Tutela infortunistica per gli eventi legati al contagio da Covid-19 - Articolo 42 del D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020 - Responsabilità del datore di lavoro - Chiarimenti INAIL
L’Istituto torna sul tema della tutela infortunistica e delle responsabilità nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro, chiarendo che la responsabilità datoriale non è mai automatica.
Suggerimento n. 437/85 del 28 maggio 2020
A seguito di vari interventi e sollecitazioni giunte da più parti in merito alla necessità di meglio definire l’ambito di responsabilità del datore di lavoro in relazione alla previsione dell’articolo 42, comma 2, del Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020), secondo il quale è infortunio sul lavoro il contagio da COVID-19 avvenuto in occasione di lavoro, l’INAIL ha emanato la circolare n. 22/2020, che fornisce importanti chiarimenti sul tema, integrando quanto già indicato nella precedente circolare n. 13/2020 (v. il nostro Suggerimento n. 259/2020).
Dopo aver evidenziato che la ratio che ha dato origine all’anzidetta disposizione normativa è quella di escludere totalmente l’incidenza degli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, in quanto tali eventi infortunistici non sono considerati direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro, la circolare in esame richiama alcuni importanti principi già vigenti, tra cui:
- le patologie infettive (compreso il COVID-19) contratte in occasione di lavoro sono da sempre inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro, poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio;
- l’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro, in quanto l’impedimento alla prestazione lavorativa, presupposto del trattamento economico indennitario (articolo 68 del T.U. per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro), comprende anche il periodo d’incompatibilità tra lavoro ed esigenze terapeutiche e di profilassi del lavoratore.
Dopo aver ribadito che la tutela infortunistica interessa i lavoratori che abbiano contratto il contagio in ambienti di lavoro, l’INAIL richiama quindi i principi cardine su cui si fonda l’accertamento dell’origine professionale nel caso di malattie infettive, per le quali è difficile, se non impossibile, stabilire il momento del contagio.
In particolare, non potendosi ammettere nessun automatismo ai fini dell’ammissione alla tutela assicurativa, l’accertamento da parte dell’INAIL deve trovare fondamento in elementi noti, e quindi indizi gravi, precisi e concordanti, sui quali si verrà a basare il principio della presunzione semplice di origine professionale, ferma restando la possibilità della prova contraria a carico dell’Istituto.
Il riconoscimento dell’origine lavorativa del contagio si fonda, in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine all’imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati alla base del contagio.
L’istituto chiarisce pertanto che non devono essere confusi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo INAIL con i presupposti per la responsabilità penale e civile in capo al datore di lavoro.
L’individuazione di una responsabilità del datore di lavoro, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità tra lavoro e contagio, può derivare solamente dall’imputabilità ad esso di eventuali comportamenti omissivi che possano essere stati causa del contagio stesso.
In sostanza, anche qualora venga riconosciuta al lavoratore contagiato la tutela INAIL, la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione di obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto, che, nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono rinvenirsi nei Protocolli e nelle linee guida governativi e regionali, espressamente richiamati nell’articolo 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.
Anche l’attivazione dell’azione di regresso da parte dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro non può basarsi sul semplice riconoscimento della tutela assistenziale, ma deve necessariamente essere collegata all‘imputabilità a titolo di colpa della condotta datoriale.
Da ultimo, evidenziamo che - in considerazione del fatto che l’ambito di responsabilità del datore di lavoro nei confronti dello Stato (profilo penale) e del lavoratore o dei suoi eredi (profilo civile), esula dal campo d’intervento dell’INAIL - Ance e Confindustria si sono attivate nei confronti del Governo al fine di ottenere anche una modifica legislativa che, in considerazione dell’eccezionalità del fenomeno pandemico in atto, limiti tale responsabilità alle situazioni d’inosservanza dei Protocolli e delle linee guida governativi e regionali.