Superbonus 110% - Requisiti tecnici

Firmato anche il decreto ministeriale che definisce i requisiti tecnici minimi per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali, tra le quali il Superbonus al 110%.

Suggerimento n. 616/88 del 7 agosto 2020


Dopo il Decreto sulle asseverazioni del 3 agosto 2020 (si veda ns. Suggerimento n. 615/87 del 6 agosto 2020), con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stati definiti i requisiti tecnici che gli interventi edilizi devono soddisfare per beneficiare delle detrazioni fiscali del 110% previste dall’articolo 119 del “Decreto Rilancio”, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione.

Il decreto in oggetto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, aggiorna i requisiti tecnici minimi per gli interventi che accedono al beneficio delle detrazioni, fissati con i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

In particolare, sono definiti i requisiti tecnici degli interventi che godono delle agevolazioni Ecobonus, Bonus Facciate e Superbonus 110%, rientranti nelle seguenti macrocategorie:

  • riqualificazione energetica globale;
  • interventi sull’involucro edilizio esistente o su parti di esso;
  • installazione di collettori solari;
  • impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda;
  • installazione di sistemi di building automation.

 

Per tutti questi interventi, sono definite, all’allegato A del decreto, le modalità operative per accedere al beneficio e i limiti delle agevolazioni (definiti dai costi massimi delle tipologie di intervento).

Gli importi massimi per tipologia di intervento dovranno essere uguali o inferiori ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari regionali territorialmente competenti o in alternativa ai prezzi informativi dell’edilizia DEI o, in mancanza, potranno essere definiti analiticamente o applicando gli importi indicati allegato I del decreto.

Il Decreto sintetizza, nella tabella 1 riportata all’allegato B, per ogni intervento edilizio o impiantistico, gli importi dei limiti di spesa massima ammissibile o di detrazione massima e la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui questa deve essere ripartita.

Sono disciplinati anche i casi in cui è necessaria la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica (APE) per avvalersi delle detrazioni relative alle spese di efficientamento energetico, specificando che per gli interventi che beneficiano dell’incentivo del superbonus, è necessario predisporre l’APE ante e post intervento edilizio.

Si segnala inoltre che, al fine di accedere alla detrazione, gli interventi devono essere asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nelle modalità previste dal Decreto.

L’asseverazione comprende la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Le disposizioni e i requisiti tecnici del decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori è successiva all’entrata in vigore del decreto stesso, che avverrà il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Agli interventi la cui data di inizio lavori è antecedente alla data di entrata in vigore del decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al Decreto dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007.

Resta in ogni caso inteso che per accedere alla detrazione del 110% rimane l’obbligo di acquisire l’asseverazione che comprende la dichiarazione di congruità delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 anche per interventi la cui data di inizio lavori è antecedente all’entrata in vigore del decreto stesso.

 


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