Vaccinazioni sul luogo di lavoro: le indicazioni del Garante privacy
Il Garante privacy fornisce le indicazioni per le vaccinazioni sul luogo di lavoro e sul ruolo svolto dal medico competente.
Suggerimento n. 393/58 del 26 maggio 2021
Come già comunicato ieri con il nostro Suggerimento n. 389/2021, la Giunta regionale ha definitivamente approvato le linee guida per la partecipazione delle aziende alla campagna di vaccinazione anti COVID-19 la cui operatività resta ad oggi ancora subordinata all’autorizzazione del Commissario Straordinario per l’emergenza relativa alla distribuzione dei vaccini a favore dei datori di lavoro.
In proposito, si segnala che il Garante per la privacy ha adottato un documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro, per fornire indicazioni generali sul trattamento dei dati personali, in attesa di un definitivo assetto regolatorio.
Anche per la vaccinazione sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto del tradizionale riparto di competenze tra il medico competente e il datore di lavoro, messo in evidenza nel documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, da oggi disponibile sul sito dell’Autorità Garante.
Nel documento di indirizzo il Garante precisa che le principali attività di trattamento dati - dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei sistemi regionali dell’avvenuta vaccinazione- devono essere effettuate dal medico competente o da altro personale sanitario appositamente individuato.
Nel quadro delle norme a tutela della dignità e della libertà degli interessati sui luoghi di lavoro, infatti, non è consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal medico compente, o da altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni relative all’intenzione del lavoratore di aderire alla campagna o alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle sue condizioni di salute.
Precisa inoltre il Garante che, tenuto conto dello squilibrio del rapporto tra datore di lavoratore e dipendente, il consenso del lavoratore non può costituire in questi casi un valido presupposto per trattare i dati sulla vaccinazione così come non è consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, dall’adesione o meno alla campagna vaccinale.