Tasse auto - anno 2022
La Regione Lombardia ha pubblicato gli importi delle tasse di possesso dei veicoli per l’anno 2022.
Suggerimento n. 14/7 del 5 gennaio 2022
Informiamo le imprese associate che la Regione Lombardia ha pubblicato le tabelle delle tasse di possesso dei veicoli per l’anno 2022 (c.d. bollo auto, vedi allegato).
Rispetto all’anno 2021 gli importi anno 2022 sono rimasti invariati.
Per tutti gli approfondimenti sul bollo auto si rimanda alle pagine web predisposte da Regione Lombardia.
MODALITA DI PAGAMENTO BOLLI AUTO
Il pagamento dei bolli auto può essere effettuato secondo le seguenti modalità:
- pagamento on-line tramite PagoPA, home banking del proprio istituto bancario, servizi telematici di Regione Lombardia e ACI;
- pagamento presso intermediari autorizzati quali Sportelli e Bancomat degli istituti di credito, tabaccherie abilitate, ricevitorie Sisal, Agenzie di Pratiche Auto autorizzate;
- pagamento in domiciliazione bancaria con riduzione del 15% tramite il sito di Regione Lombardia.
Per tutte le indicazioni specifiche per ciascuna modalità di pagamento si rimanda al seguente link.
MEZZI D’OPERA
La classificazione di “mezzo d’opera” è stampigliata sulla carta di circolazione nel riquadro 3 in basso a sinistra.
Ricordiamo che gli autocarri classificati “mezzi d’opera” (sono esclusi pertanto gli autocarri che hanno ancora riportato sulla carta di circolazione la qualifica “classificabile mezzo d’opera”) che circolano sfruttando i c.d. “pesi potenziali” (art. 62 del C.d.S.) sono soggetti al pagamento del c.d. “indennizzo d’usura del manto stradale” per un importo pari alla tassa di possesso del veicolo, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata (ai sensi del comma 1, dell’art. 34 del C.d.S).
Per il nostro settore i veicoli soggetti sono:
- gli autocarri per trasporto cose muniti di 2, 3, 4 o più assi (l’indennizzo d’usura del manto stradale è pari alla tassa di possesso del veicolo);
- i trattori stradali motrice che agganciano semirimorchi (l’indennizzo d’usura del manto stradale è pari alla tassa di possesso del veicolo);
- i rimorchi o semirimorchiper il trasporto di cose (l’indennizzo d’usura del manto stradale è pari alla tassa aggiuntiva massa rimorchiabile ovvero è pari alla tassa di possesso del veicolo).
Ai sensi del comma 2 dell’art. 34 del C.D.S. per la circolazione dei mezzi d’opera sulle autostrade deve essere corrisposta alle concessionarie dei vari tronchi autostradali un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50%, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.
Per i rimorchi o semirimorchi destinati e autorizzati al trasporto esclusivo di macchine operatrici (che agganciati al trattore motrice costituiscono un complesso veicolare mezzo d’opera) l’indennizzo d’usura del manto stradale, in questi casi, è pari agli importi riportati nelle Tabelle ANAS (vedi Suggerimento n. 789/2021).
Per tutti gli approfondimenti in merito agli indennizzi di usura del manto stradale per i trasporti eccezionali si rimanda al Suggerimento n. 787/2021, mentre per gli indennizzi di usura dei mezzi d’opera si rimanda al Suggerimento n. 789/2021.
SANZIONI INDENNIZZO D’USURA
Ai sensi del comma 5 dell’art. 34 del C.d.S. se il mezzo d'opera circola senza il documento comprovante l’avvenuto pagamento dell’indennizzo d’usura del manto stradale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87,00 a € 344,00.
Se non invece non è stato corrisposto l'indennizzo d'usura del manto stradale si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario (c.d. sovrattasse) e più precisamente:
- qualora il pagamento sia effettuato entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito, si applica a carico del proprietario del veicolo una sanzione amministrativa pari al 10 % per cento dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo cui il pagamento si riferisce. La sanzione amministrativa è elevata al 20 % se il pagamento è effettuato entro il secondo mese successivo alla scadenza del termine stabilito;
- qualora il versamento sia effettuato successivamente la sanzione amministrativa è pari all'importo del tributo dovuto. In caso di insufficiente pagamento le predette sovrattasse sono dovute sulla parte dei tributi non corrisposta.
SUPERBOLLO AUTOVETTURE (aventi potenza superiore a 185 kW)
Ricordiamo infine che anche per l’anno 2022 resta in vigore l’addizionale erariale (c.d. superbollo) per le sole autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone o cose, di potenza superiore a 185 kW. Sono pertanto esclusi dal pagamento del “superbollo” i veicoli classificati autocarri o trattori stradali.
Detta imposta è fissata in 20,00 € per ogni kW di potenza del veicolo superiore alla citata soglia di 185 kW e il pagamento deve essere effettuato, a livello temporale, contestualmente a quello della tassa automobilistica. L’importo del superbollo diminuisce con la vetustà dei veicoli, calcolata in base alla data di costruzione.
È possibile calcolare gli importi del superbollo ed effettuare il pagamento con il modello F24 tramite il seguente applicativo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/bollo/calcolo/calcolosuperbollo.htm
Attenzione
Si ricorda alle imprese che le due imposte (bollo auto e superbollo) hanno destinatari e modalità di pagamento differenti: il bollo auto (imposta regionale) è da versare a favore della Regione Lombardia, mentre il superbollo (imposta statale) è invece da versare a favore dell’Agenzia delle Entrate.