ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.LGS 205/2010 E VERSAMENTO ENTRO IL 30 APRILE 2011 DEI DIRITTI ANNUALI D’ISCRIZIONE

Il D.Lgs n. 205/2010 ha introdotto alcune novità e modifiche in merito alle categorie dell’Albo Gestori Ambientali: confermato il pagamento, entro il 30 aprile 2011, dei diritti annuali d'iscrizione.

29/apr/2011

Suggerimento n. 106/30 dell'8 aprile 2011

Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 147 del 2 aprile 2010 per informare che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010 al Testo Unico dell’Ambiente (D.Lgs. 152/06 e s.m.i), sono state introdotte alcune novità in merito all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
 
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali tramite la circolare del 9 febbraio 2011 – prot. N. 240/Albo/Pres ha fornito chiarimenti in ordine a dette modifiche (vedi allegato alla sola versione telematica del presente Suggerimento).
 
Il medesimo Albo ha pubblicato le deliberazioni del 15 dicembre 2010 e del 19 gennaio 2011 prot. N. 01/Albo/CN in merito ai “criteri” per l’iscrizione alla categoria 8 (intermediari e commercianti di rifiuti), mentre con la pubblicazione della deliberazione del 19 gennaio 2011 prot. 02/CN/Albo ha fornito la “modulistica” d’iscrizione a detta categoria.
 
Le seguenti novità riguardano fondamentalmente le società che “gestiscono i rifiuti” e che sono iscritte in procedura ordinaria.
 
Per le imprese edili iscritte all’Albo con procedura semplificata e che effettuano il trasporto dei propri rifiuti vi rimandiamo alle novità già illustrate con Suggerimento n. 102 del 31 marzo 2011. Per dette imprese sarà predisposto un ulteriore Suggerimento in merito alla scadenza del 30 aprile 2011 riguardante il pagamento del diritto annuale (versamento 50,00 euro).
 
NOVITA’ PER I GESTORI DEI RIFIUTI
 
Ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, così come modificato dall’art. 25 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 205/2010, le categorie dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali interessate da “novità/modifiche/abrogazioni” sono quelle dalla categoria 1 alla categoria 8, mentre le categorie 9 e 10 non hanno subito modifiche.
 
Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati): possono rimanere iscritti all’Albo fino alla naturale scadenza della propria iscrizione. In alternativa possono chiedere la revoca (nel caso di autorizzazione al solo trasporto di rifiuti non pericolosi) o la rideterminazione (nel caso di trasporto di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi) delle garanzie finanziarie prestate.
 
Categoria 2 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi avviati al recupero): non è più possibile iscriversi in detta categoria in quanto tale procedura di iscrizione è stata abrogata dalla vigente normativa. Le iscrizioni in essere saranno valide fino alla loro naturale scadenza. Si precisa che le imprese iscritte alla categoria 2 in fase di rinnovo dovranno richiedere l’iscrizione in categoria 4 (per i rifiuti speciali non pericolosi individuati dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i e regolamentati dall’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i).
 
Categoria 3 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi avviati al recupero): non è più possibile iscriversi in detta categoria in quanto tale procedura di iscrizione è stata abrogata dalla vigente normativa. Le iscrizioni in essere saranno valide fino alla loro naturale scadenza. Si precisa che le imprese iscritte alla categoria 3 in fase di rinnovo dovranno richiedere l’iscrizione in categoria 5 (per i rifiuti speciali pericolosi individuati dal D.M. 12 giugno 2002 n. 161 e regolamentati dall’ art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i).
 
Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi): possono rimanere iscritti all’Albo fino alla naturale scadenza dell’iscrizione oppure chiedere la cancellazione dalla categoria 4 e la revoca dell’accettazione della relativa garanzia finanziaria prestata. Mentre i soggetti che si iscrivono nella sola categoria 4 non sono invece più tenuti alla prestazione di garanzie finanziarie.
 
Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi): le imprese iscritte, alla luce delle nuove disposizioni, possono con la stessa iscrizione effettuare la raccolta e il trasporto sia di rifiuti pericolosi che non pericolosi (prima di tale modifica era obbligatorio invece iscriversi in due categorie distinte, rispettivamente in categoria 5 per i rifiuti pericolosi e in categoria 4 per i rifiuti non pericolosi).
 
Categoria 6 (gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi): è stata abrogata.
 
Categoria 7 (gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti): è stata abrogata.
 
Categoria 8 (commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi): è stata attivata la categoria riguardante l’attività di “intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”, che nella previgente normativa non era ancora operativa.
 
Pensando di fare cosa gradita riportiamo le definizioni di commerciante e intermediario introdotte all’art. 183 del Testo Unico dell’Ambiente, così come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010:

  • commerciante: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
  • intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero e lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

 
Categoria 9 (bonifica di siti): nessuna modifica.
 
