Ulteriori disposizioni per la prevenzione e gestione dell’emergenza da COVID-19 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e Decreto Legge n. 2/2021 - Ordinanza ministeriale 16 gennaio 2021

Pubblicato il D.P.C.M. 14 gennaio 2021, valido sino al 5 marzo 2021, che conferma la maggior parte delle misure di restrizione già oggi in vigore, recependo altresì le disposizioni già introdotte dal decreto legge n. 2/2021.

Suggerimento n. 58/10 del 18 gennaio 2021


Il Governo ha adottato un nuovo provvedimento, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 11/2021, valido sino al 5 marzo 2021.

Le misure contenute nel nuovo D.P.C.M. affiancano quelle del Decreto Legge 14 gennaio scorso che ha confermato le principali restrizioni agli spostamenti già precedentemente in vigore e che ha prorogato lo stato di emergenza, in scadenza il prossimo 31 gennaio, fino al 30 aprile 2021.  

In particolare, secondo il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 sino al 15 febbraio 2021 sarà vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute pur restando comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Il D.P.C.M. conferma il “coprifuoco” nazionale dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, fatti salvi esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Inoltre, alla luce delle nuove valutazioni effettuate sull’andamento degli indici del contagio, il Ministero della Salute ha emanato una nuova Ordinanza (G.U. n. 12/2021) valida sino al 31 gennaio p.v. che colloca la Regione Lombardia in “zona rossa”.

Per la dimostrazione della sussistenza di una delle ragioni giustificative degli spostamenti per motivi di lavoro, anche senza il rispetto degli orari del “coprifuoco”, è richiesta la compilazione di un apposito modulo di autodichiarazione, a cui è possibile allegare una dichiarazione datoriale a supporto (v. nostro Suggerimento n. 914/2020).

In tutto il territorio nazionale le attività produttive industriali, tra cui il settore edile, non sono sospese, fermo restando l’obbligo del rispetto del Protocollo nazionale di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri sottoscritto lo scorso 24 aprile (allegato n. 13 al D.P.C.M. 14 gennaio 2021).

Resta confermato l'obbligo su tutto il territorio nazionale di portare sempre con sé la mascherina e di indossarla nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Nei luoghi di lavoro, anche in quelli temporanei come i cantieri, si può evitare di usare la mascherina solamente nel caso in cui si lavori continuativamente in condizioni di isolamento dalle altre persone.

Resta fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.

Ricordiamo che i siti internet del Ministero della Salute e del Ministero degli Esteri, accessibili tramite i link sotto riportati, sono costantemente aggiornati circa gli adempimenti da effettuarsi a seconda del Paese da cui si rientra:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

Segnaliamo che fino al 31 gennaio 2021 sono vietati l’ingresso ed il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.

Inoltre, in caso di soggiorni o transiti nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, quest’ultimo è consentito solamente a coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020 oppure che hanno un motivo di assoluta necessità, fermo restando l’obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico ed alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per 14 giorni.

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.
Tags: Coronavirus