Trasporto di rifiuti in conto proprio – rinnovo categoria 2-bis

Le imprese iscritte alla categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali (art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06), relativa al trasporto in conto proprio di rifiuti speciali non pericolosi, devono rinnovare l’iscrizione ogni 10 anni. Per le iscrizioni effettuate dal 15/04/2008 al 25/12/2010 il termine ultimo per il rinnovo è il 25 dicembre 2020.

Suggerimento n. 571/140 del 23 luglio 2020


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 432/2020

 

Ricordiamo a tutte le imprese associate iscritte all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 2-bis (art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06), relativa al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi in conto proprio, che l’iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni, secondo quanto previsto dal D.M. 120/2014.

Il 25 dicembre 2020 scadranno tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010) pertanto invitiamo le imprese associate a verificare la data di rilascio e la data di scadenza collegandosi al sito web: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home.

L’accesso deve avvenire tramite Login nella propria area riservata, inserendo codice fiscale e password; in caso di dimenticanza/smarrimento delle credenziali, è possibile recuperarle utilizzando la funzione Password dimenticata.

Con riferimento al periodo dal 15/04/2008 al 25/12/2010, ricordiamo alle imprese che l’Albo Gestori Ambientali aveva introdotto a quell’epoca un aggiornamento delle autorizzazioni e le imprese già iscritte in procedura semplificata (art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06)  avevano due anni di tempo per aggiornare le proprie iscrizioni con targhe e codici CER (dati che prima del 2008 non erano indicati nelle autorizzazioni).

Con il D.Lgs. 205/2010 è stato introdotto per la prima volta la durata decennale delle iscrizioni in categoria 2-bis, che prima del 2010 non era previsto.

È per questo motivo che le iscrizioni alla categoria 2-bis rilasciate negli anni 2008 e 2009, ancorché abbiano superato la durata di 10 anni, devono essere rinnovate entro il 2020.   

 

ATTENZIONE

Per coloro che hanno l’iscrizione in categoria 2-bis (art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06) rilasciata dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 per poter continuare a trasportare i propri rifiuti speciali non pericolosi con i propri autocarri è necessario procedere come segue:

  1. accedere alla propria area riservata sul sito web dell’Albo Gestori Ambientali e verificare i dati della propria iscrizione (data di inizio e di fine validità), targhe degli autocarri (stralciare le targhe dei veicoli non più utilizzati e inserire le targhe dei nuovi autocarri eventualmente acquistati) e i codici CER/EER rifiuti autorizzati. Questi eventuali aggiornamenti dell’iscrizione alla categoria 2-bis devono essere comunicati tempestivamente tramite apposita “istanza di aggiornamento/variazione”;
  1. solo dopo aver ottenuto l’aggiornamento dell’iscrizione alla categoria 2-bis (ovviamente solo se necessario) l’impresa potrà presentare il rinnovo della propria iscrizione “tal quale”.

L’istanza di aggiornamento deve essere presentata quanto prima mentre l’istanza di rinnovo può essere inviata a partire dal 25 luglio 2020, ovvero 5 mesi prima della scadenza come previsto dal regolamento Albo (D.M. 120/2014).

Entrambe le istanze devono essere presentate esclusivamente on-line tramite il sito web https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home (accesso con username e password) seguendo la procedura guidata.

Per le iscrizioni rilasciate dopo il 25 dicembre 2010 il rinnovo dovrà essere effettuato ogni 10 anni entro il termine di scadenza indicato nell’autorizzazione.

 

IMPORTANTE

Per coloro che hanno acquistato nuovi autocarri, nella fase di compilazione on-line dell’istanza di aggiornamento dell’iscrizione, è molto utile cliccare l’opzione “creare atto notorio su mezzi”.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, tramite la rispettiva sezione regionale di riferimento, invierà nell’area riservata dell’impresa presente sul portale un documento che consentirà di utilizzare subito l’autocarro nuovo per 60 giorni (termine perentorio entro il quale la commissione esaminatrice delle istanze dell’Albo è tenuta a pronunciarsi).

L’iscrizione aggiornata alla categoria 2-bis, ad esempio con le targhe nuove degli autocarri, sarà trasmessa solo nell’area riservata.

Per le imprese che non l’avessero, suggeriamo di richiedere anche il codice rifiuto CER/EER 15.02.03 (assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02*), in quanto è il codice rifiuto necessario per poter effettuare il trasporto in conto proprio dei rifiuti non pericolosi dei DPI usati per Covid-19 da conferire, in sacchi distinti, presso le discariche o inceneritori autorizzati.

Ricordiamo infine agli associati che gli Uffici di Assimpredil Ance sono a disposizione per fornire i chiarimenti necessari per presentare le pratiche di iscrizione ex-novo, variazione e rinnovo in categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali.

 

 


Referenti

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Tags: Rifiuti