Amianto: scadenza importante 30 gennaio 2013
Vi ricordiamo che, entro mercoledì 30 gennaio p.v., i proprietari di edifici, impianti o luoghi in cui sia ancora presente amianto “non bonificato”, hanno l’obbligo di notificare all’ASL dove sono ubicate dette strutture, la presenza di amianto, utilizzando apposita modulistica regionale “Modulo NA1”, al fine di evitare le sanzioni amministrative da 100,00 a 1.500,00 euro.
29/gen/2013
Suggerimento n.70/11 del 28 gennaio 2013
Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 325/2012 per ricordare ai proprietari di edifici, impianti o luoghi in cui sia ancora presente amianto e non sia stato effettuato uno dei tre interventi alternativi di “bonifica” (previsti dal D.M. 6 settembre 1994):
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rimozione; |
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confinamento (da non confondere con il termine “confinato” riportato nel modulo NA1, in quanto quest’ultimo termine si riferisce ad una semplice barriera fisica permanente di separazione dell’amianto da altre strutture e pertanto non è da considerarsi un intervento di bonifica); |
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sovracopertura; |
che hanno l’obbligo di notificare la presenza di amianto entro il 30 gennaio 2013 all’ASL territorialmente competente (cioè dove sono ubicate dette strutture), qualora non avessero già provveduto a detto adempimento entro il termine del 22 dicembre 2008 (vedi Suggerimento n. 399/2008).
Per notificare la presenza di amianto è obbligatorio utilizzare l’apposita modulistica regionale “Modulo NA1” (vedi allegato) al fine di evitare le sanzioni amministrative da 100,00 a 1.500,00 euro previste dalla L.R. 14/2012.
Sono pertanto esclusi dalla citata segnalazione entro il 30 gennaio 2013 coloro che hanno completato uno dei tre interventi di “bonifica” di cui sopra, opportunamente comunicato all’ASL di competenza.
Allegato
Modulo NA1 – NOTIFICA PRESENZA DI AMIANTO IN STRUTTURE O LUOGHI