Tutela dei consumatori per gli acquisti di immobili da costruire: modello standard di garanzia fideiussoria

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Giustizia che definisce il modello della fideiussione, applicabile dal prossimo 23 settembre, che il costruttore deve consegnare all’acquirente di immobile da costruire.

Suggerimento n. 533/65 del 1° settembre 2022


Nella G.U. del 24 agosto 2022 n. 197 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia 6 giugno 2022 n. 125 recante il Regolamento relativo al modello standard di garanzia fideiussoria relativa al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire attuativo della previsione dell’articolo 3, comma 7-bis del D. Lgs. n. 122/2005 (v. Suggerimento n. 139/23 del 1° marzo 2019).

Nell'ambito delle disposizioni finalizzate alla tutela dei diritti degli acquirenti di immobili da costruire è infatti previsto al momento della conclusione del contratto preliminare (o di altro contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà), l’obbligo a carico del costruttore di consegnare una fideiussione a garanzia della restituzione di tutte le somme o comunque dei corrispettivi incassati sino al trasferimento della proprietà (o di altro diritto reale di godimento) dell’immobile oggetto di contratto.

Il nuovo Regolamento si applica alle fideiussioni stipulate a partire dal 23 settembre 2022 (trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Le garanzie fideiussorie rilasciate dal 16 marzo 2019 al 22 settembre 2022 rimangono efficaci fino alla scadenza, ma in caso di rinnovo dovranno essere adeguate al nuovo modello.

La fideiussione può essere rilasciata anche congiuntamente da più garanti. In tal caso le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia con unico atto che indichi i garanti e le relative quote.

La fideiussione deve prevedere l’importo massimo complessivo garantito, corrispondente alle somme e al valore di ogni altro corrispettivo che il costruttore ha riscosso e quelli che, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere, senza franchigie.

Sul tema si ricorda che, nell’ambito del ciclo di approfondimento “L’operazione immobiliare a regola d’arte, martedì 15 novembre 2022 è previsto un incontro dedicato alle garanzie per gli immobili in costruzione (v. Suggerimento n. 425/32 del 15 giugno 2022).

 


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