Albo Gestori Rifiuti: versamento diritti annuali entro il 30 aprile 2015
I gestori di rifiuti devono versare entro il 30 aprile 2015 i diritti annuali di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. Ad eccezione della categoria 2-bis relativa al trasporto in conto proprio di rifiuti, tutti gli altri importi sono variati rispetto allo scorso anno.
29/apr/2015
Suggerimento n. 158/31 del 26 marzo 2015
Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 392/2014 per ricordare ai soli gestori di rifiuti e in particolare, alle ditte che effettuano trasporto in conto proprio di rifiuti, trasporto in conto terzi di rifiuti (sia pericolosi sia non pericolosi), bonifica di siti contaminati oppure bonifica di amianto, intermediazione di rifiuti, l’obbligo di versare entro il 30 aprile 2015, i diritti annuali di iscrizione correlati in base alla categoria e alla classe di appartenenza dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
A seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 120/2014 contenente il nuovo Regolamento Albo Gestori Ambientali, gli importi dei diritti annuali d’iscrizione 2015 sono variati rispetto allo scorso anno, ad eccezione di quelli previsti per la categoria 2-bis che invece non hanno avuto variazioni.
TRASPORTO IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI – CATEGORIA 2-bis
Il D.M. 120/2014 non ha modificato l’importo dei diritti annuali per la categoria 2-bis (art. 212, comma 8 del D.Lgs 152/06) per coloro che effettuano il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi. La scadenza per il pagamento è sempre il 30 aprile 2015 e l’importo da versare è pari a 50,00 euro, come gli anni scorsi.
CATEGORIE 2 E 3
Si precisa che limitatamente a coloro che hanno ancora attiva l’iscrizione nelle categorie 2 e 3 dell’Albo Gestori Ambientali (rispettivamente trasporto in procedura semplificata di rifiuti non pericolosi e pericolosi) l’obbligo del versamento termina alla naturale scadenza delle rispettive autorizzazioni che, come già segnalato, non possono più essere rinnovate, in quanto assorbite dalle categorie 4 e 5 dell’Albo medesimo.
PAGAMENTO TELEMATICO DEI DIRITTI ANNUALI ALBO
Per le imprese che hanno la sede legale in Regione Lombardia, il pagamento del diritto annuale relativo all’anno 2015 deve essere versato a favore della sezione regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la sede della CCIAA di Milano, in via Meravigli 9/A.
A seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 120/2014, il pagamento dei diritti annuali deve essere eseguito in modalità telematica.
È prevista inoltre la possibilità di rateizzazione dell'importo complessivo del diritto annuale: l'importo effettivo corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data di iscrizione o di variazione di classe (articolo 24, comma 4 del D.M. 120/2014).
Per effettuare il pagamento dei diritti annuali, l’impresa deve accedere nella propria area riservata tramite il sito http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx ed entrando nella sezione Diritti sono visualizzati in dettaglio gli importi dovuti e le modalità di
pagamento telematico.
Gli strumenti per provvedere al pagamento sono i seguenti:
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Carta di credito su circuito Visa / MasterCard senza alcuna commissione aggiuntiva; |
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TelemacoPay su circuito InfoCamere o IConto; |
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MAV Elettronico Bancario pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi istituto bancario sia on-line, sia presso qualsiasi sportello bancario (esclusi Poste Italiane e Banco Posta). |
La registrazione del pagamento è automatica.
Per i dettagli su come accedere alla propria area riservata e sugli strumenti di pagamento, si consiglia alle imprese di visionare il Manuale Utente predisposto dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (vedi allegato).
ALTRE MODALITÀ DI PAGAMENTO
In alternativa al pagamento telematico e solo in caso di malfunzionamento o blocco delle procedure informatiche, sono consentite anche le seguenti forme di pagamento:
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tramite bollettino postale, su conto corrente n.54828207, intestato alla Camera di Commercio di Milano - Albo Gestori Ambientali. |
Note: |
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nella riga "eseguito da" indicare in modo leggibile la denominazione sociale dell'impresa iscritta all'Albo, mai il nominativo di chi esegue materialmente il versamento; |
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se l'impresa è iscritta in più categorie può pagare la somma dei diversi importi con un unico bollettino; |
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compilare la "causale" nelle parti relative a: 1) numero di iscrizione all'Albo 2) categorie e classi di iscrizione che concorrono al pagamento dell'importo indicato 3) anno di riferimento. |
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tramite bonifico bancario su conto bancoposta, codice Iban: IT 77V 07601 01600 0000 54828207 (per le imprese estere bic/swift: BPPIITRRXXX). |
Note: |
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indicare nella descrizione: 1) numero di iscrizione e/o denominazione sociale dell'impresa iscritta all'Albo 2) categorie e classi di iscrizione che concorrono al pagamento dell'importo indicato 3) anno di riferimento. |
L'attestazione originale del bollettino postale o ricevuta bancaria (comprensiva del codice di riferimento dell'operazione "cro") devono essere inviate all'indirizzo diritti.albogestori@mi.camcom.it per consentirne la successiva registrazione manuale.
MANCATO PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE
Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione dell'iscrizione all'Albo, che permane fino a quando non venga effettuato tale pagamento (ai sensi dell’art.24, comma 7, del D.M. 120/2014). Durante il periodo di sospensione l'impresa non può svolgere l'attività della categoria sospesa.
Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti vengono cancellate d'ufficio senza ulteriori comunicazioni (art. 20, comma 1, lettera f), del D.M. 120/2014).
ULTERIORI PRECISAZIONI
Le imprese iscritte in più categorie versano l'importo totale del diritto annuale derivante dalla somma dei singoli importi per ciascuna categoria e relativa classe.
Nel caso di richiesta di cancellazione dall'Albo l'impresa è comunque tenuta al pagamento del diritto annuale per l'anno nel corso del quale presenta la domanda di cancellazione, tranne nel caso di cessata attività avvenuta nell'anno precedente (regolarmente denunciata al registro imprese).
Si ricorda inoltre che, l’iscrizione alle varie categorie dell’Albo deve essere rinnovata ogni 5 anni, mentre l’iscrizione per il trasporto dei propri rifiuti di cui alla categoria 2-bis (ex procedura semplificata, ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) deve essere rinnovata ogni 10 anni.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda infine al sito http://www.mi.camcom.it/web/guest/albo-gestori-ambientali.