Super Sisma Bonus acquisti - plusvalenza

La rivendita di un immobile acquistato beneficiando del Super Sisma bonus acquisti non genera la nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare imponibile.

Suggerimento n. 291/47 del 28 maggio 2025


Con Risposta n. 137 del 20 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla nuova ipotesi di plusvalenza in caso di vendita di immobili acquistati con il Super Sisma bonus acquisti.

Come è noto, la Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (c.d. “Legge di Bilancio 2024”), ha introdotto una nuova fattispecie di plusvalenza imponibile per le cessioni, a titolo oneroso, effettuate dal 1° gennaio 2024, di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi agevolati con il Superbonus che vengono ceduti entro dieci anni dall’ultimazione dei lavori (vedi ns. Suggerimento n. 28/6 del 12 gennaio 2024).

Con la Risposta sopra citata, l’Amministrazione finanziaria precisa che la nuova fattispecie di plusvalenza tassabile, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b-bis, D.P.R. 917/1986 disciplina la “prima cessione” di immobili oggetto degli interventi ammessi al Superbonus. Nell’ipotesi di acquisto di case antisismiche, la “prima” cessione è effettuata dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno realizzato gli interventi e che, a seguito della successiva alienazione dell’immobile, hanno consentito all’acquirente l’applicazione del Superbonus. Pertanto, la successiva rivendita effettuata dal contribuente non rientra nel perimetro applicativo della nuova disposizione delle plusvalenze.

Resta fermo che la fattispecie di rivendita di immobili acquistati con il Super Sisma bonus acquisti potrebbe, invece, integrare la diversa ipotesi di plusvalenza tassabile di cui alla lettera b) dell’articolo 67, D.P.R. 917/1986, qualora l’immobile sia venduto prima del decorso di cinque anni dall’acquisto e non sia stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione.


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