2019

Suggerimento n. 83/25 del 6 febbraio 2019

Le imprese che svolgono direttamente con le proprie maestranze e attrezzature attività di bonifica di manufatti e strutture contenenti amianto hanno l’obbligo di inviare la relazione annuale sull’attività svolta nel corso dell’anno 2018, esclusivamente tramite l’applicativo informatico Ge.M.A (https://www.previmpresa.servizirl.it/gema/guest/Home.do).  

Ricordiamo infatti che, in coerenza con le previsioni del Ddgs n.1785 del 04/03/2014, la Regione Lombardia ha disposto la trasmissione della notifica, del piano di lavoro e della relazione annuale dell’attività di bonifica di manufatti contenenti amianto esclusivamente on-line tramite l’applicativo informatico Ge.M.A.

La relazione annuale amianto deve essere trasmessa on-line entro il 28 febbraio di ogni anno (invece che al 31 marzo, come in passato).

Per la trasmissione telematica della relazione annuale amianto, le imprese dovranno:

- essere dotate di Carta CRS/CNS, con relativo PIN, rilasciato dall’ATS (ex ASL) di competenza o dalle sedi spazio Regione della Provincia di appartenenza;

- disporre di un lettore di Smart Card, che potrà essere richiesto presso le ATS di competenza;

- installare il software CRS (scaricabile gratuitamente dal sito http://www.crs.regione.lombardia.it).

 

ESCLUSIONI

Sono escluse dall’obbligo di relazione annuale amianto le imprese committenti che hanno affidato a ditte terze specializzate/autorizzate l’attività di bonifica amianto tramite rimozione con smaltimento, incapsulamento, sovracopertura.

 

SANZIONI

L’inosservanza dell’obbligo di invio della relazione annuale amianto nei termini indicati è punita con la sanzione amministrativa da 2.582,29 a 5.164,57 euro (articolo 15, comma 4, legge n. 257/1992). Ai sensi e per effetto dell’art. 16 della legge 689/1981 la sanzione minima applicabile è pari a 1.721,52 euro.