Bonifica amianto: relazione annuale entro il 28 febbraio 2015

Le sole imprese che svolgono direttamente con proprie maestranze e attrezzature attività di bonifica di amianto hanno l’obbligo di trasmettere on-line, entro il 28 febbraio 2015 (invece che al 31 marzo), la relazione annuale sull’attività svolta nel corso dell’anno 2014.

27/feb/2015

Suggerimento n. 42 /10 del 28 gennaio 2015

Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 116/2014 e n. 551/2014 per segnalare che le sole imprese che svolgono direttamente con le proprie maestranze e attrezzature l’attività di bonifica di manufatti e strutture contenenti amianto hanno l’obbligo di inviare, la relazione annuale sull’attività svolta nel corso dell’anno 2014, esclusivamente tramite l’applicativo informatico Ge.M.A (Gestione Manufatti Amianto - www.previmpresa.servizirl.it/gema/).

Ricordiamo infatti che, in coerenza con le previsioni del DDGS n.1785 del 04/03/2014, laRegione Lombardia ha disposto la trasmissione esclusivamente on-line, tramite l’applicativo informatico Ge.M.A, della notifica, del piano di lavoro e della relazione annuale dell’attività di bonifica di manufatti contenenti amianto.

NUOVA SCADENZA

RELAZIONE ANNUALE AMIANTO ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2015

In data 20 gennaio 2014 tuttavia, è stata rilasciata la nuova funzionalità di Ge.M.A. che consente alle imprese esercenti attività di bonifica amianto di inviare on-line la relazione annuale amianto, nel rispetto dell’obbligo sancito dall’art. 9 comma 1 della legge 257/1992.

Diversamente dagli anni scorsi quindi, la relazione annuale amianto deve essere trasmessa on-line entro il 28 febbraio 2015 (invece che al 31 marzo).

In questo modo, la Regione Lombardia si adegua quindi alla scadenza del 28 febbraio stabilita, già a livello nazionale, dal punto 2 della circolare ministeriale n. 124976 del 17/02/1993.

La relazione annuale sarà compilata, senza soluzioni di continuità, a partire dai dati che le stesse imprese hanno caricato in Ge.M.A., nel 2014, per l’invio delle notifiche e dei piani per i lavori di bonifica dei manufatti contenenti amianto (di cui agli articoli 250 e 256 D.Lgs 81/08).

Si segnala che, per la trasmissione telematica, le imprese dovranno:

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essere dotate di Carta CRS/CNS, con relativo PIN – rilasciato dall’ASL di competenza o dalle sedi spazio Regione della Provincia di appartenenza;

   

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disporre di un lettore di Smart Card – che potrà essere richiesto presso la ASL di competenza;

   

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installare il software CRS (scaricabile gratuitamente dal sito http://www.crs.regione.lombardia.it).

L’accesso alla nuova funzionalità è all’indirizzo web: www.previmpresa.servizirl.it/gema/, dove è possibile scaricabile anche il manuale utente.

Invitiamo le imprese a segnalare all’Associazione qualsiasi difficoltà dovessero riscontrare con l’implementazione e l’utilizzo dell’applicativo Ge.M.A..

ESCLUSIONI

Sono escluse dall’obbligo di relazione annuale amianto le imprese committenti che hanno affidato a ditte terze specializzate/autorizzate l’attività di bonifica amianto tramite rimozione con smaltimento, incapsulamento, sovracopertura.

SANZIONI

L’inosservanza dell’obbligo di invio della relazione annuale amianto nei termini indicati è punita con la sanzione amministrativa da 2.582,29 a 5.164,57 euro (articolo 15, comma 4, Legge n. 257/1992). Ai sensi e per effetto dell’art. 16 della L.689/1981 la sanzione minima applicabile è pari a 1.721,52 euro.