Albo Gestori Ambientali – versamento diritti annuali entro il 30 aprile 2023

I gestori di rifiuti devono versare i diritti annuali di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, solo ed esclusivamente in modalità telematica, entro il 30 aprile 2023.

30/apr/2023

Suggerimento n. 212/40 del 4 aprile 2023

Ricordiamo ai soli gestori di rifiuti e, in particolare, alle ditte che effettuano trasporto in conto proprio di rifiuti, trasporto in conto terzi di rifiuti (sia pericolosi sia non pericolosi), bonifica di siti contaminati oppure bonifica di amianto, intermediazione di rifiuti, l’obbligo di versare entro il 30 aprile 2023 i diritti annuali di iscrizione correlati in base alla categoria e alla classe di appartenenza dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Gli importi dei diritti annuali di iscrizione 2023 non sono variati rispetto allo scorso anno.

Per gli importi dei diritti annuali in base alla categoria e classe di iscrizione si rimanda al link seguente: http://www.milomb.camcom.it/diritto-annuale-di-iscrizione.

 

TRASPORTO IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI – CATEGORIA 2-bis

Per coloro che effettuano il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi iscritti in categoria 2-bis (art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06) la scadenza per il pagamento dei diritti annuali è sempre il 30 aprile 2023 e l’importo da versare è pari a 50,00 euro.

 

PAGAMENTO TELEMATICO DEI DIRITTI ANNUALI ALBO

A seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 120/2014, il pagamento dei diritti annuali deve essere eseguito solo ed esclusivamente in modalità telematica.

 È prevista inoltre la possibilità di rateizzazione dell'importo complessivo del diritto annuale: l'importo effettivo corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data di iscrizione o di variazione di classe (articolo 24, comma 4 del D.M. 120/2014).

Per eseguire il pagamento, l’impresa deve accedere alla propria area riservata (Login): https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home, inserendo il codice fiscale e la propria password. Nella sezione Diritti è visualizzato in dettaglio l'importo dovuto. 

È possibile effettuare il versamento dei diritti annuali con:

  • qualsiasi carta prepagata, ad esempio con carta PostePay (non necessariamente con carta di credito intestata all’impresa che ha l’iscrizione all’Albo);
  • qualsiasi carta di credito (non necessariamente con carta di credito intestata all’impresa che ha l’iscrizione all’Albo).

Il pagamento telematico viene registrato automaticamente dal sistema, con conseguente aggiornamento dell’area riservata dell’impresa. Non viene inviata alcuna comunicazione all’impresa.

Non è più possibile effettuare il pagamento del diritto annuale Albo né tramite MAV elettronico bancario né tramite TelemacoPay.

Solo ed esclusivamente, in caso di problemi di accesso all'area riservata e criticità/anomalie con i pagamenti oppure in caso di pagamenti già effettuati con altre modalità non ufficiali (a mezzo bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario), le imprese possono rivolgersi direttamente all’Albo Gestori Ambientali al seguente indirizzo e-mail: diritti.albogestori@mi.camcom.it.

 

MANCATO PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE

Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione dell'iscrizione all'Albo, che permane fino a quando non è effettuato tale pagamento (ai sensi dell’art.24, comma 7, del D.M. 120/2014). Durante il periodo di sospensione l'impresa non può svolgere l'attività della categoria sospesa. Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti vengono cancellate d'ufficio senza ulteriori comunicazioni (art. 20, comma 1, lettera f), del D.M. 120/2014).

 

ULTERIORI PRECISAZIONI

Le imprese iscritte in più categorie versano l'importo totale del diritto annuale derivante dalla somma dei singoli importi per ciascuna categoria e relativa classe.

Nel caso di richiesta di cancellazione dall'Albo l'impresa è comunque tenuta al pagamento del diritto annuale per l'anno nel corso del quale presenta la domanda di cancellazione, tranne nel caso di cessata attività avvenuta nell'anno precedente (regolarmente denunciata al registro imprese).

Si ricorda inoltre che, l’iscrizione alle varie categorie dell’Albo deve essere rinnovata ogni 5 anni, mentre l’iscrizione per il trasporto dei propri rifiuti di cui alla categoria 2-bis (ex procedura semplificata, ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) deve essere rinnovata ogni 10 anni.