Categoria 10 (bonifica di beni contenenti amianto - 10A e 10B) : nessuna modifica.
 
Pensando di fare cosa gradita trasmettiamo alla sola versione telematica del presente Suggerimento la tabella “aggiornata” delle categorie di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti riferite alle società che gestiscono professionalmente i rifiuti.
 
Per ulteriori approfondimenti nonché il reperimento della modulistica si rimanda sito http://www.mi.camcom.it/show.jsp?page=273500#catogoria6 .
Inoltre al seguente link http://www.albogestoririfiuti.it/Normativa.aspx è possibile consultare e scaricare le circolari e le delibere dell’Albo citate nel presente Suggerimento.
 
DIRITTI ANNUALI D’ISCRIZIONE ALL’ALBO
OBBLIGO DEL VERSAMENTO ENTRO IL 30 APRILE 2011
 
Ricordiamo che i gestori professionali dei rifiuti iscritti alle categorie vigenti dell’Albo hanno l’obbligo di versare, entro il 30 aprile 2011, gli importi dei diritti annuali di iscrizione al medesimo.
 
Detta scadenza di pagamento deve essere osservata anche da coloro che sono attualmente iscritti alla categoria 2 e 3 (fino alla naturale scadenza dell’iscrizione).
 
Si precisa che detti importi non sono variati rispetto all’anno scorso, sono stati aggiunti gli importi relativi alla categoria 8 che nell’anno precedente non era ancora stata attivata.
Trasmettiamo in allegato alla sola versione telematica del presente Suggerimento una tabella recante gli importi dei diritti annuali d’iscrizione 2011 per ciascuna categoria/classe dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
 
Gli importi vanno versati a favore della Sezione Regionale dell'Albo nel cui territorio di competenza ha sede legale l'impresa (cioè CCIAA di Milano).
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO
 
Per il pagamento del diritto annuale relativo all'anno 2011 le imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali - sezione Regionale Lombardia riceveranno da detto Ente, entro il 30 aprile 2011, un bollettino precompilato.
 
A tal proposito si invitano le imprese iscritte ad effettuare il pagamento dovuto esclusivamente tramite tale bollettino. Qualora le imprese non dovessero ricevere detto bollettino postale precompilato, il diritto annuale deve essere pagato tramite conto corrente postale n. 54828207 intestato alla Camera di Commercio di Milano - Albo Gestori Ambientali utilizzando un bollettino a due sezioni.
 
Nella compilazione del bollettino le imprese iscritte con “procedura ordinaria” devono:

  • alla voce "eseguito da" scrivere la ragione sociale dell’impresa per la quale si esegue il versamento;
  • nella causale indicare:
    • il numero d'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
    • la/e categoria/e e classe/i alla/e quale/i l’impresa è iscritta;
    • l’anno d'iscrizione a cui il versamento si riferisce (cioè il 2011).


Se l’impresa è iscritta in più categorie dell'Albo, deve pagare la somma dei singoli importi dovuti in ragione di ciascuna categoria e classe per le quali l'impresa è iscritta con un unico bollettino, ad eccezione dei diritti annuali per il trasporto dei propri rifiuti che devono essere pagati su un bollettino a parte.
 
La ricevuta del versamento non deve essere inviata alla Sezione Regionale dell’Albo (quindi l’impresa tratterrà due cedolini: la ricevuta e l’attestazione di versamento). La verifica del versamento viene effettuata sulla base dei tabulati che perverranno alla Sezione dagli Uffici Postali.
 
Il mancato pagamento dei diritti annuali d'iscrizione comporta, la sospensione d'ufficio dall'Albo, ed il divieto di continuare l’attività di gestione dei rifiuti, fino a quando non venga effettuato il pagamento (ai sensi dell’articolo n. 21, comma 7 del D.M. 406/1998).
 
L'eventuale richiesta di variazione di classe (aumento o declassamento di una qualsiasi categoria iscritta all'Albo) comporta per l'anno in corso, il pagamento dell'importo corrispondente alla classe di iscrizione più alta.
 
Nel caso di richiesta di cancellazione dall'Albo l'impresa è comunque tenuta al pagamento del diritto annuale per l'anno in corso.
Il diritto annuale deve essere pagato tramite conto corrente postale n. 54828207 intestato alla Camera di Commercio di Milano - Albo Gestori Ambientali.
 
Si fa presente che l’iscrizione alle categorie dell’Albo con procedura ordinaria deve essere rinnovata ogni 5 anni, mentre quella in procedura semplificata (trasporto propri rifiuti) deve essere rinnovata ogni 10 anni.
 


Allegati
Circolare del 9 febbraio 2011 – prot. N.240/Albo/Pres
;
Tabella relativa alle “nuove” categorie e classi dell’Albo Gestori Ambientali
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Tabella con gli importi dei diritti d’iscrizione 2011
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